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30 gennaio 20243 minuti di lettura

La Corte di Appello si esprime sull’ammissibilità di una richiesta di riesame discrezionale ai sensi dell’articolo 220.3 delle Rules of Procedure

L’articolo 333.1 delle Rules of Procedure (RoP) prevede che le decisioni rese dal giudice relatore o dal giudice che presiede il caso, inerenti alla gestione del procedimento, possano essere riesaminate dal Collegio su richiesta motivata di una delle parti.

L’istanza di riesame deve essere presentata, previo il pagamento di una tassa amministrativa, entro quindici giorni dalla notifica della decisione oggetto di riesame e deve indicare i motivi a fondamento della richiesta e le eventuali prove a sostegno. Ai sensi dell’articolo 333.2 delle RoP, e a garanzia del rispetto effettivo del principio del contraddittorio, la controparte ha il diritto di essere sentita in merito a tale richiesta.

Il Collegio è tenuto a decidere quanto prima (“as soon as practicable”) in merito alla istanza di riesame e, se del caso, può emendare la decisione resa dal giudice relatore o dal giudice che ha presieduto il caso.

La decisione del Collegio è suscettibile di impugnazione nei successivi quindici giorni; in caso di mancato accoglimento, la parte interessata può presentare un’istanza di riesame discrezionale davanti alla Corte di Appello dell’UPC ai sensi dell’articolo 220.3 delle RoP. Tale possibilità, tuttavia, è in linea generale preclusa in difetto di una pronuncia preliminare da parte del Collegio.

In un recente procedimento promosso davanti alla divisione locale di Monaco, una delle parti ha sollevato un’eccezione preliminare (“preliminary objection”) ai sensi dell’articolo 19 delle RoP e il giudice relatore, pronunciandosi a riguardo, ha affermato che la stessa sarebbe stata esaminata nell’ambito del procedimento principale. La parte che ha proposto l’eccezione, ritenendo errata tale decisione, ha depositato un’istanza motivata al fine di ottenere la revisione dell’ordinanza da parte del Collegio.

Tuttavia, il giudice relatore ha respinto tale richiesta, poiché a suo avviso la decisione da lui emessa non poteva annoverarsi tra quelle inerenti alla gestione del procedimento o più in generale tra le decisioni di cui all’articolo 333.1 delle RoP (“case management”) e, conseguentemente, non poteva essere oggetto di riesame da parte del Collegio. Inoltre, il giudice relatore ha ritenuto tale ordinanza non impugnabile, in quanto non avente ad oggetto l’accoglimento o il rigetto dell’eccezione preliminare.

A fronte di ciò, la parte istante ha deciso di presentare una richiesta di riesame discrezionale alla Corte di Appello. La controparte, dal canto suo, si è opposta a tale richiesta ritenendola inammissibile.

La Corte di Appello, pur affermando il principio secondo il quale in linea generale le richieste di riesame discrezionale ai sensi dell’articolo 220.3 delle RoP presuppongono il riesame da parte del Collegio, ha comunque accolto l’istanza.

In particolare, la Corte d’Appello ha ritenuto non condivisibile la decisione del giudice relatore di dichiararsi competente nel decidere la richiesta di riesame indirizzata al Collegio, e, dunque, anche in assenza di un’ordinanza del Collegio, ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta di riesame discrezionale, così rimettendo la causa al presidente della Corte d’Appello per l’assegnazione al Collegio.

Quanto al merito della questione, ossia se l’eccezione preliminare sollevata ai sensi dell’articolo 19 delle RoP debba essere decisa nell’ambito del procedimento di primo grado o meno, la Corte d’Appello ha ritenuto di non potersi pronunciare, rimettendo la questione al Collegio previo accoglimento della suddetta richiesta di riesame.