14 luglio 2020

Le novità della settimana in materia di lavoro

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 7 luglio 2020 n. 14082 - Infortunio e responsabilità del datore di lavoro

La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull’entità del risarcimento dovuto a un lavoratore da parte del proprio datore di lavoro per un infortunio sul lavoro.

Nel caso di specie, un dipendente, attraversando una buca (di due metri di lunghezza e altri due di larghezza che era stata creata pe raggiungere i locali interrati mediante una scala a pioli, all’interno dello stabilimento presso cui svolgeva la propria attività lavorativa) cadeva procurandosi gravi lesioni.

Nella fase di merito, il datore di lavoro veniva condannato al risarcimento del danno non patrimoniale e del danno da perdita della capacità lavorativa specifica del lavoratore; in particolare, la corte d’appello negava che l’utilizzazione della scala a pioli potesse configurare un concorso di colpa del danneggiato, dovendosi escludere nel comportamento del lavoratore quei tratti di anomalia ed imprevedibilità necessari per fondare un concorso di colpa del lavoratore. Infatti, a nulla sarebbe rilevato il fatto che la scala a pioli non fosse l’unica via di accesso per il lavoratore. La società ricorreva per la cassazione della decisione, deducendo la violazione dell’articolo 2087 cod. civ. allegando il carattere esorbitante della condotta del lavoratore in quanto idonea ad escludere il nesso di causalità.

La Suprema Corte ha ritenuto congruo il giudizio reso nella fase di merito, richiamandola consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’art. 2087 cod. civ. “non contempla una ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, con la conseguenza di ritenerlo responsabile ogni volta che il lavoratore abbia subito un danno nell’esecuzione della prestazione lavorativa, occorrendo sempre che l’evento sia riferibile a sua colpa, per violazione di obblighi di comportamento, concretamente individuati, imposti da norme di legge e di regolamento o contrattuali ovvero suggeriti dalla tecnica e dall’esperienza” e ha poi aggiunto che, in ogni caso, il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore “sia se ometta di adottare le idonee misure protettive, sia se non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente”. Secondo la Suprema Corte, il datore di lavoro è responsabile in quanto avrebbe dovuto imporre che - per elementari regole di prudenza - non potesse essere utilizzato uno strumento pericolosamente instabile, come una scala a pioli; allo stesso tempo, l’utilizzazione della scala stessa poteva comportare un concorso di colpa dell’infortunato, non presentando nel caso concreto quei tratti di anomalia e imprevedibilità richiesti per il concorso.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dalla società ritenendo congruamente applicati dalla corte distrettuale i principi dettati in sede di legittimità in tema di obblighi di protezione gravanti sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 cod. civ.

Corte di Cassazione, 7 luglio 2020 n. 14012 - Ammesso al passivo il credito del dipendente che è anche membro del CDA della società fallita

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della richiesta di ammissione al passivo per un credito vantato da una dipendente (anche componente del consiglio di amministrazione della società fallita).

Nel caso di specie, un credito che una dipendente deteneva nei confronti della società datrice di lavoro fallita era stato escluso dallo stato passivo della relativa procedura fallimentare.

Il Tribunale di Bologna ha accolto l’opposizione della dipendente al provvedimento di esclusione del proprio credito dallo stato passivo avendo ritenuto “provata la pregressa sussistenza del rapporto di lavoro subordinato” tra la dipendente e la società fallita. In particolare, il Tribunale “aveva ritenuto che l’esistenza del rapporto di lavoro fosse attestata dalla documentazione allegata dalla lavoratrice (lettera di assunzione, buste paga e CUD sottoscritto dalla procedura fallimentare e che la circostanza che la stessa lavoratrice fosse stata stabilmente nel consiglio di amministrazione della società non fosse di ostacolo rispetto all’accertamento della esistenza contestuale di una prestazione di lavoro subordinato”.

Avverso tale decisione, il curatore fallimentare pro tempore ha proposto ricorso per cassazione.

