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3 May 20205 minute read

Responsabilita’ e contenziosi

Scenari contenziosi per il post covid19

Se l’inefficienza del sistema giudiziario e l’imprevedibilità della risposta alla domanda di giustizia che questo è in grado di fornire sono una delle cause principali della sfiducia degli investitori in tempi ordinari, in epoca di COVID19 rischiano di costituire un volano regressivo tale da vanificare le speranze di ripresa economica e i sacrifici e gli sforzi profusi dall'intera comunità nazionale.

Come per la maggior parte degli ambiti della vita sociale ed economica del paese, la reazione immediata imposta dall’autorità o semplicemente dettata dall’istinto di sopravvivenza è stata il lockdown che, in ambito giudiziario, si è tradotto, con pochissime eccezioni, in estensioni di scadenze, sospensione dei termini, improcedibilità di istanze, rinvii di udienze.

Ma prendere tempo - o ricorrere a trovate estemporanee come le udienze “figurate” o digitali, ed altri escamotages metagiuridici - non può essere la soluzione.

E’ facile prevedere che, in assenza di provvedimenti ad hoc, vere e proprie ondate successive di contenziosi civili, penali e amministrativi investiranno la nostra società e la nostra economia, con il conseguente aggravarsi di quella cronica situazione di difficoltà e ‘affanno’ degli uffici giudiziari che, già prima dell’emergenza, troppo spesso ha visto frustrato il bisogno di ‘giustizia’ di cittadini e imprese.

Del resto, le avvisaglie si scorgono già: la prima reazione all’emergere dei particolari di quanto è accaduto in alcune strutture ospedaliere e RSA è stata l’avvio di indagini penali, con la conseguente iscrizione nei registri degli indagati di persone fisiche ed enti.

Così come, dall’altro canto, i tempi e i modi con cui le strutture sanitarie e gli operatori hanno operato nell’emergenza saranno – considerati gli esiti spesso nefasti – soggetti allo scrutinio, oltre che delle autorità preposte, di chi ha perso i propri congiunti, e non è azzardato ipotizzare un aumento significativo delle richieste di danni, magari ricorrendo allo strumento della class action.

La stessa produzione alluvionale di provvedimenti dettati dall’emergenza, dall’interpretazione quantomeno incerta e così impattanti sui diritti fondamentali e sulle posizioni soggettive, comporterà l’intensificarsi del ricorso alla tutela giurisdizionale, compresa quella affidata alla giustizia amministrativa.

Non da ultimo, la paralisi economica che la pandemia e il lockdown hanno provocato stanno già esitando nella crisi di liquidità di molti operatori, foriera di semplici inadempimenti contrattuali o, peggio, di situazioni di vera e propria insolvenza, con il conseguente moltiplicarsi di eventi di default, che non mancheranno di approdare nelle aule della giustizia fallimentare una volta esauriti gli effetti della legislazione dell’emergenza.

Di converso, gli aiuti all’economia, spesso nella forma di ingenti iniezioni di liquidità, in un contesto in cui si invocano da più parti semplificazioni procedurali e snellimenti burocratici, portano con sé il rischio di un abbassamento della guardia sui temi della legalità e della compliance, rispetto ai quali la giustizia penale finirà per essere l’ultimo, se non l’unico baluardo.

Il compito dell’avvocato nel post-covid19

Messa così, il post-COVID19 sembra già un paradiso per azzeccagarbugli.

Tuttavia, se è vero che, tra i servizi legali, il contenzioso è l’attività anticiclica per eccellenza, quella che prospera nei momenti di crisi economica e sociale, è pur vero che il mercato legale ha subìto negli ultimi anni cambiamenti tanto radicali e profondi da rendere difficile immaginare l’approdo ad una nuova “età dell’oro” per soli litigator.

Difficilmente prevarrà, quindi, una concezione opportunistica del ruolo dell’avvocato, che lo relega alla mera difesa delle posizioni o alla reazione, tecnica e sapiente quanto si vuole, ma poco propositiva, poco costruttiva, poco creativa.

I tempi di questa concezione sembrano anzi definitivamente tramontati e il COVID19 non li risusciterà, essendo invece del tutto probabile che esso accentui la spinta alla modernizzazione già in atto e che ha la sua manifestazione ormai più ovvia ed evidente nell’uso della tecnologia.

Così, nella nuova era anche il più bellicoso tra i litigator dovrà evitare sterili sortite causidiche che finirebbero addirittura per minare il diritto di difesa e il diritto al giusto processo, e dovrà coerentemente considerare il ricorso alla giurisdizione come extrema ratio per la soluzione dei conflitti, facendo al contempo quanto è nelle sue possibilità (e nel suo ruolo) affinché il cliente esperisca gli strumenti e i rimedi che l’ordinamento gli rende disponibili, come la rinegoziazione dei contratti, la negoziazione assistita, la mediazione.

Fondamentale anche l’aiuto al cliente per modellizzare il business in funzione di gestione e prevenzione dei rischi operativi, in applicazione del principio di autoregolamentazione che, come è noto, costituisce il filo rosso di tutta la legislazione in materia di governo d’impresa e connesse responsabilità degli ultimi vent’anni.

Auspicabilmente, il mercato dei servizi legali completerà in tal modo la sua evoluzione con l’affermazione definitiva di alcune caratteristiche, quali:

  • l’internazionalità,
  • la trasparenza nei processi di selezione,
  • la contrattualizzazione dei rapporti,
  • la compliance,
  • la specializzazione,
  • la valorizzazione (anche) di competenze non puramente giuridiche, come:
    • la capacità di gestire processi complessi, con il coinvolgimento di numerosi attori,
    • la capacità di lavorare in team,
    • la multidisciplinarietà di approccio ai problemi che ne deriva, nonché
    • la conoscenza del business dei clienti e
    • la capacità di dare un prezzo e un valore alle opzioni che si presentano loro.
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