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30 maggio 202210 minuti di lettura

Antitrust bites Newsletter

Maggio 2022
La Commissione europea adotta il nuovo Regolamento sugli accordi verticali e relative Linee Guida

Il 10 maggio 2022 la Commissione europea ha adottato il nuovo Regolamento sugli accordi verticali (VBER) e le relative Linee Guida, che entreranno in vigore il 1° giugno 2022 e sostituiranno le precedenti versioni di tali testi in scadenza al 31 maggio 2022.

Il nuovo Regolamento prevede un periodo transitorio di un anno, dal 1 giugno 2022 al 31 maggio 2023, durante il quale le nuove norme non troveranno applicazione per gli accordi verticali che, al 31 maggio 2022, sono conformi al regime precedente. A partire dal 1° giugno 2023, anche tali accordi dovranno conformarsi al nuovo regime.

Il nuovo Regolamento e le Linee guida sono stati elaborati dalla Commissione alla luce delle risultanze e dei contributi pervenuti nel corso delle fasi di valutazione e di Impact Assessment avviate, rispettivamente, nel 2018 e nel 2020.

Le principali novità introdotte dalle nuove norme riguardano il commercio elettronico, i sistemi di doppia distribuzione, gli obblighi di parità (anche noti come “Most Favoured Nation clauses”, “MFNs”), i sistemi di distribuzione esclusiva, le restrizioni alle vendite attive e gli accordi di sostenibilità.

Per quanto riguarda il settore dell’e-commerce, il nuovo Regolamento, oltre a definire le imprese che forniscono servizi di intermediazione online come “fornitori” ai fini della nuova disciplina, include tra le restrizioni fondamentali la “pratica di impedire l’uso efficace di internet da parte dell’acquirente o dei suoi clienti per vendere i beni o servizi oggetto del contratto”. È fatta però salva la possibilità per il fornitore di imporre all’acquirente altre tipologie di restrizioni delle vendite online o restrizioni della pubblicità online, a condizione che queste ultime non abbiano lo scopo di precludere all’acquirente l’uso di un intero canale pubblicitario online (come motori di ricerca o servizi di comparazione dei prezzi).

Viene innovata anche la disciplina della doppia distribuzione (ossia la situazione in cui un’impresa offre beni o servizi agli utenti finali sia direttamente che attraverso distributori terzi): il nuovo VBER ora prevede che l’esenzione non si applichi agli accordi verticali relativi alla fornitura di servizi di intermediazione online in cui la piattaforma online operi non solo nel mercato a monte della fornitura di servizi di intermediazione, ma concorra anche nel mercato a valle per la rivendita dei beni o servizi oggetto dell’intermediazione. Il nuovo VBER specifica, inoltre, che nell’ambito di accordi di doppia distribuzione gli scambi di informazioni possono essere esentati solo se direttamente connessi all’esecuzione di un accordo verticale o necessari al miglioramento della produzione o della distribuzione dei beni o servizi dedotti in contratto.

Il nuovo VBER introduce una disciplina specifica relativa agli obblighi di parità, stabilendo che l’esenzione non si applica alle clausole che introducono obblighi diretti o indiretti che impediscano agli acquirenti di servizi di intermediazione online di offrire, vendere o rivendere beni o servizi agli utenti finali a condizioni più favorevoli attraverso piattaforme concorrenti. Tali clausole dovranno quindi essere valutate caso per caso, mentre altre tipologie di obblighi di parità, come nella vigenza dei precedenti testi, continueranno a beneficiare dell’esenzione.

In materia di distribuzione esclusiva, è adesso previsto che i fornitori possano riservare a favore di un massimo di cinque distributori (e non più di uno solo, come in precedenza) specifici territori o gruppi di clienti.

Quest’ultima modifica si riflette sul regime applicabile alle restrizioni delle vendite attive, definite dal nuovo VBER come consistenti nel “contattare in maniera attiva e mirata dei clienti” tramite un ampio novero di modalità. Ad esempio, tra le altre, potranno essere coperte dall’esenzione le restrizioni con cui il fornitore impedisce ad un distributore, e ai clienti di quest’ultimo, di realizzare vendite attive in un territorio o verso un gruppo di clienti riservati al fornitore o fino ad un massimo di altri cinque distributori esclusivi.

