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Il Bundeskartellamt contesta le condizioni di trattamento dei dati di Google
Il Bundeskartellamt ha reso noto con comunicato stampa dell’11 gennaio scorso di aver trasmesso in data 23 dicembre la comunicazione delle risultanze istruttorie relativa al procedimento avviato in merito alle condizioni di trattamento dei dati da parte di Google. Nella comunicazione il Bundeskartellamt ritiene preliminarmente applicabili al caso di specie le nuove disposizioni relative a grandi imprese digitali (Sezione 19a, GWB) e ritiene su tale base di poter concludere che Google debba cambiare le proprie condizioni di trattamento dei dati e le relative pratiche.
Le attuali condizioni di trattamento dei dati consentono a Google di combinare una varietà di dati provenienti da vari servizi e di utilizzarli per creare profili utente dettagliati che la società può utilizzare, tra l’altro, per finalità pubblicitarie. I termini prevedono, tra le altre cose, la raccolta e l’elaborazione di dati tra i vari servizi offerti da Google, tra cui Google Search, Youtube, Google Play, Google Maps e Google Assistant, oltre che attraverso numerosi siti web e applicazioni di terze parti.
Secondo l’ipotesi dell’Autorità antitrust tedesca, sulla base degli attuali termini e condizioni per il trattamento dei dati, gli utenti non avrebbero possibilità di scelta sufficienti al fine di decidere se e in che misura consentire questo trattamento di così ampia portata dei loro dati e le scelte sinora offerte agli utenti, ove presenti, sono prima facie considerate dall’Autorità non sufficientemente trasparenti e troppo generiche. L’Autorità ritiene inoltre che gli utenti dovrebbero essere in grado di limitare il trattamento dei loro dati ai servizi specifici che utilizzano, ciò al fine di poter qualificare sufficiente il loro grado di scelta in merito al trattamento dei dati, e dovrebbero poter distinguere e decidere tra i diversi motivi per cui avverrebbe il trattamento dei dati. Le opzioni fornite agli utenti con riferimento al trattamento dei propri dati non dovrebbero quindi essere impostate in modo tale che gli utenti siano più propensi all’approvazione del trattamento dei loro dati piuttosto che il contrario.
Il Bundeskartellamt prevede di adottare la decisione finale entro l’anno.
Ordine di esibizione di prove in pendenza di un procedimento istruttorio: chiarimenti dalla Corte di Giustizia
Con sentenza del 12 Gennaio 2023 (causa C-57/21) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata relativamente alla possibilità per il giudice nazionale di ordinare la divulgazione di prove in un giudizio di risarcimento del danno in relazione a una presunta violazione del diritto della concorrenza qualora il procedimento per l’accertamento dell’infrazione avviato dall’autorità di concorrenza nazionale e il giudizio di risarcimento del danno siano stati sospesi a causa dell’avvio da parte della Commissione di un’indagine riguardante detta violazione.
La sentenza si pronuncia sul rinvio pregiudiziale formulato dalla Corte Suprema Ceca in un giudizio relativo alla decisione del giudice nazionale ceco di ordinare, nell’ambito di un giudizio di risarcimento del danno derivante da un presunto abuso di posizione dominante oggetto di un procedimento avviato dall’autorità ceca, successivamente sospeso a causa dell’avvio di analoga indagine da parte della Commissione, l’esibizione di documenti che includevano informazioni preparate dall’impresa ai fini del procedimento avviato dall’autorità nazionale. Il giudice nazionale ceco, dopo aver disposto l’esibizione delle prove, aveva ritenuto di sospendere il giudizio in attesa della definizione del procedimento da parte della Commissione.
Rispondendo alle questioni pregiudiziali la Corte formula chiarimenti sul regime relativo all’esibizione di prove previsto dalla Direttiva 104/2014/UE, affermando che:
- La Direttiva non osta automaticamente alla possibilità per un giudice nazionale di ordinare l’esibizione di prove nell’ambito di un giudizio di risarcimento del danno laddove le condotte da cui l’azione origina siano oggetto di un procedimento avviato dall’autorità nazionale e sospeso a seguito dell’avvio da parte della Commissione di un procedimento sui medesimi comportamenti;
- I giudici nazionali in tale ipotesi sono tenuti a limitare l’esibizione a quanto strettamente pertinente, proporzionale e necessario e fare in modo che la decisione sull’esibizione non incida sull’indagine in corso da parte dell’autorità garante della concorrenza;
- La decisione dell’autorità nazionale di sospendere il procedimento non può essere assimilata alla decisione conclusiva del procedimento ai fini dell’applicazione dell’art. 6 para 5 della Direttiva; pertanto, i giudici nazionali non possono sulla base di tale decisione ordinare l’esibizione di informazioni elaborate specificamente ai fini di un procedimento avviato da un'autorità garante della concorrenza, informazioni che l'autorità garante della concorrenza ha redatto e comunicato alle parti nel corso del suo procedimento e proposte di transazione che sono state ritirate (prove appartenenti alla cd “lista grigia”);
- La normativa nazionale non può limitare temporalmente anche la divulgazione di informazioni che non sono “elaborate” ai fini del procedimento, ma semplicemente presentate (o acquisite) nell’ambito dello stesso e siano quindi preesistenti al procedimento (prove che rientrano nella cd “lista bianca”);
- Il giudice nazionale può, ove la normativa nazionale lo consenta, ordinare l’esibizione di prove che potrebbero rientrare nella “lista grigia” prima dell’adozione della decisione da parte dell’autorità garante della concorrenza, al solo fine di sottoporre a sequestro i documenti di cui trattasi e valutare se e in che misura tali prove contengono effettivamente informazioni rientranti nella “lista grigia”, cui il richiedente non potrà avere accesso prima della conclusione del procedimento, e informazioni che rientrano nella “lista bianca”, cui il richiedente potrà invece accedere prima di tale momento.
