
2 luglio 2020
Lavoro: la Newsletter del 3 luglio
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 25 giugno 2020 n. 12632 - Invalidità permanente e danno da lucro cessante
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull’entità del risarcimento dovuto a un lavoratore da parte del datore di lavoro per un infortunio sul lavoro.
Nel caso di specie, un dipendente (addetto al montaggio di cabine secondarie e posti di trasformazione su palo), nell’espletamento delle proprie mansioni saliva su un traliccio e, in assenza del compimento della preventiva operazione di richiesta di distacco della corrente elettrica da parte del capo squadra e, in assenza di dotazione di dispositivi di controllo, rimaneva folgorato.
Nella fase di merito, la corte d’appello, in parziale riforma della pronuncia resa all’esito del giudizio di primo grado, condannava la parte datoriale al risarcimento di un danno patrimoniale molto minore rispetto a quello determinato dal giudice di prime cure. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal tribunale di primo grado, la corte non riconosceva il risarcimento del danno non patrimoniale. In particolare, la corte d’appello osservava che la liquidazione del danno patrimoniale derivante dalla menomazione della capacità di lavoro specifica, ritenuta ridotta dal giudice di prime cure nella misura del 100%, andasse ridimensionata. I postumi permanenti riportati dal dipendente venivano ritenuti incompatibili con l’attività svolta fino ad allora dal lavoratore. Tuttavia, gli stessi venivano ritenuti compatibili con altre tipologie di lavoro confacenti con le attitudini personali del dipendente, tenuto conto della sua età, del suo sesso, del titolo di studi posseduto e della pregressa esperienza lavorativa. La corte rinnovava dunque la liquidazione del risarcimento del danno permanente alla capacità lavorativa specifica da lucro cessante.
La Suprema Corte ha ritenuto congruo il giudizio reso dalla corte distrettuale nella parte in cui essa ha argomentato che, pur non essendo il lavoratore in grado di svolgere le mansioni che disimpegnava al momento dell’infortunio poteva essere adibito, con una considerevole serie di limitazioni, ad altri tipi di lavoro confacenti con le sue attitudini personali, e ciò tenuto conto dell’età, del sesso del titolo di studi posseduto e della pregressa esperienza lavorativa. Secondo la Corte di Cassazione tale statuizione sarebbe conforme ai consolidati dicta della medesima Corte secondo cui “qualora, invece, alla riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale. Ne consegue che non può farsi discendere in modo automatico dall’invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica”.
I giudici di legittimità hanno, altresì, aggiunto che comunque “tale danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse – o presumibilmente in futuro avrebbe svolto – un’attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l’infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell’infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte”.
Corte di Cassazione, 23 giugno 2020 n. 12364 - Sulla sussistenza degli elementi di mobbing
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza di comportamenti di mobbing.
Nel caso di specie, una donna (agente di polizia municipale) adìva il tribunale per ottenere la condanna del comune e dei propri superiori al risarcimento di asseriti danni di natura biologica, psichica, morale e alla vita di relazione derivati da comportamenti di mobbing. Secondo l’agente, infatti, i propri superiori avevano posto in essere “una vera e propria 'persecuzione maniacale', manifestatasi attraverso una generale intolleranza nei suoi confronti, in controlli troppo assidui, in iniziative disciplinari pretestuose, in condotte eccessivamente aggressive”.
Il giudice di prime cure riteneva che la prova per testi e le allegazioni della lavoratrice fossero sufficienti a ricondurre i fatti a sostegno della pretesa risarcitoria nella nozione di ”mobbing” e condannava in solido il comune e i superiori dell’agente al risarcimento dei danni in favore di quest’ultima.
Successivamente, i giudici di gravame riformavano la decisione resa in primo grado, ritenendo che il materiale probatorio non fosse sufficiente a confermare i fatti posti dall’agente a sostegno delle proprie pretese e, anzi, facesse emergere l’insussistenza di comportamenti di carattere persecutorio posti in essere dai superiori dell’agente in danno di questa. In particolare, la Corte territoriale riteneva che “fosse emerso che iI superiore gerarchico, nelle varie circostanze, aveva agito nell'ambito dei poteri conferitigli dall'ufficio ricoperto, che in molte occasioni gli interventi erano stati indirizzati anche nei confronti di altri agenti, che le contestate violazioni degli ordini di servizio, soprattutto con riferimento al mancato rispetto degli orari di lavoro, non erano state pretestuose”. Infine, secondo i giudici di secondo grado, era da escludersi una condizione di emarginazione della ricorrente alla luce del regolare sviluppo della carriera di questa.
Alla luce di tale decisione, l’agente di polizia ha riproposto la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, ribadendo la sussistenza degli aspetti del mobbing. Dal momento che la lavoratrice ha inteso assumere l’erroneità del giudizio espresso sul materiale probatorio, i giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso in quanto i rilievi denunciati richiederebbero una diversa valutazione del merito rispetto a quella fornita dalla Corte d’appello che non può essere più compiuta in sede di legittimità.
Secondo la Suprema Corte, la Corte d’appello “ha premesso una nozione del mobbing conforme a quella ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei priori; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) iI nesso eziologico tra le descritte condotte e iI pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi”.
La Corte di Cassazione ha dunque concluso che nel caso di specie “non era stata fornita una prova sufficiente da parte della [agente, ndr.], sulla quale incombeva il relativo onere, di un comportamento, posto in essere ai suoi danni dai superiori gerarchici, intenzionalmente ed ingiustificatamente ostile, avente le caratteristiche oggettive della prevaricazione e della vessatorietà, connotato da plurime condotte emulative e pretestuose, irrilevanti essendo al tal fine le mere posizioni divergenti e/o conflittuali connesse alle ordinarie dinamiche relazionali all'interno dell'ambiente lavorativo”.