Quanto al tema della sostenibilità, le nuove Linee guida chiariscono che gli accordi verticali che perseguono obiettivi di sostenibilità non rappresentano una categoria di accordi a sé stante e devono essere valutati sulla base dei principi descritti nelle Linee guida, tenendo conto dello specifico obiettivo che perseguono. Pertanto, l’esenzione potrà applicarsi agli accordi verticali che perseguono obiettivi di sostenibilità, nella misura in cui tali accordi soddisfano le condizioni previste dal VBER.

Private antitrust enforcement e ordini di divulgazione delle prove: le conclusioni dell’AG Szpunar nella causa C-57/21

Con le conclusioni del 5 maggio 2022, nella causa C-57/21, l’Avvocato Generale (AG) Szpunar si è espresso su taluni presupposti e limiti all’esibizione di prove nell’ambito di giudizi per il risarcimento del danno antitrust.

Il giudizio pregiudiziale trae origine da un’azione promossa davanti ai giudici civili cechi per il risarcimento dei danni causati da un presunto abuso di posizione dominante. In precedenza, anche l’autorità garante della concorrenza ceca aveva avviato un procedimento nei confronti della convenuta, sempre per un presunto abuso di posizione dominante. Sia il procedimento dell’autorità ceca sia il giudizio risarcitorio venivano successivamente sospesi, a seguito dell’avvio da parte della Commissione europea di un ulteriore procedimento nei confronti della medesima impresa e asseritamente riguardante, sotto il profilo sostanziale, i medesimi fatti. Prima della sospensione del giudizio risarcitorio, veniva ordinata alla convenuta l’esibizione di alcuni documenti.

Preliminarmente, l’AG ha sostenuto che, sulla base delle disposizioni UE rilevanti, i giudici nazionali non hanno l’obbligo di sospendere i giudizi risarcitori pendenti innanzi a essi nel caso di avvio di un procedimento sui medesimi fatti da parte della Commissione. Nel caso ciò avvenga, la Direttiva UE 2014/104 in linea di principio comunque non osta all’adozione di ordini di divulgazione durante la pendenza del procedimento della Commissione, a causa del quale sia stato sospeso il giudizio risarcitorio (ovviamente entro i limiti generalmente previsti dalla Direttiva).

Sotto altro profilo, la decisione di un’autorità nazionale garante della concorrenza di sospendere un proprio procedimento, per il parallelo avvio di un procedimento da parte della Commissione, non dà luogo a una chiusura dell’istruttoria nazionale. Pertanto, anche dopo la sospensione non può essere ordinata la divulgazione delle categorie di prove di cui all’art. 6, para. 5, della Direttiva (c.d. “lista grigia”), le quali possono essere esibite solo dopo la chiusura del procedimento. Inoltre, secondo l’AG, contrasterebbero con la Direttiva disposizioni nazionali che includano nella lista grigia tutte le informazioni fornite nell’ambito del procedimento nazionale e non solo quelle “elaborate specificamente” ai fini del procedimento (come previsto dalla Direttiva).

Infine – sebbene un simile potere sia previsto dall’art. 6, para. 7, della Direttiva solo per le prove rientranti nella “lista nera”, che non possono mai essere oggetto di un ordine di esibizione – la Direttiva non osta a che un giudice nazionale ordini il sequestro di prove di cui contestualmente chiede l’esibizione, per valutare se le stesse rientrino nella lista grigia. In tal caso, il giudice nazionale dovrà assicurare che le parti del procedimento non abbiano accesso alle prove prima che abbia completato tale verifica.

Diritto antitrust e mercato del lavoro: l’autorità portoghese garante della concorrenza chiude un procedimento in materia di no-poach agreements

Con decisione del 28 aprile 2022, l’autorità garante della concorrenza portoghese ha sanzionato le società calcistiche parte della prima e della seconda divisione portoghese nella stagione 2019/2020, nonché la federazione calcistica portoghese, per un’intesa restrittiva della concorrenza che sarebbe stata realizzata mediante un c.d. no-poach agreement (in sintesi, un accordo con cui imprese concorrenti si accordano per non assumere / fare offerte ai reciproci dipendenti).

Il procedimento era stato avviato nel maggio 2020, a seguito di due comunicati stampa della federazione calcistica portoghese, con i quali veniva resa nota una decisione, assunta di concerto tra i club di prima divisione e alla quale avevano aderito quelli di seconda divisione. I club convenivano di non tesserare quei calciatori che avessero deciso di risolvere unilateralmente il loro contratto con il (precedente) club di appartenenza per questioni connesse all’insorgenza della pandemia da Covid-19. Contestualmente all’apertura del procedimento, l’autorità portoghese aveva imposto misure cautelari, ordinando fra l’altro di sospendere immediatamente l’efficacia della decisione.

