
10 settembre 2020
Le novità della settimana in materia di lavoro
Normativa
Decreto Legge n. 111/2020: smart-working e congedi ai lavoratori in caso di quarantena dei figli
E’ stato pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale (n. 223), il Decreto Legge n. 111/2020, che reca “disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il Decreto è entrato in vigore il giorno 9 settembre 2020.
Per quanto riguarda la materia giuslavoristica, di particolare interesse è l’art. 5, rubricato “Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici”.
La norma citata chiarisce, tra l’altro, che un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in smart-working per tutto (o parte) del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di 14 anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente in conseguenza del contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, Ordinanza dell’8 settembre 2020 n. 18659 - Infortunio in Itinere: indennizzi ai superstiti del de cuius
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sugli indennizzi da corrispondersi ai superstiti di un lavoratore deceduto a seguito di un infortunio in itinere.
Nel caso di specie, un lavoratore era “deceduto a causa di un sinistro stradale mentre, al termine di un permesso ottenuto per motivi personali, tornava da casa sul luogo di lavoro”.
La corte d’appello, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda della moglie del lavoratore “volta ad ottenere le prestazioni per i superstiti quale vedova e, unitamente alle figlie, erede del lavoratore deceduto”. Avverso tale pronuncia, la moglie, vedova del lavoratore deceduto, “in proprio e nella spiegata qualità, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura”.
Con il primo motivo, “la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 3, T.U. n. 1124/1965, come modificato dall’art. 12, d.lgs. n. 38/2000, per avere la Corte di merito ritenuto che la fruizione di un permesso per motivi personali escludesse il nesso di causalità tra l’infortunio e l’attività lavorativa, ancorché nel caso di specie il permesso fosse stato richiesto e ottenuto per esigenze familiari”; con il secondo motivo, “la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la Corte territoriale considerato che, nel caso di specie, l’infortunio di era verificato nel tragitto necessario per ritornare sul luogo di lavoro”.
La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso, ha espresso il principio in forza del quale “non può condividersi l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la fruizione di un permesso di lavoro per motivi personali interromperebbe ex se il nesso rispetto all’attività lavorativa, con conseguente non indennizzabilità dell’evento infortunistico verificatosi nel percorso normale per rientrare al lavoro, atteso che il permesso costituisce una fattispecie di sospensione dell’attività lavorativa nell’interesse del lavoratore che ontologicamente non è differente dalle pause o dai riposi, differenziandosi da questi ultimi soltanto per il suo carattere occasionale ed eventuale a fronte del connotato di periodicità e prevedibilità che è tipico degli altri, e non potendo logicamente sostenersi che il lavoratore che si allontani dall’azienda e/o vi faccia ritorno in relazione alla necessità di fruire del riposo giornaliero non sia tutelato «durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, giusta la lettera dell’articolo 2, comma terzo, del testo unico 1124/1965”.
Corte di Cassazione, Ordinanza del 2 settembre 2020 n. 18245 - Attività durante l’assenza per malattia: legittimo il licenziamento
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento intimato per giusta causa.
Nel caso di specie, un lavoratore veniva licenziato per aver svolto attività lavorativa durante il periodo di assenza per malattia. In particolare il lavoratore, assente dal lavoro per una dermatite acuta alle mani, aveva lavorato nel bar-pasticceria della moglie dedicandosi ad attività come il lavaggio delle stoviglie e la preparazione del caffè.
Il Tribunale, ritenendo che la condotta posta in essere dal lavoratore integrasse una violazione dei doveri di correttezza e buona fede finalizzati a garantire il sollecito recupero delle energie da porre a disposizione del datore di lavoro, considerava legittimo il licenziamento irrogato.
