Accordi di cooperazione orizzontale ed emergenza sanitaria: i primi “sì” dell’AGCM agli accordi di cooperazione per la distribuzione di mascherine e dello schema di moratoria per il credito al consumo predisposto da Assofin

Per la prima volta, l’AGCM ha dato attuazione alle linee guida dettate lo scorso 24 aprile con la Comunicazione relativa agli accordi di cooperazione orizzontale volti a fronteggiare le conseguenze dell’attuale emergenza economico-sanitaria.

A seguito di un confronto con la Commissione europea, l’Autorità ha ritenuto che due accordi di cooperazione tra imprese che le erano stati sottoposti ai fini di un controllo preventivo non presentassero elementi tali da giustificare un approfondimento istruttorio.

In un primo caso, l’AGCM ha valutato la compatibilità con il diritto nazionale e comunitario della concorrenza del progetto di cooperazione per la distribuzione di mascherine chirurgiche tra l’Associazione Distributori del Farmaco e Federfarma. In ragione delle finalità dell’accordo – gestione dell’approvvigionamento efficace ed omogeneo di mascherine chirurgiche sull’intero territorio nazionale idoneo ad assicurare alla collettività l’agevole rifornimento di tali dispositivi essenziali di protezione personale presso le farmacie e parafarmacie – l’Autorità ha approvato la cooperazione. Nel giudizio di compatibilità è stata specialmente valorizzata la durata limitata dell’accordo nella sua stretta connessione alla situazione eccezionale di emergenza sanitaria.

In secondo luogo, l’AGCM ha esaminato l’intesa raggiunta a livello associativo da Assofin finalizzata all’adozione di uno schema comune di moratoria per il credito al consumo da parte dei propri associati, volto a sostenere quelle categorie di soggetti che non sono state interessate dalle misure governative a favore di consumatori e imprese durante l’emergenza.

L’Autorità ha specificato che la moratoria non dovrà in alcun modo comportare lo scambio diretto o indiretto di informazioni sensibili tra le imprese, invitando Assofin a tener traccia di tutti gli scambi di informazioni che siano necessari e proporzionati al conseguimento delle finalità dell’accordo, affinché possano in futuro essere resi disponibili su richiesta dell’Autorità.

L’AGCM avvia un procedimento per la revisione delle misure imposte nell’operazione di concentrazione Elettronica Industriale/DMT

Con provvedimento n. 28242/2020 del 20 maggio 2020, l’AGCM ha avviato ex officio un procedimento per “valutare se l’evoluzione del contesto fattuale, societario e di mercato, sia tale da giustificare la revoca, totale o parziale, delle misure prescritte dalla delibera dell’Autorità” adottata a dicembre 2011 all’esito del procedimento C11205.

Con questa delibera l’Autorità aveva autorizzato l’operazione di acquisizione del controllo della società Digital Multimedia Technologies S.p.A. (“DMT”) – il maggiore operatore indipendente italiano nel settore delle infrastrutture per reti televisive, radiofoniche e di telecomunicazioni – da parte della società Elettronica Industriale S.p.A. (all’epoca parte del Gruppo Mediaset), mediante fusione per incorporazione della società neo costituita EI Towers S.p.a. (“EI Towers”) in DMT.

Considerati i possibili effetti escludenti che l’operazione avrebbe potuto determinare, l’Autorità aveva approvato tale operazione prescrivendo una serie di misure volte ad assicurare la concorrenza nel mercato delle infrastrutture televisive, imponendo – tra l’altro – dei vincoli stringenti con la finalità di garantire a tutti gli operatori televisivi nazionali operanti su frequenze terrestri digitali l’accesso alle infrastrutture della nuova società a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

Con il procedimento avviato dalla delibera in commento, l’Autorità si propone adesso di valutare l’attuale contesto di mercato alla luce delle successive operazioni societarie che lo hanno interessato negli ultimi anni, determinando rilevanti modifiche dell’assetto societario di EI Towers, al fine di verificare se queste possano comportare la “revoca, totale o parziale, delle misure imposte nell’ambito dell’autorizzazione” dell’operazione di concentrazione di cui al procedimento C11205. Il Procedimento dovrà concludersi entro il 30 settembre 2020.

Avviata da parte della Commissione Europea una consultazione pubblica per l’adozione di un nuovo strumento in materia di concorrenza

Il 2 giugno 2020, la Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica, con cui ha invitato chiunque fosse interessato a formulare entro l’8 settembre 2020 osservazioni sull’eventuale predisposizione di nuovo strumento in materia di concorrenza, che attribuisca nuovi poteri alle autorità della concorrenza e che permetta di affrontare i problemi di concorrenza strutturali (derivanti, ad esempio da fenomeni lock – in, indisponibilità di multi-homing ed effetti di rete) in modo tempestivo ed efficace, impedendo le “perdite di equilibrio” dei mercati.

In tale contesto, la Commissione ha segnalato che sta prendendo in considerazioni quattro “opzioni di policy”.

Due opzioni comportano l’adozione di misure che permettano di intervenire con rimedi comportamentali e, se del caso, strutturali prima che una impresa in posizione dominante sia in grado di aumentare i prezzi praticati o precludere l’accesso al mercato di nuove imprese. Una permetterebbe di adottare tali misure in qualunque settore economico; l’altra solo in quelli in cui i rischi che suggeriscono l’adozione del nuovo strumento sono più probabili (e.g. mercati digitali).

