23 luglio 2020

Lavoro: la Newsletter del 24 luglio

Normativa
Legge n. 77 del 17 luglio 2020 - Conversione in legge del Decreto Rilancio: modifiche alla disciplina degli ammortizzatori sociali, della NASpI, dei trasferimenti di azienda e dei contratti a tempo determinato

Il 17 luglio 2020 è stata emanata la legge n. 77/2020 (di conversione in legge del Decreto Rilancio). In particolare, la legge di conversione ha introdotto alcune modifiche al testo originario del Decreto incidendo sulla disciplina degli ammortizzatori sociali, della NASpI, dei trasferimenti di azienda e dei contratti a tempo determinato.

In particolare, la legge istituisce una sorta di proroga obbligatoria pari al periodo “non lavorato” per sospensione o riduzione di orario dovuto a COVID -19 a seguito del quale i lavoratori hanno fruito di uno dei trattamenti integrativi salariali previsti.

Non è stato invece esteso il divieto relativo ai licenziamenti che continuerà a essere valido sino al 17 agosto 2020.

Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 15 luglio 2020 n. 15107 - Infortuni sul lavoro: sul rischio elettivo del lavoratore

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto di un lavoratore ad ottenere il risarcimento del danno patito sul luogo di lavoro.

Nel caso di specie, un dipendente (con mansioni di autista) - mentre stava uscendo dal parcheggio della società per cui prestava attività lavorativa - rimaneva intrappolato con la mano e il polso nel cancello automatico; nello specifico, il lavoratore aveva inserito la mano in mezzo alla cancellata per azionare il comando di apertura posto all'esterno del cancello, poiché non funzionava il pulsante posto all'interno.

Nella fase di merito, veniva esclusa la responsabilità del datore di lavoro; in particolare, non risultava provato che la società datrice di lavoro fosse a conoscenza del malfunzionamento del cancello e quindi della necessità per i dipendenti di inserire le mani nella cancellata per poterne azionare l'apertura.

Contro tale pronuncia ricorreva per cassazione il lavoratore, lamentando - in particolare - che i giudici del gravame avessero errato nell'escludere la responsabilità dal datore di lavoro per il solo fatto di non essere stata informata del malfunzionamento, in quanto "l'imprenditore ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei propri prestatori d'opera".

La Suprema Corte, confermando la decisione resa dalla corte di appello, richiamava il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il lavoratore che chiede il risarcimento del danno a seguito di un infortunio ha l'onere di provare che l'evento infortunio è conseguenza dell'inadempimento da parte del datore di lavoro (da escludersi - nel caso di specie - alla luce dell'ignoranza del malfunzionamento). Inoltre, i giudici di legittimità hanno osservato che la responsabilità del datore di lavoro non può essere estesa anche ai comportamenti abnormi ed esorbitanti rispetto le normali mansioni posti in essere dai dipendenti, come avvenuto nel caso di specie (c.d. rischio elettivo).

È stato, dunque, pronunciato il seguente principio di diritto: “In materia di infortuni sul lavoro, non va risarcito l’autista che resta con la mano tra le sbarre del cancello se l’impresa ne ignorava il malfunzionamento. La scelta di introdurre il braccio per aprire dall’esterno configura un’ipotesi di rischio elettivo non indennizzabile dal datore di lavoro".

Corte di Cassazione, Ord. 14 luglio 2020 n. 14968 - Percezione indebita di somme a titolo di anticipazione del TFR: sì al licenziamento

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di giusta causa di un licenziamento intimato a una dipendente che si era indebitamente appropriata di importi a titolo di anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto.

Nel caso di specie, una dipendente (tra l’altro iscritta all’albo dei consulenti del lavoro) veniva licenziata dalla società datrice di lavoro per aver indebitamente ottenuto - senza seguire la procedura aziendale - somme a titolo di anticipazione del t.f.r. nonché somme a titolo di permessi ex L. n. 104/1992.

