3 settembre 2020

Le novita della settimana in materia di lavoro

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 31 agosto 2020 n. 18132 - Malattia del lavoratore e responsabilità del datore di lavoro

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità ex art. 2087 cod. civ. di un datore di lavoro nel caso di malattia di una lavoratrice derivante da “causa di servizio”.

Nel caso di specie, una dipendente di un ufficio postale lamentava di aver subìto un grave danno alla salute come conseguenza delle condizioni di lavoro, cui era sottoposta mentre svolgeva la propria attività lavorativa.

La corte d’appello, riformando la decisione resa all’esito del giudizio di primo grado, non riteneva di poter configurare alcuna responsabilità risarcitoria a carico della società. In particolare, i giudici di secondo grado, dopo aver premesso che l’art. 2087 cod. civ. non integra un’ipotesi di responsabilità oggettiva in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze tecniche o sperimentali del momento, sottolineavano come nel caso di specie non si rinveniva alcuna infermità psicofisica etiologicamente riconducibile alla violazione da parte del datore di lavoro di tali specifici obblighi di comportamento.

La Corte di Cassazione, confermando quanto sancito dalla corte d’appello, ha ribadito ancora una volta come la responsabilità contrattuale ex articolo 2087 cod. civ. non sia di natura oggettiva, bensì di “natura contrattuale, per cui, ai fini del relativo accertamento, sul lavoratore che lamenti di aver subito a causa dell’attività lavorativa svolta un danno alla salute, incombe l’onere di provare l’esistenza del danno e la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” o, comunque, di aver adottato “tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo”.

In conclusione, il mero fatto di lesioni riportate dal dipendente in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa non determina di per sé l’addebito delle conseguenze dannose al datore di lavoro, occorrendo la prova, tra l’altro, della nocività dell’ambiente di lavoro o la dimostrazione di un inadempimento rilevante ex articolo 2103 cod. civ.

Corte di Cassazione, 4 agosto 2020 n. 16668 - Differenze retributive e oneri contributivi

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla corresponsione di differenze retributive.

Nel caso di specie, una lavoratrice promuoveva un giudizio, deducendo di aver lavorato come collaboratrice familiare e di non essere stata adeguatamente retribuita.

Il Tribunale rigettava la domanda della ricorrente, escludendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti. Secondo il giudice di prime cure, infatti, tra le parti si era concretizzato un rapporto “affectio ac benevolentiae causa”, anche alla luce del fatto che, nel corso del decennio in cui la ricorrente aveva prestato l’attività di collaboratrice, nulla era stato chiesto e corrisposto a titolo di retribuzioni.

La sentenza resa in primo grado veniva riformata in sede d’appello. In particolare, la Corte di merito accertava la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato part-time e condannava parte convenuta al pagamento delle differenze retributive e del T.F.R..

La Corte di Cassazione ha confermato la statuizione dei giudici d’appello. In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che non può essere accolto il motivo di ricorso con cui la datrice ha contestato la sentenza di merito per averla condannata al pagamento di oneri contributivi pur in assenza di una domanda della lavoratrice. La Suprema Corte ha infatti ribadito che “le somme cui è condannato il datore di lavoro in favore del lavoratore debbono essere liquidate al lordo e non al netto delle ritenute fiscali e previdenziali”.

Corte di Cassazione, 3 agosto 2020 n. 16594 - Demansionamento: la mera tolleranza del lavoratore non comporta acquiescenza

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulle conseguenze della tolleranza all'esecuzione di mansioni inferiori nell'ambito di un rapporto di lavoro.

Nel caso di specie, una dipendente - la cui declaratoria contrattuale prevedeva il possesso di conoscenze specifiche qualificate e lo svolgimento di attività di carattere amministrativo, di coordinamento o di incarichi di responsabilità oltre al compimento di operazioni complesse in piena autonomia - tra luglio 2007 e marzo 2010, veniva invece assegnata a una posizione comportante l'esercizio di mansioni manuali, di mero riordino e sistemazione di materiale secondo procedure standardizzate.

Nella fase di merito, veniva accolta la domanda proposta dalla dipendente e veniva, dunque, accertato che nel caso di specie fosse intervenuta l’illegittima dequalificazione professionale; a società veniva, dunque, al risarcimento del danno.

Il datore di lavoro ricorreva per la cassazione della decisione, lamentando in particolare che la dipendente aveva prestato acquiescenza al cambio delle mansioni, in quanto aveva lasciato trascorrere un lungo lasso di tempo (oltre un anno e mezzo) prima di impugnare il provvedimento datoriale.

La Corte di Cassazione ha confermato quando statuito nella fase di merito e ritenuto che fosse irrilevante la mera tolleranza della dipendente al demansionamento rispetto al diritto di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno. Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che ai fini della perdita dell'interesse ad agire in giudizio, non è sufficiente neppure il compimento di atti resi necessari o opportuni, nell'immediato, dall'esistenza del suddetto provvedimento del datore di lavoro, in una logica soggettiva di riduzione del pregiudizio e soggezione al rapporto di lavoro.

La Corte di Cassazione ha, quindi, enunciato il principio di diritto secondo cui "In materia di lavoro, la mera tolleranza del dipendente all’attribuzione di compiti meno “rilevanti” non costituisce acquiescenza al demansionamento. Infatti, in assenza di una chiara volontà di accettazione del provvedimento aziendale, è sempre consentita l’impugnazione".

Prassi

INPS: Messaggio del 27 agosto 2020 n. 3160 - COVID-19: Prime indicazioni sulle indennità introdotte dal DL 104/2020

L’Istituto ha fornito le prime informazioni in ordine alle misure e alle indennità introdotte dal decreto-legge n. 104 del 2020.

INPS: Messaggio del 25 agosto 2020 n. 3144 - COVID-19: Cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate

L'Istituto ha fornito istruzioni operative per la presentazione della domanda di accesso alla CIG in deroga per le aziende plurilocalizzate.

INPS: Messaggio del 21 agosto 2020 n. 3137 - COVID-19: Per i lavoratori sportivi

L’Istituto ha comunicato il rilascio dell’applicativo per la presentazione all’Istituto delle domande relative al trattamento di integrazione salariale in deroga in favore dei lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti e fornisce le relative istruzioni operative.

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Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Dott. Lorenzo Vittorio Caprara, Dott.ssa Emma Benini, e Dott.ssa Alessandra Giorgi.

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Buona lettura e buon weekend dal Team di DLA Piper!

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