Aggiungi un segnalibro per cominciare

5 aprile 2022

Decreto Sostegni ter (Art. 15-bis) - Meccanismo a due vie per energia da fonte rinnovabile

Introduzione

In data 29 marzo 2022, è entrata in vigore La Legge 28 marzo 2022, n. 25 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (di seguito, “Decreto Sostegni ter”).

Diventa legge anche la misura più contestata introdotta con l’art. 15-bis intitolato “Ulteriori interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili” che prevede un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia, in riferimento all’energia elettrica immessa in rete per il periodo dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022.

Si prevede un prezzo di riferimento dell’energia che rappresenterà l’ “equa remunerazione del prezzo dell’energia” (il c.d. prezzo equo o Prezzo di Riferimento).

Tale “prezzo equo” o “Prezzo di Riferimento” viene stabilito dallo stesso Decreto Sostegni ter a seconda della localizzazione geografica dell’impianto, e se il prezzo di mercato eccede tale soglia la differenza è un “extra profitto” e va versata al GSE.

L’Ambito di applicazione

Occorre innanzitutto individuare gli impianti di produzione soggetti al meccanismo di compensazione sul prezzo dell’energia. Essi sono:

  1. impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato” (cioè degli incentivi di cui al DD.MM. 28.7.2005, 19.02.2007, 6.8.2010, 5.5.2011);
  2. impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2010” (c.d. merchant).

Rientrano nell’ambito di applicazione anche gli impianti soggetti al ritiro dedicato (ivi incusi quelli che beneficiano dei prezzi minimi garantiti (PMG)) e dello scambio sul posto.

Sono inclusi nell’ambito di applicazione anche gli impianti di produzione inclusi in sistemi di autoconsumo o sistemi di distribuzione chiusi in relazione all’energia immessa in rete.

Esclusioni dall’Ambito di Applicazione

Sono esclusi gli impianti diversi da quelli sopra individuati.

Nel dettaglio, sono esclusi gli impianti fotovoltaici incentivati con il “V Conto Energia” (D.M. 5 luglio 2012) in quanto in tale decreto ministeriale l’incentivo non è fisso. Sono esclusi anche gli impianti fotovoltaici che beneficiano degli incentivi di cui al D.M. 4 luglio 2019 (Decreto FER I), essendo quest’ultimo già un sistema di incentivazione con un meccanismo differenziale a due vie, dove il produttore, se il prezzo dell’energia supera l’incentivo, versa la differenza al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A..

Sono esclusi gli impianti di produzione da fonte solare, idroelettrica, geotermica ed eolica che:

  1. accedono a meccanismi di incentivazione;
  2. non accedono ai meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio dopo il 1° gennaio 2010.

E’ altresì esclusa l’energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che

  1. non siano collegati all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia; e comunque
  2. non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore del Prezzo di Riferimento (come indicato al paragrafo che segue), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.
Meccanismo di compensazione a due vie

Per attivare il meccanismo di compensazione a due vie, il GSE calcola la differenza tra:

  1. Il Prezzo di Riferimento, che è pari a quello indicato dalla tabella qui di seguito in riferimento a ciascuna zona di mercato:

  2. Tabella 1: Prezzo di Riferimento in €/MWh per ciascuna zona di mercato

    Centro Nord Centro Sud Nord Sardegna Sicilia Sud
    [€/MWh] [€/MWh] [€/MWh] [€/MWh] [€/MWh] [€/MWh]
    58 57 58 61 75 56

     

  3. un prezzo di mercato pari a:
    1. (i) per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, nonché per gli impianti da fonte solare, eolica, geotermica e idrica ad acqua fluente che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, il prezzo zonale orario di mercato dell’energia elettrica, ovvero, (ii) per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 non esclusi dall’ambito di applicazione, il prezzo indicato nei contratti medesimi;
    2. (i) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 15 bis del Decreto Sostegni ter diversi da quelli di cui al numero 1) che precede, la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell’energia elettrica, ovvero, (ii) per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 non esclusi dall’ambito di applicazione, il prezzo indicato nei contratti medesimi.

Qualora la differenza tra il Prezzo di Riferimento e il prezzo di mercato sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l’importo corrispondente.

Viene introdotto un tetto massimo all’importo da richiedere al produttore per gli impianti che accedono al ritiro dedicato dell’energia. Per questa ipotesi, ai produttori deve essere riconosciuta una remunerazione economica totale annua non inferiore a quella derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti.

Adempimenti da parte dei produttori

Mentre gli impianti incentivati sono noti al GSE, gli impianti non incentivati potrebbero essere non censiti dal GSE. La norma prevede dunque che i produttori interessati, previa richiesta da parte del GSE, trasmettono al medesimo, entro trenta giorni dalla richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le informazioni necessarie per le finalità di cui al presente articolo, come individuate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con provvedimenti attuativi.

Attuazione della previsione normativa

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’ARERA disciplina:

  1. le modalità di attuazione di tale previsione normativa, nonché
  2. le modalità con le quali i proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Con il Documento pe la Consultazione 133/2022/R/EEL, l’ARERA ha definito gli orientamenti per dare attuazione al meccanismo di compensazione a due vie introdotto dall’art. 15-bis del Decreto Sostegni ter, invitando i soggetti interessati a far pervenire le proprie osservazioni entro il 22 aprile 2022.

Norme abrogate e salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici

Il Decreto Sostegni ter abroga il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, ma fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati e gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 13 del 2022 e anche sulla base delle disposizioni abrogate dal decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13.

Conclusioni

La previsione qui introdotta solleva perplessità sulla sua tenuta costituzionale, stante la non chiarezza sull’impatto atteso e sull’effettivo raggiungimento dell’obiettivo di contenimento degli effetti dell’aumento dei prezzi dell’energia per i clienti finali. Si ravvisano anche potenziali disparità di trattamento tra operatori che beneficiano al momento dei prezzi elevati dell’energia, inclusi quelli che gestiscono impianti da fonti fossili o convenzionali, nonché quelli per cui già si prevede un meccanismo di compensazione ai sensi del Decreto FER I. L’anomalia dell’innalzamento dei prezzi avrebbe dovuto indurre a regolamentare tutti quegli operatori, fuori dal campo di applicazione, che hanno stipulato contratti a prezzi fissi e che sono chiamati a versare al GSE – seppur con provvedimenti di dubbia legittimità - la differenza tra prezzo di mercato e incentivo senza però percepire alcun extra-profitto. Si resta in attesa della Delibera attuativa dell’ARERA che consentirà attraverso tale atto applicativo di proporre ricorso al TAR e sollevare l’incostituzionalità della norma.

Stampa