La decisione del Giudice di prime cure veniva confermata in sede d’appello. In particolare, la Corte territoriale osservava che “l'istruttoria aveva pienamente confermato la sussistenza della giusta causa del licenziamento e che la patologia da cui il (omissis) era risultato affetto nel periodo di assenza dal lavoro gli avrebbe imposto una condotta diversa da quella tenuta, quale emersa dalla deposizione dei testi, che avevano confermato anche che il lavoratore aveva provveduto, tra la altre incombenze, al lavaggio di stoviglie ed alla preparazione di caffe - esponendo le mani a fonte di calore - all'interno dell'esercizio commerciale gestito dalla moglie, condotta questa inidonea a garantire il recupero della propria integrità fisica nel periodo di assenza dal lavoro”.
I principi resi nella fase di merito sono stati legittimati dalla Corte di Cassazione. Infatti, i giudici di legittimità hanno confermato la sentenza della corte d’appello in quanto la pronuncia “ha accertato, sulla base dell'istruttoria espletata, che il (omissis) si era dedicato durante l'assenza dal lavoro ad un'attività lavorativa assolutamente sconsigliata, idonea ad aggravare la patologia, senza adottare alcuna misura precauzionale, avuto riguardo al certificato medico rilasciato dal dott. (omissis) che, escusso come teste, ha affermato che sia I'utilizzo di acqua durante il Iavaggio di stoviglie, sia l'esposizione a fonti di calore per la preparazione di bevande calde erano inopportune in presenza della dermatite alle mani e che ciò rappresentava, secondo Ia Corte, distrettuale, una condotta inidonea a garantire il recupero, da parte del lavoratore, della propria integrità fisica”.
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha concluso che “che l'espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro (solo) laddove si riscontri che l'attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione”.
Corte di Cassazione, Sentenza del 1° settembre 2020 n. 18167 - Carta di libera circolazione e base di calcolo del TFR
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull’incidenza della carta di libera circolazione, quale fringe benefit, sul TFR e sull’indennità di preavviso.
Nel caso di specie una società veniva condannata per intermediazione fittizia di manodopera al pagamento delle differenze retributive in favore del lavoratore. I giudici della corte d’appello riconoscevano il diritto del lavoratore all’inclusione del controvalore della carta di libera circolazione tra le voci retributive da prendere in considerazione nel calcolo delle differenze spettanti al lavoratore in attuazione della sentenza passata in giudicato (che aveva accertato l’interposizione fittizia, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e aveva condannato la società ad erogare al lavoratore le differenze retributive a lui spettanti).
La Corte di Cassazione, riformando la decisione resa dai giudici di appello, ha accolto il ricorso della società, chiarendo che nel caso in esame “viene in rilievo proprio la natura da attribuire all’agevolazione concessa dalla società ai suoi dipendenti, in servizio o in pensione. Occorre verificare in particolare se si tratta di un erogazione di carattere retributivo che pertanto rientra tra i compensi spettanti al lavoratore per effetto della fittizia ricostituzione del rapporto in esito al giudizio che ne ha accertato la natura subordinata condannando la società al pagamento delle differenze retributive maturate e non prescritte ovvero se sia classificabile come mera liberalità non computabile. Il criterio seguito da questa Corte nell’individuare la natura retributiva di un benefit è stato individuato nella riferibilità dello stesso a spese che, se pur indirettamente collegate alla prestazione lavorativa, sono comunque a carico del lavoratore sicché la concessione del benefit si risolve, in buona sostanza, in un adeguamento della retribuzione”.
La Corte ha evidenziato che “l’agevolazione di libera circolazione riconosciuta è ancorata allo status di dipendente, o ex dipendente pensionato ed è del tutto svincolata dalla natura e dalle modalità della controprestazione lavorativa. Si tratta di agevolazione che, se rimane inutilizzata, non è suscettibile, alla scadenza, di essere tramutata in un controvalore economico né tanto meno è possibile richiederne la sostituzione con il pagamento di una somma di denaro”.
Prassi
Ministero del Lavoro - Circolare del 4 settembre 2020 n. 13: COVID-19 - sorveglianza sanitaria con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, congiuntamente con il Ministero del Salute, ha emanato delle precisazioni in materia di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2, con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili.
In particolare il ministero ha precisato che la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione, va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.
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Buona lettura e buon weekend dal Team di DLA Piper!