
30 luglio 2020
Lavoro: la Newsletter del 31 luglio
Normativa
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2020 n. 59: Proroga stato di emergenza
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse alla dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il testo proroga al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia in considerazione dello stato di emergenza.
Il decreto, inoltre, interviene per la proroga dei termini di talune specifiche misure, tra le quali quelle per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per la permanenza in servizio del personale sanitario, per l’assunzione degli specializzandi, per l’abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario; per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale; per la disciplina delle aree sanitarie temporanee; per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale; disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali; in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica; misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività; sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale; per il potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà; semplificazioni in materia di organi collegiali; misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; per la disciplina relativa al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19; per l’edilizia scolastica.
Per quel che concerne gli aspetti giuslavoristici, alla luce della proroga, sarà possibile continuare a ricorrere allo smart working “agevolato” sino al 15 ottobre 2020.
Infine, restano in vigore fino all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020.
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 20 luglio 2020 n. 15400 - Soppressione del posto di lavoro: scelta insindacabile
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, a causa della soppressione della posizione lavorativa occupata da una dipendente.
Nel caso di specie, una lavoratrice veniva licenziata per soppressione del posto di lavoro e, precisamente, “per eccedenza sul livello occupazionale necessario a garantire l’appalto del servizio scolastico: prevedendo il relativo capitolato un solo assistente per ogni automezzo destinato al trasporto degli alunni”.
Nella fase di merito, il licenziamento veniva dichiarato illegittimo “per manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo” e il datore di lavoro veniva condannato alla reintegrazione della dipendente nel posto di lavoro in aggiunta alla corresponsione di un’indennità risarcitoria in misura di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Il datore di lavoro ha, quindi, proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, la “non corretta interpretazione dei motivi indicati nella comunicazione di recesso, di prova della loro effettività nella riorganizzazione aziendale comportante la soppressione di due posizioni di lavoro, divenute superflue rispetto alla gestione del servizio di autotrasporto degli alunni“ e, dall’altro, la “violazione degli artt. 41 Cost., 3. L. 604/1966, per esclusione del giustificato motivo oggettivo nonostante l’effettiva e non pretestuosa opera di riorganizzazione, consistita nella soppressione della posizione della lavoratrice”.
La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso del datore di lavoro, ha affermato il principio secondo cui “ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta imprenditoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro: scelta, questa, che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità; ove, però, il giudice accerti in concreto l’inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta”.
Corte di Cassazione, 24 luglio 2020 n. 15635 - Trasferimento: illegittimo in caso di mancata soppressione delle mansioni
La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del trasferimento di un lavoratore operato senza la prova da parte della società dell’effettiva sussistenza di un processo di riorganizzazione interna.
Nel caso di specie, un lavoratore promuoveva ricorso diretto a ottenere l’accertamento dell’illegittimità del trasferimento disposto in seguito all’ordine di reintegra pronunciato in via d’urgenza dal giudice. La società promuoveva appello avverso la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità del trasferimento del lavoratore, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro ricoperto prima del licenziamento e condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto del provvedimento.
La Corte di appello dichiarando illegittimo il trasferimento, rilevava come la società non avesse adempiuto all’onere di provare le ragioni di cui all’art. 2103 c.c., non dimostrando in giudizio la effettiva sussistenza di un processo di riorganizzazione interna comportante il venir meno delle mansioni in precedenza demandate al lavoratore ricorrente. Inoltre, la Corte territoriale evidenziava come dopo il licenziamento fossero stati assunti altri lavoratori e che la dedotta soppressione delle funzioni “intermedie” posta dalla società alla base del trasferimento fosse smentita dalla documentazione prodotta e peraltro non provata dalla società.
La Corte di Cassazione, confermando la decisione dei giudici di merito, rilevava che "ancora attualmente diversi dipendenti (anche neo assunti; a tale proposito si rileva come l'inquadramento di molti di essi secondo un livello inferiore rispetto a quello posseduto dal lavoratore non costituisca argomentazione convincente e assorbente dal momento che è noto come i neo assunti vengano normalmente inquadrati nei livelli più bassi durante il tempo occorrente per prendere autonomia e sicurezza nella nuova attività lavorativa) si occupano della commercializzazione, dei prodotti Illva in Sicilia o comunque nel Sud d'Italia, ma anche che la mancata attribuzione al ricorrente delle precedenti mansioni non può ora essere giustificata sulla base dell'attuale situazione venutasi a creare in conseguenza di scelte aziendali illegittime (mancata corretta applicazione dei criteri di scelta del lavoratore da licenziare e attribuzione delle mansioni del lavoratore licenziato a un dipendente con minor anzianità di servizio)".
