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6 ottobre 20232 minuti di lettura

La divisione centrale di Monaco si pronuncia sull'accesso al Registro da parte di terzi

La possibilità per il pubblico di accedere al Registro UPC e consultare le decisioni e gli atti del procedimento è disciplinata dalle Rules of Procedure e, per la precisione, dalla Rule 262.

La norma in parola, da un lato, prevede la libera pubblicazione delle sentenze e delle ordinanze della Corte (punto a); dall’altro, subordina l’accesso alle memorie di parte e alle prove depositate nel corso dei procedimenti a una richiesta motivata dei soggetti interessati (punto b).

Tuttavia, le Rules of Procedure non specificano i motivi che possono giustificare l’accoglimento della richiesta, lasciando all’interprete l’onere di definirne i contorni. Sul punto, due decisioni della divisione centrale di Monaco, rese a distanza di un solo giorno l’una dall’altra, hanno fornito alcune prime indicazioni.

Nel primo caso, il richiedente aveva presentato l’istanza nell’interesse di un cliente, di cui non è stato rivelato il nome, interessato al brevetto oggetto di causa e alla sua validità. Nel secondo caso, l’istanza era stata presentata per finalità di studio e formazione.

In entrambe le decisioni, la Corte ha chiarito che, affinché possa giustificare l’accesso alle memorie o prove del procedimento, il motivo invocato dal terzo ai sensi della Rule 262 (b) deve essere legittimo, concreto e verificabile, attesa anche la distinzione tra la pubblicità dei procedimenti, sancita dall’Art. 45 UPCA, e la pubblicità degli atti delle parti.

In applicazione del principio enunciato, la Corte ha escluso che il mero interesse personale o professionale di una persona sia sufficiente a garantire al terzo l’accesso agli atti, rigettando dunque entrambe le richieste.