All’esito del procedimento cautelare, il tribunale accertava l’illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice e ordinava alla società la reintegrazione della dipendente nel suo posto di lavoro. La società presentava opposizione avverso l’ordinanza cautelare e tale opposizione veniva rigettata dal tribunale, che aveva invece ritenuto sussistente la legittimità del comportamento della dipendente. A fronte di tale decisione, la società presentava reclamo avanti alla corte d’appello.

I giudici di secondo grado, in accoglimento del reclamo proposto dalla società, riformavano la sentenza resa dal tribunale, accertando la legittimità del licenziamento intimato. La corte d’appello confermava le circostanze contestate alla dipendente e, in particolare, che nella cartella personale non fosse stato riscontrato alcun documento a riprova della sussistenza di un’apposita richiesta di anticipazione di somme a titolo di t.f.r. e di rilascio della autorizzazione da parte dei superiori. Non risultava, dunque, che la lavoratrice avesse mai seguito la procedura richiesta per ottenere le anticipazioni del t.f.r. A ciò doveva anche aggiungersi che le anticipazioni corrisposte non risultavano essere state mai contabilizzate e neppure indicate nella documentazione fiscale.

La Corte d’appello riformava la decisione del giudice di prime cure anche nella parte in cui questo aveva giudicato infondato il rilievo disciplinare dell’ulteriore condotta contestata alla dipendente, la quale - per i giorni di permesso goduti ex L. n. 104/1991 - aveva percepito sia la relativa indennità sia l’ordinaria retribuzione.

Pertanto, la Corte territoriale riteneva che “anche soltanto questi due illeciti disciplinari, rivelatisi fondati, fossero di per se idonei a determinare il recesso per giusta causa. L'aver conseguito, senza presentare domande e senza alcuna autorizzazione, 21 anticipazioni del t.f.r., a prescindere poi dalla accertamento dell'effettività del diritto, e l'avere usufruito contemporaneamente, ancorché su autorizzazione illecita del superiore, del permesso ai sensi della legge n. 104/1992 e delle mansioni svolte e della particolare competenza acquisita, anche come consulente del lavoro, connotava ii comportamento tenuto di una rilevante gravità e denotava soprattutto un dolo di elevata intensità, ovvero quantomeno una gravissima ed inescusabile negligenza. Tali comportamenti risultavano, quindi, idonei a ledere il vincolo fiduciario del rapporto contrattuale in questione anche per l'avvenire, legittimando cosi il recesso in tronco”.

La Corte di Cassazione, confermando quanto statuito in sede d’appello, ha dichiarato che “l'accertata reiterata percezione dell'abnorme numero di anticipazioni, senza apposite richieste da parte della diretta interessata e senza nemmeno conseguenti concessioni da parte datoriale, in base alla rilevata procedura, in difetto altresì di pertinente contabilizzazione e documentazione (fatti riscontrati dalla datrice di lavoro soltanto all'esito di apposita ed approfondita indagine interna), ben può integrare gli estremi della giusta causa ex art. 2119 c.c. così da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, siccome incidente negativamente sull'indefettibile elemento fiduciario, vieppiù in considerazione delle delicate mansioni svolte nello specifico dalla dipendente. Ed analogamente va detto per quanto concerne l'indebita contemporanea percezione, sebbene non sistematica, della retribuzione e delle indennità per i permessi goduti ex L. n. 104/1992, non rilevando sul punto tanto gli estremi di una possibile condotta truffaldina, connotata da artifizi e raggiri da parte della dipendente direttamente nei riguardi dell'ente previdenziale, quanto piuttosto I'indebito ed oggettivo cumulo di tali emolumenti, tra loro incompatibili, con conseguente esposizione debitoria della società datrice di lavoro, anticipatrice dell'indennizzo per conto dell'Istituto erogatore a mezzo compensazioni, perciò non dovute nei limiti in cui la lavoratrice risultava comunque ugualmente retribuita”.

Sulla base di tali considerazioni, i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso promosso dalla lavoratrice.

