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26 marzo 20244 minuti di lettura

Regime di confidenzialità nei procedimenti UPC: alcune indicazioni pratiche dalla divisione locale di Mannheim

La confidenzialità delle informazioni delle parti è tutelata in vario modo nel sistema UPC, ove è prevista la possibilità tanto di precludere a terzi l’accesso a determinati atti o documenti del giudizio, quanto di limitare i soggetti che, pur coinvolti nel procedimento, possano prendervi visione.

Sul tema, è di recente intervenuta una decisione della divisione locale di Mannheim, che ha fornito alcune indicazioni pratiche circa l’iter da seguire al fine di ottenere una protezione esauriente, concentrandosi in particolar modo sulle misure che consentono di precludere alle parti del procedimento l’accesso alle informazioni confidenziali.

Al riguardo, l’articolo 58 UPCA prevede la facoltà delle parti di richiedere alla Corte che i documenti contenenti informazioni confidenziali, quali ad esempio segreti commerciali e dati personali, relative alle parti in causa o a terzi , non vengano resi accessibili o lo siano solo in parte o, ancora, che siano resi accessibili soltanto a determinati soggetti; alla disposizione in parola si affianca l’articolo 262A delle Rules of Procedure, che delinea la procedura da seguire al fine di inoltrare la richiesta alla Corte.

Riprendendo tali norme, la divisione locale di Mannheim si è recentemente espressa sul tema nell’ambito di un procedimento ove è emersa la necessità di proteggere talune informazioni commerciali confidenziali contenute in accordi di licenza aventi ad oggetto brevetti SEP (Standard Essential Patent). A tal fine, la Corte ha dettato alcune regole pratiche volte ad assicurare una corretta protezione delle informazioni confidenziali contenute in tali accordi.

Secondo quanto stabilito dalla Corte, il primo step da seguire consiste nel caricamento, a cura del rappresentante della parte, del documento che contiene le informazioni confidenziali, senza che queste ultime vengano oscurate, in modo tale che il Tribunale possa prenderne visione al fine di pronunciarsi in merito alla domanda di protezione delle informazioni riservate; in questa fase, come ha precisato la divisione di Mannheim, il documento non è ancora reso visibile alla controparte.

Unitamente a tale versione in chiaro del documento, il rappresentante della parte dovrà poi caricarne un’altra nella quale le informazioni confidenziali sono oscurate, specificando nell’apposita sezione della piattaforma di case management system (CMS) che si tratta di un documento che contiene informazioni confidenziali.

Il secondo passaggio prevede il caricamento, sempre da parte del rappresentante della parte, di una richiesta di adozione di misure a tutela della confidenzialità ai sensi dell’articolo 262A RoP, che consentirà l’instaurazione di un subprocedimento rispetto a quello principale e che si concluderà con la decisione della Corte circa l’accoglimento o meno di tale richiesta.

Successivamente, la Corte, se ritiene la richiesta di confidenzialità in prima battuta fondata, ordina l’adozione di misure a tutela delle informazioni contenute nel documento, volta a garantire loro una protezione integrale, prima che esso sia reso accessibile alla controparte.

Dopodiché, il Tribunale istruisce il Registry affinché venga resa disponibile esclusivamente al difensore della controparte la versione non oscurata del documento tramite CMS, affinché egli possa esprimersi circa la natura riservata delle informazioni ivi contenute; laddove egli ritenga necessario il coinvolgimento della parte personalmente o di altra persona fisica, il richiedente avrà diritto di essere sentito prima che la Corte si esprima definitivamente sulla richiesta.

Nel caso in cui la Corte ritenga opportuno rigettare la richiesta o accoglierla solo in parte, convocherà il richiedente al fine di domandargli se è intenzionato a includere in ogni caso il documento nel fascicolo del procedimento – anche nella sua versione in chiaro – o se preferisce che non venga preso in considerazione ai fini del giudizio principale, come se non fosse mai stato depositato; in tale ultimo caso, tale documento dovrà comunque rimanere nel fascicolo del procedimento, nel caso in cui la decisione della Corte venisse impugnata.