All’esito del procedimento, l’autorità portoghese ha irrogato sanzioni per un totale di circa 11.3 milioni di euro, evidenziando fra l’altro che l’intesa appariva in grado di falsare la concorrenza, dal lato della domanda, nel mercato per l’assunzione di calciatori professionisti. L’intesa avrebbe infatti mantenuto i calciatori vincolati ai propri club, limitando il loro incentivo a risolvere i rispettivi contratti e riducendone la mobilità. Non si sarebbe neppure potuto ritenere che un simile accordo perseguisse obiettivi di cooperazione essenziali durante la pandemia. Anzi, avrebbe potuto ridurre la qualità dei match e, conseguentemente, danneggiare i consumatori nella misura in cui avrebbe costretto i calciatori a lasciare il Portogallo per proseguire la propria attività professionale.

Appare interessante segnalare che l’autorità portoghese ha individuato il mercato rilevante in quello dell’assunzione di calciatori professionisti maschili, a prescindere dalle modalità di trasferimento, ritenendo che la dimensione geografica del mercato fosse di rilevanza meramente nazionale.

L’autorità portoghese ha reso noto che si tratta della prima sanzione per violazione del diritto antitrust irrogata nel mercato del lavoro. La decisione evidenzia una crescente attenzione verso le intese anticoncorrenziali nei mercati del lavoro (proprio l’autorità portoghese, nel 2021, aveva emanato un report e una best practices guide in materia di no-poach agreements).

Verso l’eliminazione del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato legati all’emergenza Covid

Con comunicato stampa del 12 maggio 2022, la Commissione ha anticipato l’intenzione di eliminare gradualmente il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del Covid-19.

Come si ricorderà, il 19 marzo 2020 la Commissione aveva adottato tale Quadro temporaneo con l’obiettivo di supportare le imprese nel periodo emergenziale, garantendo loro liquidità sufficiente e una continuità economica. La maggior parte degli strumenti previsti nell’ambito del quadro temporaneo, come da ultimo modificato a novembre 2021, cesseranno di applicarsi al 30 giugno 2022.

La Commissione ha reso noto di non voler prorogare il quadro temporaneo oltre le scadenze attualmente previste. A rimanere in vigore a seguito del 30 giugno 2022 saranno soltanto le misure di sostegno agli investimenti e alla solvibilità, le quali sopravviveranno, rispettivamente, fino alle scadenze già previste del 31 dicembre 2022 e del 31 dicembre 2023.

La Commissione ha chiarito che gli Stati membri, a seguito del 30 giugno 2022, potranno comunque convertire i prestiti da loro concessi nella vigenza del Quadro temporaneo in aiuti di importo limitato sotto forma di sovvenzioni dirette, se consentito dai regimi nazionali. Gli Stati membri potranno inoltre prevedere meccanismi di ristrutturazione dei prestiti.

La Commissione europea avvia una consultazione pubblica sulla semplificazione della disciplina del controllo delle concentrazioni

La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sulle modifiche proposte al Regolamento di Esecuzione del Regolamento n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, e alla Comunicazione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni.

Le modifiche proposte al Regolamento di Esecuzione e alla Comunicazione sulla procedura semplificata – oggetto della consultazione – si inseriscono in un ampio processo avviato dalla Commissione con l’obiettivo di semplificare la procedura per l’esame delle operazioni che siano difficilmente suscettibili di comportare criticità concorrenziali, con il fine ultimo di concentrare le proprie risorse sui casi più complessi e rilevanti.

I cambiamenti proposti dalla Commissione si propongono di: (i) ampliare e chiarire le categorie di casi che possono essere trattati con la procedura semplificata; (ii) introdurre specifiche salvaguardie per evitare l’applicazione della procedura semplificata ai casi che meritano una valutazione più approfondita; (iii) assicurare un’efficace e proporzionata raccolta delle informazioni, mediante l’introduzione di un nuovo formulario di notifica per i casi che rientrano nella procedura semplificata; (iv) snellire la disamina dei casi che non rientrano nella procedura semplificata; (v) introdurre la notifica elettronica e il deposito di documenti in via elettronica.

La conclusione della consultazione pubblica è programmata per il 3 giugno 2022. L’obiettivo della Commissione è l’entrata in vigore delle nuove disposizioni nel corso del 2023.

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