
15 ottobre 2020
Le novità della settimana in materia di lavoro
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 9 ottobre 2020 n. 21888 - Sui controlli da parte del datore di lavoro
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dei controlli del datore di lavoro sull’adempimento delle prestazioni lavorative dei propri dipendenti.
Nel caso di specie, un dipendente con mansioni di portalettere veniva licenziato per scarsa diligenza e per una perdurante inosservanza degli obblighi e doveri di servizio nello svolgimento della sua attività (manifestatosi, in particolare, nella consegna della corrispondenza a macchia di leopardo), così come accertato dall’ispettore dell’azienda.
Nella fase di merito, il recesso veniva dichiarato legittimo perché i fatti addebitati avevano dimostrato un assiduo ritardo nella esecuzione della prestazione e delle direttive ricevute e riteneva “insussistente l’asserita violazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 300 del 1970 che si riferivano pacificamente a controlli affidati a personale esterno; proporzionata la sanzione ex art. 54 co. 5 lett. c) del CCNL 2001, avuto riguardo all’intenzionalità della condotta posta in essere dal ricorrente nell’esercizio e con abuso delle proprie funzioni, oltre che per precedenti disciplinari specifici”.
La Corte di Cassazione, a conferma della decisione dei giudici di appello, ha affermato che “la disposizione di cui all'art. 3 della legge n. 300 del 1970 - secondo la quale i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa devono essere comunicati ai dipendenti interessati - non ha fatto venire meno il potere dell'imprenditore di controllare direttamente, o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, l'adempimento delle prestazioni cui costoro sono tenuti e, quindi, di accertare eventuali mancanze specifiche dei dipendenti medesimi, già commesse o in corso di esecuzione: ciò indipendentemente dalle modalità con le quali sia stato compiuto il controllo il quale, attesa la particolare posizione di colui che lo effettua, può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei rapporti, soprattutto quando siffatta modalità trovi giustificazione nella pregressa condotta non palesemente inadempiente dei dipendenti”.
Corte di Cassazione, 30 settembre 2020 n. 20913 - Sulla legittimità della transazione
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della transazione.
Nel caso di specie, un lavoratore agiva nei confronti del comune (proprio datore di lavoro) “per ottenere il riconoscimento del suo diritto all'inquadramento nella categoria D, posizione economica DI, a far data dall'entrata in vigore del nuovo c.c.n.I. di settore, per essere il predetto in possesso dei requisiti previsti dall'art. 29 della preintesa siglata in data 7/7/2000 tra ARAN e sindacati, e la condanna del Comune al pagamento di tutte le spettanze economiche”.
Nel corso del giudizio di primo grado, interveniva tra le parti una transazione (avente a oggetto il riconoscimento da parte del comune dell'inquadramento richiesto a far data dal 5/9/2000 e della retribuzione corrispondente al nuovo inquadramento a decorrere dal mese di agosto 2004, con la rinuncia da parte del lavoratore al 50% delle differenze retributive connesse al superiore inquadramento maturate nel periodo 5/9/2000-31/7/2004) e conseguente verbale di conciliazione (sottoscritto in data 12/7/2004).
Tuttavia, con successivo ricorso, il comune chiedeva “che fosse accertata l'illegittimità di tutti gli atti amministrativi presupposti della transazione di cui al verbale di conciliazione sottoscritto” tra l'Ente e il lavoratore “ed in particolare della delibera di G.C. del Comune di Orta Nova n. 126 del 24/6/2004 con cui tale transazione era stata autorizzata”. In merito, il Comune rappresentava che “il Collegio dei Revisori dei Conti aveva espresso forti perplessità sulla legittimità della transazione in questione e che in ragione di detto parere il segretario Generale del Comune aveva invitato il Sindaco ad impartire direttive al fine di un provvedimento in autotutela”; nel frattempo, “il Sindaco aveva attribuito al Segretario generale la competenza ad adottare gli atti necessari al fine di dare esecuzione alla transazione (comprese le determinazioni relative alle corrispondenti assunzioni di spesa), atti che erano stati emanati e che avevano portato alla corresponsione al D. delle somme come determinate in sede di transazione”.
Il Tribunale respingeva il ricorso del comune. Tale decisione veniva, poi, riformata dalla corte d'appello che “accoglieva la domanda proposta dal Comune e dichiarava la nullità della transazione giudiziale stipulata in data 12/7/2004 ordinando al lavoratore di restituire al Comune tutte le somme percepite in esecuzione di detta transazione”.
In particolare, la corte territoriale riteneva: “che la transazione giudiziale fosse assoggettabile come qualsiasi altro negozio giuridico alle azioni di nullità; - che alla stessa, come affermato anche dal Consiglio di Stato intervenuto nella vicenda, non potessero attribuirsi gli effetti di una sentenza passata in giudicato; - che la nullità del riconosciuto inquadramento derivava dal limite imposto dall'art. 97 Cost. e dall'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 e dalle norme imperative che presiedono al reclutamento del personale ed anche dalla regola del concorso pubblico che vale anche per i passaggi alle categorie e fasce funzionali superiori; - che, in conseguenza, la transazione in questione doveva considerarsi nulla”.
La Corte di Cassazione, a conferma della decisione dei giudici di appello, ha affermato che “la transazione contenuta nella conciliazione giudiziale che ha posto fine alla lite a suo tempo promossa dal ricorrente, è sottratta, in quanto perfezionatasi in giudizio, al regime della impugnabilità di cui all'art. 2113 cod. civ. (v. comma 4 art. cit.), mentre rimangono esperibili le normali azioni di nullità e di annullamento dei contratti, rispetto alle quali, pertanto, l'intervento del giudice (limitato al rispetto delle formalità di cui all'art. 88 disp. att. cod. proc. civ.) non può esplicare alcuna efficacia sanante o impeditiva; riguardo ai diritti già maturati, infatti, il negozio dispositivo integra una mera rinuncia o transazione, rispetto alla quale la dipendenza del diritto da norme inderogabili comporta appunto, in forza dell'art. 2113 cod. civ., l'eventuale mera annullabilità dell'atto di disposizione, ma non la sua nullità; invece è nei confronti di diritti ancora non sorti o maturati che la preventiva disposizione può comportare la nullità dell'atto, poiché esso è diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata dalle norme di legge o di contratto collettivo”.
Prassi
INPS - Messaggio del 9 ottobre 2020 n. 3653: COVID-19 - Chiarimenti in materia di tutela della malattia
L’INPS ha fornito indicazioni operative e chiarimenti per i lavoratori che hanno diritto alla tutela previdenziale della malattia, secondo le disposizioni previste dal decreto Cura Italia (articolo 26, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).
In particolare, l’INPS chiarisce che non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio. In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione.
Differentemente, in caso di malattia conclamata il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale, compensativa della perdita di guadagno.
Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Dott. Davide Testa e Dott.ssa Sara Verde.
Per visionare i numeri precedenti della newsletter, si prega di cliccare qui.
Buona lettura e buon weekend dal Team di DLA Piper!