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20 gennaio 20236 minuti di lettura

Le novita della settimana in materia di lavoro 20 gennaio 2023

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, sentenza 11 gennaio 2023, n. 524 - Sul fallimento e il TFR degli ex dipendenti

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla revocabilità dell’atto del datore di lavoro fallito che pregiudica il TFR degli ex dipendenti.

Nella fase di merito, ritenendo l’insussistenza dell’eventus damni reclamato dal Fallimento della Società in liquidazione, veniva rigettata la domanda con cui quest’ultimo aveva chiesto la revoca dell’atto con il quale la medesima Società in bonis aveva venduto beni immobili, pregiudicando il TFR dei dipendenti.

Il Fallimento proponeva quindi ricorso per cassazione. A detta dei giudici di legittimità, il credito al TFR, se, in effetti, è esigibile soltanto con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, matura (ed è, come tale, certo nell’an e liquido nel quantum) con il progressivo svolgimento del rapporto stesso. La pretesa creditoria avente ad oggetto il suo pagamento, pertanto, ancorché inesigibile fino alla formale cessazione del rapporto di lavoro, sorge, in capo al lavoratore dipendente (ed è, quindi, giuridicamente esistente), in ragione della quota maturata, man mano che il rapporto di lavoro si svolge. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, il TFR costituisce, in definitiva, a tutti gli effetti, l’oggetto di un diritto di credito certo e liquido del quale il dipendente consegue la titolarità già nel corso del rapporto di lavoro subordinato, sebbene la sua esigibilità sia subordinata alla cessazione del rapporto stesso.

Per tali ragioni, secondo la Corte, “il lavoratore dipendente, quale creditore sotto condizione, è senz’altro legittimato, anche se il rapporto di lavoro non è ancora formalmente cessato, alla proposizione dell’azione finalizzata alla revoca ordinaria dell’atto di disposizione patrimoniale con il quale il datore di lavoro, che è il debitore della somma fino a quel momento maturata, pregiudica, come richiesto dall’art. 2901, comma 1, c.c., le relative ragioni: nello stesso modo in cui, in caso di fallimento del datore, il curatore può agire, a norma dell’art. 66 l.fall., per la revoca dell’atto di disposizione compiuto dal debitore poi fallito, allegando e dimostrando che la pretesa al TFR di uno o più dipendenti dello stesso, se e nella misura in cui sia effettivamente maturata in epoca anteriore all’atto impugnato (ancorché inesigibile perché il relativo rapporto di lavoro era in quel momento ancora in corso di svolgimento), era stata pregiudicata dal suo compimento”.

Sulla base di tali argomentazioni, i giudici di legittimità hanno affermato che nel caso di specie, una volta stabilito che i crediti al TFR maturati in capo ai dipendenti della società fallita alla data della vendita impugnata devono ritenersi giuridicamente sorti (non al momento della cessazione del rapporto di lavoro conseguente alla dichiarazione di fallimento, come aveva erroneamente ritenuto la Corte d’Appello, ma, in ipotesi, già) in epoca anteriore al compimento di tale atto, risulta, allora, evidente che l’inadeguatezza del patrimonio residuo dev’essere valutata verificando, alla luce delle prove che il curatore ha l’onere di fornire (e che nel caso di specie erano state fornite, avendo il curatore depositato i bilanci della società venditrice prima e dopo la stipulazione dell’atto), se tale patrimonio, così come risultato dal compimento dell’atto impugnato, era di natura e dimensione tali, in rapporto all’entità dell’esposizione debitoria in quel momento esistente a titolo di trattamento di fine rapporto, da esporre a rischio il soddisfacimento delle relative pretese creditorie.

La Suprema Corte ha, dunque, accolto il ricorso del Fallimento.

Tribunale di Roma, 2 gennaio 2023, n. 9384 - Sulla malattia oncologica e il superamento del periodo di comporto

La vicenda ha a oggetto l’impugnazione del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto da parte di una lavoratrice che svolgeva le mansioni di portiere e affetta da malattia oncologica.

La lavoratrice asseriva che il licenziamento fosse stato irrogato in periodo di malattia e comminato computando nelle assenze per malattia i giorni di ricovero ospedaliero e di day hospital nonchè quelli per effettuare le necessarie terapie.

Il Tribunale ha accolto il ricorso della lavoratrice, dapprima evidenziando che - nel contratto collettivo dei portieri - non è presa in considerazione la specificità della malattia oncologica e poi precisando che “non può non osservarsi che nel contratto collettivo in esame sussistono delle eccezioni e precisamente i giorni necessari alla fecondazione assestita e quelli necessari per le cure elio-balneo-termali. Si che – a parere del Giudicante – la peculiarità e gravità della malattia oncologica non possono non indurre ad interpretare le eccezioni previste nell’articolo 90 in modo estensivo, con esclusione quindi dal novero dei giorni computabili come malattia, dei giorni di ricovero ospedaliero e di quelli necessari alle conseguenti terapia”.

Secondo il Tribunale, i molteplici certificati di malattia prodotti in giudizio, “mostrano – tutti – che la patologia in questione è un carcinoma mammario e che la ricorrente si è dovuta sottoporre a numerosi cicli di chemioterapia e di radioterapia a seguito di carconoma” e pertanto, “un’interpretazione estensiva dell’articolo 90 nonchè l’esigenza di considerare prioritario il diritto alla salute ex articolo 32 Cost. Inducono a non includere le giornate del ricovero e dei cicli di chemioterapia e/o radioterapia nel computo dei giorni di malattia. Deriva da quanto sopra che il periodo di comporto deve ritenersi non superato e che pertanto la ricorrente ha diritto alla reintegra nel proprio posto di lavoro con pagamento di un indennizzo pari a nove mensilità”.

 
Prassi

INPS: Circolare del 16 gennaio 2023 n. 4 - Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie

L’INPS ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle famiglie nel corso del 2023.

INPS: Messaggio del 16 gennaio 2023 n. 263 - Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel periodo di imposta 2022 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche

L’INPS ha fornito indicazioni in merito alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro nella trasmissione all’Istituto dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2022 e in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta (articolo 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600). I datori di lavoro interessati dovranno inviare esclusivamente con modalità telematica ed entro e non oltre il 21 febbraio 2023 i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo di imposta 2022 al personale cessato dal servizio durante l’anno 2022.


Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Silvia Guidaldi e Avv. Sara Verde.

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