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29 dicembre 20238 minuti di lettura

Antitrust Bites - Newsletter

Dicembre 2023
Orientamenti della Commissione sugli accordi di sostenibilità nel settore agricolo

Il 7 dicembre 2023 la Commissione europea ha adottato gli Orientamenti sull’esenzione dall’applicazione dell’art. 101 TFUE per gli accordi di sostenibilità dei produttori agricoli ai sensi dell’articolo 210 bis del Regolamento (UE) 1308/2013. Con tale norma il legislatore UE ha previsto un’esenzione dall’applicazione dell’art. 101(1) TFUE per gli accordi, decisioni e pratiche concordate relativi alla produzione e al commercio di prodotti agricoli con cui i produttori stabiliscono standard di sostenibilità più rigorosi di quelli previsti dalle leggi (UE o nazionali) applicabili e demandato alla Commissione l’adozione di orientamenti sulle condizioni di applicazione dell’esenzione.

Gli Orientamenti delineano anzitutto l’ambito di applicazione soggettivo e i prodotti oggetto dell’esenzione di cui all’art. 210 bis, stabilendo che affinché un accordo (orizzontale o verticale) possa beneficiare dell’esenzione: (i) almeno una delle parti deve essere un produttore di prodotti agricoli; (ii) l’accordo deve avere come oggetto la produzione o la commercializzazione di determinate categorie di prodotti agricoli (di cui all’allegato I TFUE, diversi dai prodotti della pesca e dell’acquacoltura).

Quanto all’ambito materiale di applicazione dell’art. 210 bis, sono stati definiti gli obiettivi di sostenibilità che possono giustificare l’applicazione dell’esenzione, individuati in tre categorie:

  • obiettivi ambientali, tra cui la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento agli stessi, la protezione e uso sostenibile del paesaggio, delle acque e dei suoli, la transizione ad un’economia circolare, la prevenzione e riduzione dell’inquinamento, e la protezione della biodiversità e degli ecosistemi;
  • produzioni agricole realizzate con metodi che prevedano una riduzione dell’uso di pesticidi e dei rischi derivanti da tale uso, o dei pericoli derivanti dalla resistenza antimicrobica;
  • promozione della salute e del benessere degli animali.

Affinché operi l’esenzione, è necessario che l’accordo di sostenibilità che le parti si impegnano a rispettare individui una norma di sostenibilità che: (i) poggi su almeno una delle tre categorie di obiettivi; (ii) porti o a risultati tangibili e misurabili o, laddove ciò non sia possibile, a risultati osservabili e descrivibili; e (iii) sia più rigorosa rispetto a quanto imposto dalla normativa UE o nazionale.

Gli Orientamenti chiariscono poi che gli accordi di sostenibilità possono includere qualsiasi tipo di restrizione della concorrenza, a condizione che la restrizione sia indispensabile per raggiungere il legittimo obiettivo di sostenibilità perseguito e spiegano come valutare nella pratica se una determinata restrizione della concorrenza sia indispensabile.

Infine, gli Orientamenti contengono previsioni volte a definire i poteri di intervento ex post delle autorità nazionali della concorrenza. Sul punto gli Orientamenti chiariscono che, nei casi in cui l’attuazione di un accordo di sostenibilità comporti, tra l’altro, prezzi al consumo irragionevoli o l’eliminazione dal mercato di un prodotto per il quale esiste una domanda significativa da parte dei consumatori, le autorità garanti della concorrenza possono disporre la cessazione o la modifica degli accordi di sostenibilità.

La Commissione ha previsto la possibilità per le imprese di chiedere un parere sulla compatibilità degli accordi di cui sono parte – che dovranno conformarsi agli Orientamenti – con il diritto della concorrenza.

 

La Commissione europea adotta due regolamenti sugli aiuti di stato de minimis

In data 13 dicembre 2023 la Commissione europea ha adottato i Regolamenti (UE) nn. 2023/2831 e 2023/2832 che modificano, rispettivamente, la disciplina generale sugli aiuti di stato de minimis - ossia che non superano determinati importi nell’arco di uno specifico periodo di tempo – e le norme specifiche per gli aiuti di stato de minimis concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Le principali modifiche introdotte dai due regolamenti includono:

  1. aumenti dei massimali per gli aiuti de minimis che possono essere concessi a un’impresa dagli Stati membri dell’UE nell’arco di un triennio. In particolare, per gli aiuti de minimis ordinari l’importo è aumentato da EUR200.000 a EUR300.000, mentre è aumentato da EUR500.000 a EUR700.000 per gli aiuti concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
  2. la previsione, a partire dal 1° gennaio 2026, di un obbligo per gli Stati membri dell’UE di trasmettere a un registro centrale istituito a livello nazionale o UE le informazioni in merito agli aiuti de minimis concessi, di modo da ridurre gli oneri amministrativi e gli obblighi di comunicazione in capo alle imprese;
  3. per quanto riguarda il regime generale, l’introduzione di safe harbours per gli intermediari finanziari, di modo da facilitare ulteriormente la concessione di aiuti sotto forma di prestiti e garanzie, non richiedendo più che vi sia un trasferimento completo dei vantaggi dagli intermediari finanziari ai beneficiari finali.