Inoltre, “nel caso di specie, conclusivamente, la corte, specificamente valutando la vicenda del trasferimento, ha riscontrato la mancata dimostrazione in giudizio della effettiva sussistenza di un processo di riorganizzazione interna comportante il venir meno delle mansioni in precedenza demandate al lavoratore, unitamente alla dimostrazione del fatto che l'attività di commercializzazione in Sicilia continua ad essere svolta "ancora attualmente" pervenendo logicamente alla "dichiarazione di illegittimità del trasferimento adottato nei confronti del lavoratore”.
Corte di Cassazione, Ordinanza 20 luglio 2020 n. 15401 - Sul computo dei licenziamenti ai fini dell'applicazione della Legge 223/1991
Nell'ambito di una decisione in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al computo ai fini dell'applicazione della legge 223/1991, in tema di licenziamento collettivo.
Nel caso di specie, un lavoratore veniva licenziato per soppressione del posto di lavoro. Al termine della fase di merito, il licenziamento veniva dichiarato legittimo, in quanto veniva accertata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo posto alla base del licenziamento.
Il lavoratore proponeva quindi ricorso per cassazione deducendo, tra i vari motivi, che la corte d'appello aveva errato nel non ritenere applicabile la disciplina in tema di licenziamenti collettivi: i giudici del gravame, infatti, avevano ritenuto non dovesse essere qualificato come licenziamento la cessazione del rapporto di lavoro di un altro dipendente che aveva rifiutato di accettare il suo trasferimento imposto dalla società per ragioni organizzative.
La Suprema Corte, accogliendo tale motivo di ricorso, ha quindi enunciato il seguente principio “alla luce di una corretta interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a) della Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, rientra nella nozione di «licenziamento» il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso, da cui consegua la cessazione del contratto di lavoro, anche su richiesta dal lavoratore medesimo. Una tale interpretazione, conforme alla citata giurisprudenza della Corte di Giustizia, comporta il superamento della precedente dell'art. 24 l. 223/1991, anche alla luce del d.lg. 151/97 di attuazione alla Direttiva comunitaria 26 giugno 1992, n. 56, nel senso che nel numero minimo di cinque licenziamenti, ivi considerato come sufficiente ad integrare l'ipotesi del licenziamento collettivo, non potessero includersi altre differenti ipotesi risolutorie del rapporto di lavoro, ancorché riferibili all'iniziativa del datore di lavoro: dovendosi intendere il termine licenziamento in senso tecnico, senza potere ad esso parificare qualunque altro tipo di cessazione del rapporto determinata (anche o soltanto) da una scelta del lavoratore, come nelle ipotesi di dimissioni, risoluzioni concordate, o prepensionamenti, anche ove tali forme di cessazione del rapporto fossero riconducibili alla medesima operazione di riduzione delle eccedenze della forza lavoro giustificante il ricorso ai licenziamenti.”
Prassi
INPS - Messaggio del 24 luglio 2020 n. 2946 - COVID-19: Proroga di CIG in deroga per aziende pluri-localizzate
L’INPS cha fornito le istruzioni operative per la compilazione della domanda di proroga di CIG in deroga per le aziende pluri-localizzate.
La domanda è disponibile nel portale INPS nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, sezione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “CIG in deroga INPS”.
INPS - Messaggio del 28 luglio 2020 n. 2981 - COVID-19: Fis - No all’obbligo di accordo sindacale
L’INPS, facendo seguito alla circolare n. 84/2020, anche alla luce delle richieste ricevute relativamente alla corretta procedura sindacale da applicare alle domande di assegno ordinario con causale “COVID-19” erogate dal Fondo di integrazione salariale (FIS), ha ribadito che all’assegno ordinario con causale “COVID-19”, erogato dal Fondo di integrazione salariale, si applica la normativa in materia di cassa integrazione ordinaria e ai fini della concessione del trattamento non è richiesto l’accordo sindacale.
Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Dott.ssa Emma Benini, Dott. Davide Maria Testa e Dott.ssa Sara Verde.
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