Le altre due opzioni permetterebbero di intervenire non solo verso condotte unilaterali di imprese in posizione dominante ma, più in generale, di imporre rimedi comportamentali e, se necessario, strutturali per garantire il corretto dispiegarsi del processo competitivo. Analogamente alle precedenti, in un caso la Commissione potrebbe adottare tali misure in qualunque settore economico; nell’altro, solo in quelli a maggior rischio di “distorsioni concorrenziali”.

È possibile prendere visione della valutazione d’impatto e rispondere alla consultazione pubblica al seguente link.

Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’accertamento delle intese verticali

Con le recenti sentenze n. 3501, 3502 e 3503 del 2020 il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del provvedimento con cui l’AGCM aveva accertato che le clausole di esclusiva contenute negli accordi che disciplinano i rapporti tra i principali operatori di radiotaxi attivi a Milano e i tassisti aderenti costituissero reti di intese verticali restrittive della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del TFUE.

Le sentenze forniscono interessanti indicazioni sugli elementi da valutare per verificare se una clausola di esclusiva sia idonea a determinare, unitamente a clausole analoghe inserite in accordi paralleli posti in essere da altre imprese, un effetto anticoncorrenziale “cumulativo” in violazione ’art. 101 TFUE, idoneo ad ostacolare l’ingresso nel mercato di nuovi operatori. Secondo il Consiglio di Stato nell’ambito di tale verifica occorre valutare:

  • la natura e l’importanza del complesso di accordi analoghi riscontrabili nel mercato rilevante, tenuto conto del numero dei soggetti vincolati, della durata degli accordi e del quantitativo di capacità produttiva incisa dai vincoli di esclusiva;
  • la durata degli accordi, considerando che vincoli a tempo determinato e comunque aventi una durata commisurata a quella media dei contratti analoghi conclusi sul mercato rilevante influiscono in misura meno significativa;
  • l’esistenza di possibilità reali e concrete per un nuovo concorrente di inserirsi nel mercato, tenuto conto sia del quadro normativo di riferimento, sia della possibilità che i soggetti vincolati dalle clausole di esclusiva possano effettivamente recedere dal contratto (valutando non solo l’astratta possibilità ma anche la praticabilità a livello economico di tale opzione);
  • le condizioni in cui si sviluppa il gioco della concorrenza sul mercato di riferimento, tenuto conto del numero e della dimensione dei produttori presenti sul mercato, del grado di saturazione del mercato e della fedeltà dei consumatori agli operatori esistenti, valutando a tal fine come la domanda si sia sviluppata nel tempo, verificando se sussista un costante aumento del servizio fornito da nuovi operatori.
L’AGCM segnala al Parlamento e al Governo alcune criticità concorrenziali connesse al Decreto Rilancio

Lo scorso 1 luglio, l’AGCM ha segnalato al Parlamento e al Governo talune criticità concorrenziali derivanti dalle disposizioni del D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) - attualmente in fase di conversione in legge - relative: (i) alla deroga al controllo antitrust per operazioni di concentrazione realizzate nel contesto del sostegno pubblico a banche in liquidazione coatta amministrative; (ii) alla proroga della convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e la CIN S.p.A.; (iii) alle proroghe delle concessioni; (iv) alla previsione di “salvezza” di comportamenti tenuti dagli operatori postali; (v) al ricorso al voucher come strumento di ristoro per il consumatore in luogo del diritto al rimborso monetario.

Quanto al primo profilo, l’AGCM ritiene che la deroga alle norme previste dalla legge 287/1990 in materia di controllo delle concentrazioni per “rilevanti interessi generali dell’economia nazionale” difetti dei requisiti della proporzionalità e del necessario bilanciamento con i principi concorrenziali. L’Autorità, pertanto, auspica che rimangano fermi l’obbligo di notifica dell’operazione e il proprio potere di prescrivere eventuali misure correttive a tutela della concorrenza.

L’AGCM considera anche ingiustificata la proroga di un anno della convenzione tra il MIT e CIN S.p.A. per i collegamenti marittimi di interesse nazionale, rilevando che tale durata non sia proporzionata al tempo strettamente necessario per concludere le attività propedeutiche alla prossima procedura di affidamento (attività che avrebbero subito un rallentamento a causa della pandemia).

Più in generale, l’Autorità non guarda con favore alle proroghe previste dal Decreto Rilancio (ad es. in materia di concessioni nei servizi portuali e concessioni demaniali marittime), in quanto idonee a cristallizzare situazioni di mercato esistenti, non sempre giustificabili in ragione dell’emergenza epidemiologica.

Altre criticità emergono dalla disposizione che fa salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali nella prestazione dei rispettivi servizi durante l’emergenza epidemiologia, poiché suscettibile di utilizzazioni strumentali da parte dei predetti operatori.

Infine, con riferimento al ricorso ai voucher in luogo del rimborso monetario, l’AGCM suggerisce l’introduzione di appositi meccanismi di garanzia nell’ipotesi in cui il consumatore non possa usufruire della prestazione sottesa al voucher.

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