La Suprema Corte, confermando la decisione resa dal giudice di prime cure, ha rigettato il ricorso del curatore e ha ribadito il principio secondo cui “con riguardo agli elementi di prova in discussione, che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte le copie delle buste paga rilasciate dal datore di lavoro, ove munite dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 2, l. 4/1953 (vale a dire, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest’ultimo), hanno piena efficacia probatoria del credito che il dipendente intenda insinuare al passivo della procedura fallimentare riguardante il suo datore di lavoro. Un simile valore probatorio discende non tanto dal disposto degli artt. 2709 e 2710 cod. civ. (dato che al curatore fallimentare, che agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non è opponibile l’efficacia probatoria tra imprenditori, di cui agli artt. 2709 e 2710 cod. civ., delle scritture contabili regolarmente tenute) o dalla applicazione dell’art. 2735 cod. civ. (atteso che nell’ambito dell’accertamento del passivo il curatore, quale rappresentante della massa dei creditori, si pone in posizione di terzietà rispetto all’imprenditore fallito), ma – a mente del combinato disposto degli artt. 39 d. l. 112 del 2008, 1, 2 e 5 l. 4 del 1953 – dal fatto che il contenuto delle buste paga è obbligatorio e sanzionato (un tempo penalmente e ora) in via amministrativa e, come tale, è di per sé sufficiente a provare il credito maturato dal lavoratore; simili principi presuppongono tuttavia che il libro unico del lavoro sia stato tenuto in modo regolare e completo”.

Corte di Cassazione, 7 luglio 2020 n. 13980 - Lavoratore in malattia al mare: legittimo il licenziamento

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del licenziamento irrogato per giusta causa nei confronti di un lavoratore che - durante la malattia - andava al mare.

Nel caso di specie, un lavoratore veniva licenziato dalla società perché, a seguito di indagini investigative, era emerso che - durante il periodo di malattia - aveva svolto attività incompatibili con lo stato patologico denunciato, recandosi in particolare al mare e non osservando le c.d. fasce di reperibilità.

Nella fase di merito, la Corte di appello respingeva l’impugnazione del recesso promossa dal dipendente ritendendo che l’escussione in appello degli investigatori privati incaricati dalla società aveva fatto superare ogni censura inerente la validità della relazione dagli stessi redatta e dato la prova dei fatti addebitati al lavoratore (quali, il compimento di attività non compatibili con il suo stato patologico e con la fruizione della astensione dal lavoro per malattia). Inoltre, la corte territoriale valutava “la mancata osservanza delle fasce di reperibilità ed il compimento di attività di “vacanza al mare nel mese di agosto”, quali elementi rilevanti ai fini disciplinari e lesivi del vincolo fiduciario e della legittimità del licenziamento intimato, con esclusione, di ogni carattere discriminatorio del recesso intervenuto”.

La Suprema Corte, confermando la decisione resa dai giudici di appello, rigettava il ricorso del dipendente e ribadiva il principio secondo cui “l’espletamento di altra attività, lavorativa ed extra lavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro, laddove si riscontri che l’attività espletata costituisca indice di scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltre ad essere dimostrativa dell’inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l’espletamento di un’attività ludica o lavorativa”.

Prassi

INPS - Circolare del 10 luglio 2020 n. 84 - COVID-19: CIGO-FIS-CISOA - Calcolo delle settimane fruite

L’INPS ha fornito indicazioni sulle novità apportate dal decreto-legge n. 34/2020 alle misure di sostegno del reddito previste dal decreto-legge n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché le ulteriori misure in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotte dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.

INPS - Circolare dell’8 luglio 2020 n. 81 - COVID-19: Congedi speciali e istruzioni per la fruizione

L’INPS ha fornito istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992 (introdotti dagli articoli 23 e 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e modificati per numero di giornate ed estensione del periodo di fruizione dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

In particolare, la circolare tratta l’ampliamento del periodo di fruizione e delle giornate fruibili e indennizzabili per congedo COVID-19; i periodi di congedo COVID-19 e la conversione d’ufficio dei periodi di congedo parentale e di prolungamento del congedo parentale; le modalità di presentazione delle domande di congedo COVID-1; l’estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 per i lavoratori dipendenti del settore privato; la compatibilità del congedo COVID -19 con il bonus baby-sitting e il bonus per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia. Infine la circolare fornisce istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro.

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Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Dott. Lorenzo Vittorio Caprara, Dott. Davide Maria Testa, e Dott.ssa Sara Verde.

Per visionare i numeri precedenti della newsletter, si prega di cliccare qui (con link alla relativa sezione sul sito: https://www.dlapiper.com/it/italy/insights/publicationseries/employment-series-italy/).

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Buona lettura e buon weekend dal Team di DLA Piper!

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