Corte di Cassazione, 19 giugno 2020 n. 12032 - Licenziamento annullato se l’agenzia investigativa fornisce un quadro lacunoso
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del licenziamento irrogato a una dipendente per fruizione abusiva dei permessi previsti dalla legge n. 104/92, sulla base di informazioni fornite da un’agenzia investigativa rivelatesi, poi, “lacunose”.
Nel caso di specie, una dipendente è stata licenziata dal proprio datore di lavoro per aver usufruito abusivamente dei permessi concessi dalla legge n. 104/92 senza però prestare effettiva assistenza alla madre disabile in occasione della fruizione dei suddetti permessi.
Nella fase di merito, “la Corte d’Appello di Bologna, confermando la decisione resa in sede di opposizione dal locale Tribunale, ha respinto il reclamo avverso l’ordinanza che aveva ritenuto l’insufficienza della prova in ordine all’addebito disciplinare ascritto” alla dipendente dalla società datrice di lavoro “inerente la fruizione abusiva dei permessi previsti dall’art. 33, co. 3, della legge n. 104/92”.
La corte territoriale ha “confermato le tutele apprestate ai sensi del novellato art. 18, comma 4, L. n. 300/70, disponendo la reintegrazione nel posto di lavoro della lavoratrice e la corresponsione di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. In particolare, il giudice di secondo grado, nel reputare congrua la motivazione del Tribunale, ha ritenuto che la relazione dell’agenzia investigativa da cui l’azienda aveva evinto che la lavoratrice non aveva prestato effettiva assistenza alla madre disabile durante il periodo di fruizione dei permessi, fornisse un quadro assolutamente lacunoso delle attività svolte” dalla dipendente e, pertanto, “non poteva reputarsi dimostrato che la dipendente avesse svolto attività incompatibili con l’assistenza”.
La Corte di Cassazione, a conferma dei gradi precedenti, ha ritenuto che la corte territoriale “ha escluso che la “pochezza” delle risultanze investigative potesse integrare un quadro indiziario di una certa significatività nell’ambito di un ragionamento presuntivo ex art. 2729 cod. civ. essendo piuttosto emerso che la – dipendente – svolgeva una serie di attività a vantaggio dell’anziana madre non implicanti necessariamente la permanenza presso l’abitazione della stessa, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, per la configurabilità delle deduzioni di parte reclamante in termini di mere illazioni e congetture prive di riscontro, escludendo la ipotizzabilità di qualsivoglia inversione dell’onere della prova. La Corte ha anche valutato la vicenda alla luce della giurisprudenza di legittimità in tema di sussistenza di uno stretto nesso causale fra fruizione dei permessi ex lege 104 e assistenza atteso che in essa si fa sempre riferimento ad ipotesi, ritenute difformi rispetto a quella di specie, in cui vi è sempre la prova diretta o indiretta dell’assenza di assistenza e/o dello svolgimento da parte dell’utilizzatore dei permessi di attività incompatibili con la prestazione della stessa”.
Inoltre, la Suprema Corte “ha poi affermato, in tema di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, che l’assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità di cui all’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992 un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale”, precisando ulteriormente che “soltanto ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro che dell’ente assicurativo che genera la responsabilità del dipendente”.
In conclusione, i giudici dilegittimità hanno stabilito che, “nel dar conto della giurisprudenza di legittimità che richiede che i permessi vengano fruiti in coerenza con la loro funzione ed in presenza di un nesso causale con l’attività di assistenza”, la Corte territoriale “ha fatto corretta applicazione delle regole di giudizio che presiedono a tale ambito escludendo il difetto di buona fede ed il disvalore sociale connesso all’abusivo esercizio del permesso atteso che, secondo il suo giudizio, l’atteggiamento della lavoratrice non è stato quello di profittare del permesso per attendere ad attività di proprio esclusivo interesse”.
Prassi
INL - Nota del 24 giugno 2020 n. 298 - Divieto di licenziamento per sopravvenuta inidoneità sino al 17 agosto 2020
L’Ispettorato ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’ambito di applicazione della sospensione delle procedure di licenziamento, prevista dall’articolo 46, Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, sino al 17 agosto 2020.
In particolare, l’Ispettorato evidenzia come anche l’ipotesi del licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione debba ritenersi ricompresa tra le fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 604/1966.
Ciò in considerazione del fatto che l’inidoneità sopravvenuta alla mansione impone al datore di lavoro la verifica in ordine alla possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell’organizzazione aziendale (cfr. Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 27243 del 26 ottobre 2018; Cass. Civ., sez. lav., sent. n. 13649 del 21 maggio 2019).
L’obbligo di repechage rende, pertanto, la fattispecie in esame del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che la legittimità della procedura di licenziamento non può prescindere dalla verifica in ordine alla impossibilità di una ricollocazione in mansioni compatibili con l’inidoneità sopravvenuta.
INAIL - Circolare del 25 giugno 2020 n. 26 - Aggiornamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato
L’Inail ha pubblicato la circolare n. 26/2020, con la quale riassume la disciplina del Registro nazionale degli aiuti di Stato e indica gli sgravi sui premi assicurativi oggetto dell’obbligo di registrazione da parte dell’Inail, ai sensi dell’articolo 10 del decreto ministeriale 115/2017, nonché i termini e le modalità della registrazione stessa.
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Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Dott. Lorenzo Vittorio Caprara,Dott. Davide Maria Testa e Dott.ssa Alessandra Giorgi.
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Buona lettura e buon weekend dal Team di DLA Piper!