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19 ottobre 20227 minuti di lettura

La riforma del processo civile

I problemi della giustizia civile: lentezza dei procedimenti, scarsa uniformità nelle decisioni

La competitività di un paese si misura anche in base alla efficienza ed affidabilità del proprio sistema giudiziario. Ahimè, l’Italia non è nota per avere un sistema giudiziario con queste caratteristiche. Le ragioni sono diverse: dall’applicazione non uniforme delle leggi, alla carenza di organico, alla mancata adozione di sistemi informativi adeguati a gestire una mole di contenzioso ingentissima.       

Il contesto internazionale: la raccomandazione della commissione europea del 30 settembre 2020 e il PNRR

Per queste ragioni l’Italia è da anni oggetto di attenzione da parte della Commissione Europea (e non solo). La Commissione, in più di un’occasione, ha raccomandato l’adozione di misure volte a porre rimedio al problema al più presto, nella consapevolezza che i risultati in questo ambito molto complesso possono essere verificati solo nel lungo periodo.

L’ultima raccomandazione della Commissione Europea risale a settembre 2020. L’urgenza di intervenire è ora imposta dall’Unione Europea. La riforma del processo civile è infatti uno degli obiettivi concordati con l’Unione Europea per accedere alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.              

I decreti legislativi sull’ufficio per il processo e sull’efficienza del procedimento civile: obiettivi ed entrata in vigore

Da qui la delega del Parlamento al Governo in materia (tra le altre) di ufficio del processo, efficienza del processo civile e revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. L’obiettivo è chiaro: rendere più rapida la macchina della giustizia civile.

A settembre 2022 gli schemi di decreti legislativi attuativi della Legge Delega n. 206 del 2021 sono stati approvati dalla Commissione Giustizia del Senato e della Camera e, successivamente, dal Consiglio dei Ministri. Il 17 ottobre sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale i decreti legislativi 10 ottobre 2022 n. 149, 150 e 151.  

La maggior parte delle nuove norme troveranno applicazione ai procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023.

Quali sono le principali aree di intervento?

Quanto all’ufficio del processo, si è intervenuti prevedendo la costituzione di strutture organizzative composte da personale dipendente con svariate professionalità e competenze che, grazie anche all’adozione delle tecnologie dell’informazione e di intelligenza artificiale, sono chiamate a svolgere tutte le attività preparatorie, di analisi preliminare e, più in generale, di supporto ai magistrati. A tale fine è prevista l’assunzione di circa 8 mila unità. E’ chiara la consapevolezza che anche le regole processuali migliori non potranno mai funzionare in assenza di personale adeguato, in termini di numero e capacità, ad applicarle.

Quanto al processo civile, si è intervenuti in molti ambiti. Mi limito a segnalarne alcuni: ampliamento della competenza del giudice di pace; introduzione del principio di “chiarezza e sinteticità” degli atti processuali; “stabilizzazione” di alcune misure emergenziali, quale la possibilità di svolgimento delle udienze tramite collegamento audiovisivo o con note scritte; valorizzazione delle fasi anteriori alla prima udienza; incentivazione della partecipazione personale delle parti e dell’uso del potere del giudice di formulare proposte conciliative.

E’ stato ampliato il novero delle materie per cui è obbligatorio il ricorso al preventivo tentativo di mediazione e, con riferimento all’arbitrato, è interessante l’attribuzione agli arbitri del potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale.

Si sarebbe potuto fare di più?

Con riguardo al processo civile si sarebbe forse potuta eliminare ancora qualche udienza, lasciando piuttosto al giudice la scelta di tenerla o meno in funzione delle specifiche esigenze e complessità del caso. Occorrerà comunque attendere di verificare l’applicazione pratica delle nuove disposizioni e, in tal senso, l’ufficio per il processo - se dotato delle professionalità e strumenti adeguati - potrebbe contribuire al perseguimento dell’obiettivo. Non dimentichiamoci peraltro che occorre smaltire i “vecchi” processi che sono ancora tantissimi.         

Difficile prevedere se l’ampliamento del novero delle materie oggetto di mediazione obbligatoria possa effettivamente portare ad un decremento del carico dei Tribunali nel breve/medio periodo. Per come è strutturata ora la mediazione, può funzionare solo rispetto a casi non complessi, che non coinvolgono un numero elevato di parti e solo se queste ed i loro legali intendono coltivarla seriamente.  Il ruolo dei legali in questo ambito è determinante.

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