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28 febbraio 202311 minuti di lettura

Semplificazioni in materia autorizzativa per le energie rinnovabili, idrogeno verde, reti elettriche

Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023

IN VIGORE DAL 25 FEBBRAIO 2024

La presente nota illustra le principali previsioni normative introdotte dal Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.” (di seguito D.L. Semplificazioni) (GU n. 47 del 24 febbraio 2023).

Il D.L. Semplificazioni è entrato in vigore in data 25 febbraio 2023 e sarà presentato alle Camere per la sua conversione. Entro 60 giorni il D.L. Semplificazioni dovrà essere convertito in Legge, altrimenti decadrà.

Qui di seguito le novità:

AMPLIAMENTO “AREE IDONEE” OPE LEGIS ( art. 47 del D.L. Semplificazioni di modifica dell’art. 20 co 8 del D.lgs 199/2021)
  • Si aggiungono alle aree idonee ope legis anche i sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all’interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori;
  • Sono aree idonee ope legis le aree per impianti eolici poste a 3 km (prima era 7 km) o per impianti fotovoltaici poste a 500 metri (prima era 1 km) da beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004.
CONSOLIDAMENTO DELLA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) – PUBBLICAZIONE SUL BUR
  • Decorso 30 giorni dalla Dichiarazione di inizio lavori per l’attivazione della PAS ex art. 6 del D.lgs 28/2011, l’interessato alla realizzazione dell’intervento trasmette la copia della dichiarazione per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l’intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.
ELIMINAZIONE DELLA VPIA AI FINI DELLA PROCEDIBILITA’ DELL’ISTANZA DI VIA E DELLA CONCLUSIONE DELLA VIA
  • abrogazione della lettera g-ter) dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006: non è più necessario acquisire, ai fini della procedibilità della VIA, “l’atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all’articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016;
  • il provvedimento di VIA non è subordinato alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 50/2016 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi (rif: comma 2-sexies nell’art. 25 del D.Lgs. 152/2006).
COORDINAMENTO TRA PROCEDIMENTO DI AU E DI VIA
  • Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore del D.L. Semplificazioni, il procedimento unico può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di VIA. La VIA può essere acquisita in conferenza di servizi del procedimento unico.
  • La concessione di derivazione di acque pubbliche viene rilasciata nell’ambito del procedimento unico per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 387/2003.
RIDUZIONE DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI AU
  • Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a 150 giorni (che include anche il procedimento di VIA e di concessione di derivazione di acque pubbliche, se si tratta di impianti idroelettrici).
LIMITI ALLA COMPETENZA DEL MIC
  • Solo per i progetti localizzati in aree sottoposte a tutela e solo se l’intervento non sia sottoposto a VIA, il Ministero della cultura partecipa al procedimento autorizzativo. Se i progetti non ricadono in aree sottoposte a tutela paesaggistica e sono stati sottoposti a VIA, il Ministero della cultura non è competente (rif, art. 12 comma 3 bis del D.Lgs 387/2003)
ABROGAZIONE DELLE AREE CONTERMINI
  • È abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con D.M. 10 settembre 2010, incompatibile con i limiti della competenza del MIC di cui alla novella dell’articolo 12, comma 3 -bis , del D.Lgs 387/2003. E’ abrogato conseguentemente anche il comma 2 dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 in quanto il MIC non può più esprimersi in conferenza di servizi se l’area non è vincolata (cfr le aree contermini non vincolate)
SEMPLIFICAZIONI PER SVILUPPO IDROGENO
  • I progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile e i connessi impianti da fonti rinnovabili hanno la precedenza e sono valutati dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS (rif art. 8 comma 1 del D.lgs 152/2006.
  • È prevista la VIA di competenza statale per “Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro (punto 6 bis) allegato II del D.lgs 152/2006)
IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA AMMESSI E LIMITI AI POTERI DELLE SOPRINTENDENZE
  • E’ considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione, permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, l’installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento. Unica eccezione è l’espressione della competente soprintendenza se l’intervento (incluso le opere connesse) ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
  • Se la zona interessata è sottoposta a vincolo paesaggistico, è necessaria la previa comunicazione alla competente soprintendenza, la quale, se accerta la carenza dei requisiti di compatibilità di cui al comma 2, adotta, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
SILENZIO ASSENSO DELLE SOPRINTENDENZE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI E IMPIANTI EOLICI FINO A 20 KW IN AREE VINCOLATE
  • Non è necessario alcun permesso per l’installazione di impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000.
  • Per impianti fotovoltaici e termici su edifici o strutture edilizie e impianti eolici fino a 20 kW, l’autorizzazione paesaggistica è rilasciata entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza medesima ai sensi dell’articolo 10 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine di cui al secondo periodo può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione.
SEMPLIFICAZIONI PER LO SVILUPPO DELLE RINNOVABILI DA FERROVIE DELLO STATO
  • Le sbarre in alta tensione funzionali all’alimentazione delle sottostazioni elettriche della rete ferroviaria, possono essere utilizzate da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (o da società controllate) per la connessione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
SEMPLIFICAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA RTN (Rete di Trasmissione Nazionale)
  • I progetti di sviluppo della RTN già sottoposti a Valutazione di Impatto Strategica (VAS) costituiscono dati acquisiti nel procedimento di VIA del progetto.
SEMPLIFICAZIONE PER VARIANTI ALLE STAZIONI ELETTRICHE ESISTENTI
  • Sono sempre ammesse (a prescindere dal contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti) varianti all’interno delle stazioni elettriche ove gli edifici siano destinati in via esclusiva alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni elettriche stesse.
SEMPLIFICAZIONI PER LE COMUNITA’ ENERGETICHE E AUTOCONSUMO CONDIVISO
  • Gli incentivi sono concessi a impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW:
    • per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 8 del citato D.Lgs 199/2021;
    • se utilizzati nell’ambito di comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
    • per l’energia immessa in rete gli oneri di rete devono essere pagati;
    • l’energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella disponibilità degli utenti della comunità energetica.

  • Le medesime previsioni e deroghe di cui al punto che precede si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all’articolo 30 del D.lgs 199/2021, realizzate da:
    • a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
    • b) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del
    • c) cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati.
CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER LE COMUNITA’ ENERGETICHE
  • Fino al 31 dicembre 2025, in deroga all’articolo 12, comma 2, del D.lgs 28/2011, gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in concessione, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione, aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili.
  • Anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo adottati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), i predetti enti locali provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l’indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per l’installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e dell’importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell’area o della superficie.
  • Qualora più comunità energetiche rinnovabili richiedano la concessione della medesima area o superficie, si tiene conto, ai fini dell’individuazione del concessionario, del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna comunità energetica rinnovabile e dell’entità del canone di concessione offerto.
IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI DA IMPRENDITORI AGRICOLI POST DEFINIZIONE DELLE AREE IDONEE
  • Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all’articolo 20, comma 1, del D.Lgs 199/2021, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all’attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l’azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l’attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell’impianto e di cessione dell’energia.
  • Devono ricorrere le seguenti condizioni:
    • a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;
    • b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE).

L’installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo.