
4 dicembre 2023 • 5 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Lunedì 4 dicembre 2023Normativa
Parlamento: convertito in Legge il decreto Proroghe
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 170/2023, di conversione con modificazioni, del d.l. 132/2023 c.d. “Decreto Mille proroghe” con disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 24 novembre 2023 n. 32731 - Clausole vessatorie e sottoscrizione verbale
La Corte di Cassazione ha recentemente precisato le modalità con cui devono essere sottoscritte le clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di un contratto.
Nel caso di specie, due società avevano sottoscritto un contratto di “commissione” per la pubblicizzazione di un prodotto, mediante collocamento della cartellonistica all’interno di un palasport. Le condizioni generali del contratto prevedevano il rinnovo tacito del contratto anche per anni successivi a quello della sottoscrizione del contratto.
A fronte del mancato pagamento, proponeva ricorso per decreto ingiuntivo il “commissionario” contro la società committente, che non aveva pagato il saldo per l’anno successivo a quello di stipulazione del contratto, chiedendo anche il pagamento degli interessi moratori previsti dalle condizioni generali di contratto.
Al termine della fase di opposizione al decreto ingiuntivo, rilasciato inaudita altera parte, il tribunale e successivamente anche la corte d’appello ritenevano che il contratto dovesse essere ritenuto valido e approvate le clausole vessatorie, in quanto - nonostante ci fosse una sola sottoscrizione - questa “risultava essere stata apposta proprio sotto l’analitica indicazione delle clausole vessatorie.”
Avverso tale decisione, veniva promosso ricorso in cassazione dal debitore ingiunto, che lamentava come la sentenza dei giudici d’appello avesse errato a ritenere che “la singola sottoscrizione sarebbe stata idonea ad assurgere al rango di valida accettazione delle clausole vessatorie contenute nel contratto, in quanto la specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose avrebbe presupposto che a tali clausole fosse stata data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali e che esse fosse state seguite da una distinta sottoscrizione”, nonostante la clausola fosse stata evidenziata.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha stabilito il seguente principio di diritto “La prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione, con la conseguenza che, a tal fine, non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati.”
Corte di Cassazione, 23 novembre 2023 n. 32522 - Sulla cessione di ramo d’azienda illecita
Il caso in esame riguarda un lavoratore che, a seguito della declaratoria di illegittimità della cessione di un ramo d’azienda, ha ingiunto alla società cedente il pagamento di Euro 17.629,7 per la mancata ottemperanza all’obbligo di ripristino del rapporto di lavoro.
Il Tribunale respingeva l’opposizione della società avverso il decreto Ingiuntivo del lavoratore e, successivamente, la corte d’appello accoglie invece il ricorso presentato dalla prima.
La corte d’appello aveva ritenuto in particolare che, dal momento che il lavoratore era titolare di pensione di anzianità e che la percezione di tale prestazione ha quale presupposto la cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c, L. n. 153/1969 e dell’art. 10, comma 6, D.Lgs. n. 503/1992, al lavoratore non fosse dovuto nulla a titolo di prestazione lavorativa non ripristinata per volontà datoriale.
Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.
La Suprema Corte, richiamando i principi già noti nella giurisprudenza di legittimità, ha affermato che “con riguardo al conseguimento della pensione di anzianità, deve ribadirsi che tale circostanza non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, atteso che la disciplina legale dell'incompatibilità (totale o parziale) tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale (determinando la sospensione dell'erogazione della prestazione pensionistica o il diritto dell'ente previdenziale alla ripetizione delle somme erogate), ma non comporta l'invalidità del rapporto di lavoro; invero, il diritto a pensione discende dai verificarsi dei requisiti di età e di contribuzione stabiliti dalla legge e non si pone di per sé come causa di risoluzione del rapporto di lavoro, sicché le utilità economiche, che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae, dipendono da fatti giuridici estranei al potere di recesso del datore di lavoro, non sono in alcun modo causalmente ricollegabili al licenziamento illegittimamente subito e si sottraggono per tale ragione all'operatività della regola della compensatio lucri cum damno.”
La Corte ha pertanto accolto i motivi di ricorso del lavoratore, rinviando alla corte territoriale.
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