Corte di Cassazione, 14 luglio 2020 n. 14967 - Licenziamento illegittimo se la contestazione è generica

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una giusta causa di licenziamento intimato a un dipendente che si era indebitamente appropriato di somme riscosse dai clienti della società datrice di lavoro.

Nel caso di specie, un dipendente di una compagnia aerea veniva licenziato per essersi appropriato di somme riscosse dai clienti della società per il pagamento di biglietti aerei. Per i fatti oggetto della contestazione (integranti gli estremi del reato di appropriazione indebita) era stato attivato a carico del dipendente un procedimento penale, conclusosi poi con l’assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto.

La corte d’appello, riformando integralmente la decisione resa all’esito del giudizio di primo grado, dichiarava l’illegittimità del licenziamento per via dell’eccessiva genericità della contestazione. Infatti, la corte distrettuale ha rilevato come i fatti contestati avrebbero richiesto un coefficiente di specificità molto più elevato allo scopo di consentire al dipendente di difendersi nel corso del procedimento disciplinare. Al contrario, la lettera di contestazione trasmessa al dipendente dalla società mancava di riferimenti a episodi specifici, date o somme eventualmente percepite.

La Suprema Corte ha confermato la decisione resa dalla corte di appello, rigettando il ricorso della società datrice di lavoro sottolineando che, “in tema di licenziamento disciplinare, nell’apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione il giudice di merito deve verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabili, se la contestazione offra le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto i fatti addebitati, tenuto conto del loro contesto, e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un’insuperabile incertezza nell’individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa”. Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che, sempre in tema di licenziamento disciplinare, “la contestazione dell’addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l’immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità; l’apprezzamento di tale requisito – da condurre secondo i canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali – è riservato al giudice di merito, la cui valutazione + sindacabile in cassazione solo mediante precisa censura, senza limitarsi a prospettare una lettura alternativa a quella svolta nella decisione impugnata”.

In conclusione, deve ritenersi illegittimo il licenziamento per giusta causa se la contestazione disciplinare è generica in quanto la mancanza di ogni riferimento a episodi specifici e date non consente all’incolpato di articolare un’adeguata difesa né di inquadrare i fatti e le condotte illecite ipotizzate.

Prassi
INL: Nota del 21 luglio 2020, n. 468 - Disposizioni della L. n. 77/2020 (in conversione del D.L. n. 34/2020)

Facendo seguito alla nota prot. n. 160 del 3 giugno u.s., l’Istituto ha fornito indicazioni relative ad alcune modifiche introdotte con la L. n. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020, d’interesse per l’attività dell’Ispettorato nazional del lavoro.

In particolare, l’INL ha fornito indicazioni, tra le altre, sulle novità introdotte in materia di trattamenti di integrazione salariale, di contratto di rete, di care leavers, di trasferimenti d’azienda, di proroga o rinnovo di contratti a termine e di trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo.

INPS: Messaggio del 21 luglio 2020 n. 2902 - Congedo Covid esteso al 31 agosto 2020 e fruibile ad ore

L’INPS ha fornito i primi chiarimenti relativamente alle novità introdotte dalla legge di conversione del DL Rilancio (L. n. 77 del 17 luglio 2020) in materia di congedi straordinari.

In particolare, l’INPS ha informato che è stato esteso il periodo di fruizione del congedo COVID-19, di cui all’articolo 23 del D.L. n. 18/2020, individuando un arco temporale che decorre dal 5 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020, sempre per un massimo di 30 giorni.

Inoltre, è stata introdotta la possibilità di fruire di tale congedo anche in modalità oraria a decorrere dal 19 luglio 2020.

COVID-19 - Messaggio INPS del 20 luglio 2020, n. 2871 - Ripresa versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

Con il messaggio in epigrafe, l'INPS ha comunicato la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.


Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Dott.ssa Emma Benini, Dott. Lorenzo Vittorio Caprara e Dott.ssa Alessandra Giorgi.

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