Criteri per imputare all’impresa dominante la condotta attuata dai propri distributori e valutazione degli effetti escludenti: la sentenza C-680/20 della Corte di Giustizia
Con sentenza del 19 gennaio 2023 resa nella causa C-680/20, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sulle due questioni pregiudiziali sottoposte dal Consiglio di Stato nell’ambito di un giudizio di impugnazione di un provvedimento dell’AGCM che accerta un abuso di posizione dominante consistente inter alia nella previsione di clausole di esclusiva.
Le questioni sottoposte alla corte riguardano sostanzialmente (i) i criteri per imputare ad un’impresa dominante condotte attuate dai propri distributori e (ii) la necessità per l’Autorità di dimostrare, in presenza di clausole di esclusiva nei contratti di distribuzione di un’impresa dominante, che tali clausole hanno l’effetto di escludere dal mercato concorrenti efficienti tanto quanto l’impresa in posizione dominante e di esaminare in modo dettagliato le analisi economiche eventualmente prodotte dall’impresa interessata, segnatamente ove fondate sul criterio detto del “concorrente altrettanto efficiente”.
Per quanto riguarda la prima questione, la Corte rileva che, alla luce della speciale responsabilità attribuita all’impresa in posizione dominante, essa potrà essere ritenuta responsabile anche per quei comportamenti posti in essere, indirettamente, dai propri distributori, qualora risulti che sono stati adottati conformemente alle istruzioni impartite dall’impresa dominante, eseguendo una politica decisa unilateralmente.
Quanto al secondo quesito, la Corte rileva che le autorità garanti della concorrenza sono tenute a dimostrare il carattere abusivo di un comportamento alla luce di tutte le rilevanti circostanze fattuali riguardanti il comportamento contestato e che tale dimostrazione deve basarsi su elementi di prova tangibili, che dimostrino al di là della mera ipotesi, la capacità della pratica in questione di produrre effetti escludenti. In ogni caso – rileva la Corte – la produzione da parte dell’impresa di prove idonee a dimostrare l’inidoneità della propria condotta a produrre effetti restrittivi fa sorgere l’obbligo per l’autorità di esaminarle. Ne consegue che, se l’impresa dominante abbia prodotto uno studio economico per dimostrare la non idoneità delle clausole di esclusiva a produrre effetti restrittivi basato sul criterio del concorrente altrettanto efficiente, l’autorità competente non può escluderne la rilevanza senza esporre le ragioni, pur essendo il ricorso a tale criterio facoltativo per dimostrare l’abusività di clausole di esclusiva.
La Commissione europea lancia una consultazione pubblica sulla proposta di Orientamenti sulla modalità di elaborazione degli accordi di sostenibilità nel settore agricolo
Il 10 gennaio 2023, la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica ed ha invitato tutti gli stakeholders a presentare osservazioni sulla proposta di Orientamenti sulle modalità di elaborazione degli accordi di sostenibilità nel settore agricolo.
Nel contesto della riforma della politica agricola comune, per il periodo 2023-2027, nel 2021 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato una nuova esclusione dalle regole di concorrenza applicabile per i prodotti agricoli, al ricorrere di determinati condizioni.
La nuova esclusione è contenuta nel Regolamento (CE) n. 2021/2117, e stabilisce che gli accordi che mirano a conseguire obiettivi di sostenibilità applicando norme più rigorose di quelle obbligatorie ai sensi della normativa europea o nazional, sono consentiti ai sensi della disciplina antitrust, a condizione che le eventuali restrizioni della concorrenza derivanti da tali accordi siano indispensabili per il conseguimento di tali obiettivi.
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno demandato alla Commissione europea il compito di pubblicare orientamenti relativi all'applicazione di tale esclusione.
L'articolo 210-bis del Regolamento (CE) n. 1308/2013 recante “organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli” (“Regolamento OCM”) esclude dal divieto di intese restrittive della concorrenza ex art. 101 TFUE alcuni accordi tra imprese nel settore agricolo, ove tali accordi, seppur restrittivi della concorrenza, risultano indispensabili per conseguire standards di sostenibilità.
Il progetto di Orientamenti mira a chiarire in che modo gli operatori attivi nel settore agroalimentare possono elaborare iniziative congiunte in materia di sostenibilità, in linea con l'articolo 210-bis.
In particolare, il progetto di Orientamenti: (i) definisce l'ambito di applicazione dell'esclusione, che riguarda solo gli accordi conclusi dai produttori agricoli, tra di loro o con altri operatori attivi lungo la filiera agroalimentare; (ii) definisce gli obiettivi di sostenibilità ammissibili (protezione dell'ambiente; riduzione dell'uso di pesticidi e della resistenza antimicrobica e salute e benessere degli animali); (iii) fissa alcuni requisiti in materia di norme di sostenibilità; (iv) definisce il test che permette di individuare le restrizioni alla concorrenza indispensabili; (v) definisce il campo di applicazione degli interventi ex post.
Gli Orientamenti chiariscono che la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno il diritto di sospendere gli accordi di sostenibilità o domandare che essi vengano modificati se tali accordi risultino pregiudizievoli per la concorrenza o se è possibile ritenere che gli obiettivi della politica agricola comune di cui all'articolo 39 del TFUE risultino compromessi.
È previsto che gli Orientamenti entrino in vigore entro l’8 dicembre 2023.