I regolamenti aggiornati entreranno in vigore il 1° gennaio 2024 e si applicheranno fino al 31 dicembre 2030.

 

Restrizioni alle vendite online: l’Autorità della concorrenza francese accerta un’intesa restrittiva per oggetto

Con provvedimento dello scorso 11 dicembre, l’Autorità della concorrenza francese ha sanzionato il gruppo francese Mariage Fréres – uno dei principali produttori francesi dei tè di alta gamma – per aver posto in essere un’intesa verticale restrittiva della concorrenza per oggetto consistente, inter alia, nella previsione nelle condizioni generali di vendita (CGV), trasmesse ai distributori al momento dell’apertura del conto cliente e da questi accettate, del divieto di vendere i propri prodotti attraverso il canale online.

L’Autorità francese ha rilevato che sebbene Mariage Fréres avesse modificato nel 2019 le CGV prevedendo la possibilità per i distributori di stipulare un contratto separato dedicato alle vendite online, ai distributori che avevano chiesto l’autorizzazione a vendere i suoi prodotti su Internet sarebbe stato opposto un rifiuto categorico che Mariage Fréres ha giustificato in ragione dell’esigenza di preservare l’immagine prestigiosa dei suoi prodotti.

Nella valutazione della restrizione nel provvedimento vengono richiamati i principi espressi nella giurisprudenza Coty in base alla quale, secondo la lettura datane dall’Autorité, le restrizioni alle vendite online sono compatibili con il diritto della concorrenza se oggettivamente giustificate dall’esigenza di preservare l’immagine di lusso e di prestigio dei prodotti interessati nel contesto di un sistema di distribuzione selettiva e purché siano applicate in modo non discriminatorio e non determinano un divieto assoluto di vendere i prodotti su Internet.

L’Autorità ha ritenuto che, non avendo Mariage Fréres adottato un sistema di distribuzione selettiva, non potesse invocare quale legittima giustificazione del divieto l’esigenza di preservare l’immagine dei propri prodotti. Su tale base, l’Autorità ha ritenuto che la restrizione non potesse risultare obiettivamente giustificata e legittima secondo i criteri della giurisprudenza Coty. In considerazione della ravvisata lesività della condotta – considerata tra l’altro la crescita delle vendite online nel settore  l’Autorità ha giudicato la restrizione integrante un’intesa restrittiva della concorrenza per oggetto.

 

Pubblicata dall’Autorità della concorrenza UK la prima risposta informale sugli Accordi Green

Per la prima volta dalla pubblicazione delle Linee guida sugli Accordi Green, avvenuta lo scorso ottobre, l’Autorità della concorrenza e del mercato del Regno Unito (CMA) ha pubblicato una risposta nell’ambito della c.d. open-door policy, in base alla quale le imprese che intendono stipulare un accordo di sostenibilità ambientale possono rivolgersi alla CMA per ottenere orientamenti informali sull’accordo proposto in caso di incertezze nell’interpretazione e applicazione delle Linee guida.

In questo caso l’organizzazione non-profit Fairtrade ha presentato una richiesta di orientamento informale in relazione alla sua nuova iniziativa Shared Impact, che ha l’obiettivo di migliorare la sostenibilità nelle catene di approvvigionamento alimentare fornendo stabilità contrattuale ai produttori Fairtrade tramite accordi di fornitura a lungo termine, al fine di garantire loro la sicurezza necessaria per investire in pratiche sostenibili, comprese pratiche agricole che riducano l’impatto ambientale della produzione.

In particolare, l’iniziativa Shared Impact prevede che i distributori si impegnino ad acquistare su base annuale – laddove non siano già impegnati al 100% con Fairtrade – ulteriori prodotti Fairtrade (banane, caffè e/o cacao) da fornitori selezionati. I rivenditori, che potranno in ogni caso continuare ad acquistare altrove banane, caffè e/o cacao, saranno tenuti a rendere pubblico il loro impegno, che avrà durata dai tre ai cinque anni, scegliendo liberamente la categoria di prodotti e i termini di acquisto cui aderire. I prodotti saranno forniti da un gruppo di produttori selezionato a livello locale, nei confronti dei quali Fairtrade si impegna a garantire che il processo descritto non comporti un’eccessiva dipendenza nei confronti di un solo distributore, fornendo così ulteriore sicurezza e stabilità.

La CMA ha ritenuto che l’iniziativa non presenta profili di rischio concorrenziali sulla base di una valutazione complessiva dei mercati potenzialmente interessati, prendendo in considerazione sia l’effetto sulla concorrenza tra rivenditori e tra produttori, sia, più in generale, il contesto giuridico ed economico.