Tra le novità, la previsione di un contingente incentivabile per il solare termodinamico, pari a 100 MW per l'asta e 20 MW per il registro.
Essendo previsto un unico bando, sia per le aste che per i registri nella procedura verrà messo a disposizione l'intero contingente
L'accesso agli incentivi
Per accedere all’incentivo gli impianti devono entrare in esercizio entro lo specifico termine indicato nel Nuovo Decreto FER per ciascuna fonte, decorrente dalla data di comunicazione dell'esito positivo della relativa procedura.
Segnaliamo che tali termini risultano essere per tutte le tipologie di impianto più lunghi di quelli previsti dal Decreto FER.
La previsione di termini più lunghi, però, è compensata dalla riduzione del periodo di grazia precedente la perdita del diritto all'incentivo. In caso di mancato rispetto della relativa scadenza, infatti, gli impianti iscritti nei registri subiranno una decurtazione della tariffa dello 0,5% per ogni mese di ritardo, per un periodo massimo di 6 mesi (rispetto ai 12 previsti dal Decreto FER) decorso il quale l’impianto perderà il diritto all’incentivo. Nel caso degli impianti partecipanti all'asta, inoltre, il Nuovo Decreto FER non prevede alcun periodo di grazia, specificando che decorso il suddetto termine massimo l'impianto perderà direttamente il diritto all'incentivo.
Viene inoltre chiarito che gli impianti possono accedere agli incentivi a condizione che i relativi lavori di costruzione risultino avviati dopo l'inserimento in posizione utile nelle graduatorie, ad eccezione degli impianti che abbiano fatto richiesta di accesso agli incentivi nell'ambito delle procedure di aste e registro svolte ai sensi del Decreto FER e degli impianti che accedono direttamente agli incentivi sulla base del medesimo decreto. Tale previsione è stata oggetto di numerose critiche in quanto la stessa trascurerebbe il fatto che per molti operatori la necessità di iniziare, e in alcuni casi concludere, i lavori entro un certo termine prestabilito è imposta dagli atti autorizzativi o da disposizioni normative, a pena di decadenza dal titolo abitativo, e che tali operatori, nelle more della più volte rimandata adozione del Nuovo Decreto FER, non hanno potuto agire diversamente.
Da ultimo, segnaliamo che per la prima volta viene disciplinato direttamente nel testo normativo l'espresso divieto di frazionamento della potenza degli impianti (art. 29 del Nuovo Decreto FER).
I registri
Tra le novità in materia di registri, segnaliamo che nella formazione delle graduatorie per l'iscrizione nei registri verranno preferiti, tra gli altri, gli impianti idonei iscritti in posizione non utile nei registri ai sensi del Decreto FER che siano già muniti di titolo autorizzativo o, a seconda dei casi, di titolo concessorio, nonché gli impianti che richiedono una tariffa pari al 90% di quella di cui all'allegato 1 del Nuovo Decreto FER.
Ai fini della cessione dell'iscrizione nei registri, oltre all'avvenuta entrata in esercizio dell'impianto, viene ora richiesta anche la stipula del contratto con il GSE.
Gli impianti che verranno ammessi al registro in posizione utile non dovranno depositare nessuna cauzione né fideiussione.
In seguito al confronto con la Commissione Europea è stata introdotta nel Nuovo Decreto FER la previsione per cui gli impianti idroelettrici che producono sulla base di una concessione di derivazione da un corpo idrico possono accedere agli incentivi solo a condizione che alleghino un’attestazione rilasciata dalla autorità competente che accerti o confermi che il provvedimento di concessione non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua. Tale requisito ha sollevato molte critiche in quanto non vi sarebbe oramai il tempo sufficiente per ottenere tale attestazione.
Le aste
Il Nuovo Decreto FER conferma, come requisito per partecipare alla procedura d'asta, la solidità finanziaria ed economica adeguata all'entità dell'intervento, dimostrata sia attraverso la dichiarazione di un istituto bancario - e non più anche di un intermediario autorizzato, come previsto dal Decreto FER - sia attraverso la capitalizzazione per un valore che il Nuovo Decreto FER modula in modo inversamente proporzionale (tra il 10% e il 2%) all'entità dell'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto.
Saranno escluse dalla valutazione d'asta le offerte di riduzione inferiori al 2% della base d'asta (come previsto anche nel Decreto FER), così come quelle superiori al 40% della stessa. Il Nuovo Decreto FER aumenta, quindi, il valore percentuale massimo di riduzione dell'offerta dal 30% al 40%. Tale scelta è stata oggetto di numerose critiche in quanto spingerebbe i partecipanti ad effettuare ribassi distorsivi del mercato, con il rischio di un incremento delle iniziative oggetto di successivo abbandono in quanto non remunerative.
I soggetti che parteciperanno all'asta dovranno, a garanzia della reale qualità del progetto, presentare una cauzione provvisoria in fase di iscrizione e una cauzione definitiva in seguito alla comunicazione di esito positivo.
Novità sono state introdotte in materia di rinuncia. Nel caso in cui gli aggiudicatari della procedura d'asta decidano di rinunciare alla realizzazione dell'intervento entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, il GSE provvederà infatti allo scorrimento della graduatoria ed all'escussione del 30% della cauzione definitiva rilasciata dall'operatore. Se tale rinuncia dovesse avvenire tra 6 e 12 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escuterà, invece, il 50% della cauzione definitiva. Oltre il dodicesimo mese, infine, l'escussione sarebbe totale.
Per l'asta il Nuovo Decreto FER introduce anche un'altra importante novità, prevedendo quale primo criterio di priorità nella formazione della graduatoria il rating di legalità, che si aggiunge, nell'ordine, all'anteriorità del titolo autorizzativo e del titolo concessorio. Gli operatori che abbiano ottenuto dall'AGCM un rating pari ad almeno due "stellette" saranno preferiti agli altri, a parità di riduzione dell'offerta rispetto alla tariffa minima. Per l'attribuzione di tale punteggio minimo dovrà essere accertato dall'AGCM il rispetto dei requisiti indicati nell'apposito regolamento, attestanti l'investimento in principi di comportamento etico e di legalità.
I nuovi incentivi
Gli incentivi previsti dal Decreto FER continueranno ad applicarsi agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi del medesimo decreto, così come agli impianti che accederanno direttamente all’incentivo o che risulteranno iscritti in posizione utile nel registro secondo le modalità previste dal Nuovo Decreto FER, a condizione che gli stessi entrino in esercizio entro un anno dalla data in vigore del provvedimento. A tutti gli altri impianti si applicheranno le nuove tariffe, le quali, se in alcuni casi non subiscono variazioni rispetto ai precedenti valori, in altri risultano essere significativamente ridotte.
La tariffa incentivante di riferimento sarà quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto e sarà corrisposta dal GSE per un periodo pari alla vita utile dello stesso; la durata di tali periodi è rimasta invariata rispetto al Decreto FER (ad esempio 20 anni per gli eolici onshore).
Il Nuovo Decreto FER ha inoltre abbassato da 1 MW a 500 kW la soglia rilevante per poter chiedere l'applicazione del regime della tariffa onnicomprensiva, nel quale il GSE ritira tutta l'energia immessa in rete. È inoltre riconosciuto a tali impianti la facoltà di cambiare modalità di erogazione per due volte (e non più una sola) durante il periodo di incentivazione.
Con riferimento, inoltre, all'ammissione agli incentivi per gli impianti integralmente ricostruiti il Nuovo Decreto FER precisa che gli interventi di integrale ricostruzione devono essere realizzati utilizzando componenti nuovi o rigenerati, intendendo per questi ultimi i componenti già utilizzati che, a seguito di lavorazioni specifiche, se necessarie, vengono riportati alle normali condizioni di operatività.
Infine, ai sensi del terzo comma dell'articolo 32 del Nuovo Decreto FER, gli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie dei registri formate ai sensi del Decreto FER, che non siano stati realizzati entro il relativo termine massimo, possono accedere agli incentivi ai sensi del Nuovo Decreto FER con una riduzione pari al 6% della tariffa incentivante di riferimento vigente alla data di entrata in esercizio.
Disposizioni per gli interventi sugli impianti in esercizio
Il Nuovo Decreto FER contiene inoltre una previsione applicabile agli interventi sugli impianti in esercizio (da non confondere con i rifacimenti), inclusi gli impianti fotovoltaici.
Si prevede, in particolare, che entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Nuovo Decreto FER, il GSE debba pubblicare o aggiornare le procedure per l'effettuazione di interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti incentivati, inclusi i fotovoltaici, al fine di tutelare l'efficienza dell'impianto ed evitare un incremento dei costi di incentivazione.
Questa previsione si spiega alla luce della sospensione da parte del GSE, intervenuta lo scorso luglio, dell'efficacia del documento tecnico di riferimento sulle regole per il mantenimento degli incentivi pubblicato il 1 maggio 2015. Il nuovo documento che sarà predisposto dal GSE dovrà conformarsi ai criteri indicati nell'articolo 30 del Nuovo Decreto FER.
In particolare, sono ammessi gli interventi di manutenzione che non comportino incrementi superiori all'1% della potenza nominale dell'impianto e delle singole macchine o sezioni che lo compongono (per gli impianti aventi potenza nominale sino a 20 Kw, la soglia è pari al 5%).
Nel caso di sostituzioni definitive devono essere utilizzati componenti nuovi o rigenerati, superando in tale modo il divieto previsto nel precedente documento tecnico in merito all'istallazione di componenti già utilizzati in altri impianti incentivati.
È inoltre previsto l'obbligo di comunicazione al GSE, mediante l'invio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, degli interventi di manutenzione che comportino la sostituzione di componenti principali degli impianti (per i fotovoltaici moduli ed inverter), fatto salvo il caso in cui si tratti di impianti con potenza inferiore a 3 kW.