
22 ottobre 2020
Le novità della settimana in materia di lavoro
Normativa
COVID-19 - DPCM 13 e 18 ottobre 2020
Sulla Gazzetta Ufficiale (rispettivamente n. 253 del 13 ottobre 2020 e n. 258 del 18 ottobre 2020), sono stati pubblicati gli ultimi D.P.C.M., attuanti ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali decreti saranno in vigore sino al 13 novembre 2020.
COVID-19 - Legge n. 126/2020 del 13 ottobre 2020: Conversione in legge del c.d. “Decreto Agosto”
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 126/2020 di conversione del c.d. Decreto Agosto, che in materia giuslavoristica ha disposto novità circa la proroga della Cassa integrazione e degli altri ammortizzatori sociali, la promozione dello smart-working, in particolare per genitori lavoratori, nonché nuovi sgravi contributivi per i datori di lavoro e modifiche alla disciplina del contratto a termine anche in somministrazione.
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 15 ottobre 2020 n. 22400 - Sul licenziamento del dirigente e prassi aziendale
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul licenziamento di un direttore del supermercato per aver effettuato alcuni sconti (indebiti). Nel caso di specie, il datore di lavoro contestava a un proprio dipendente (direttore di supermercato) di aver effettuato sconti non autorizzati su prodotti ortofrutticoli e di aver avvalorato una prassi in tal senso.
Il lavoratore azionava un giudizio (tramite rito Fornero ex Legge n. 92/2012) nei confronti del datore di lavoro. All’esito della fase sommaria il lavoratore veniva reintegrato nel posto di lavoro.
Successivamente, il Giudice della fase di opposizione ribaltava suddetta decisione, sostenendo che la contestazione disciplinare verteva su sconti effettuati su merce integra e non in via di deperimento: tale comportamento, come noto al dipendente, era vietato dalle direttive aziendali nonostante fosse una pratica comune dei direttori dei supermercati. La corte di appello, in riforma della pronuncia di primo grado, annullava il licenziamento intimato al lavoratore e ordinava la reintegra dello stesso nel posto di lavoro, con il riconoscimento di un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dall’ultima retribuzione globale di fatto. In particolare, la corte territoriale osservava che non vi era prova che il lavoratore avesse effettuato direttamente o autorizzato il personale del proprio punto vendita a operare sconti non autorizzati dalla direzione su prodotti integri.
A fronte di tale decisione, la società datrice di lavoro ricorreva per la cassazione della suddetta decisione, lamentando tra l’altro che gli sconti non autorizzati avvenivano mediante una "forzatura del sistema elettronico di prezzatura della merce", circostanza - a dire della società - non presa in considerazione della corte d’appello.
La Suprema Corte ha affermato che la sentenza resa in sede d’appello “ha analizzato le prove testimoniali, distinguendo quelle ritenute (con giudizio non sindacabile in questa sede) attendibili da quelle che non lo erano, concludendo per l'esistenza di una prassi per cui, relativamente alla scontistica da applicare ai prodotti ortofrutticoli non perfettamente integri, era lasciato al direttore un margine di autonomia”.
Inoltre, secondo i giudici di legittimità, “nessuna radicale contraddizione logica e ravvisabile nell'affermazione per cui la presenza di una scontistica preimpostata non esclude che possa esservene altra esercitabile in via autonoma dal direttore, in quanto implicitamente autorizzata o validata per prassi, in presenza di determinate condizioni di maturazione del prodotto, da valutarsi secondo un apprezzamento concreto”.
Ne consegue che non può ritenersi legittimo il licenziamento del dirigente del supermercato che effettua sconti nei confronti dei clienti su prodotti ortofrutticoli in avanzato stato di maturazione qualora ciò costituisca una prassi consolidata.
Sulla base del suddetto principio, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso dalla società.
Corte di Cassazione, 14 ottobre 2020 n. 22212 - Sul tentativo di conciliazione in ITL e il licenziamento per g.m.o.
La Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti circa la procedura del tentativo di conciliazione in ITL per l'irrogazione di un licenziamento per g.m.o.
Nel caso di specie, una società, dopo aver inviato alla ITL comunicazione con cui dava atto di avere intenzione di procedere con l'irrogazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, procedeva con il licenziamento del lavoratore, in quanto entro i 7 giorni dall'invio della comunicazione all'ITL non aveva ricevuto la comunicazione di convocazione per l'esperimento del tentativo di conciliazione previsto dalla l. 604/1966.
Al termine della fase di merito, i giudici di appello, confermando le sentenze rese dal tribunale sia nella fase sommaria che nella fase d'opposizione, dichiaravano risolto il rapporto di lavoro, ma condannavano la società al pagamento di un'indennità risarcitoria a favore del lavoratore pari a 10 mensilità, ritenendo che il datore di lavoro avrebbe dovuto aspettare il decorrere del successivo termine di 20 giorni prima di procedere con l'irrogazione del licenziamento. In particolare, veniva evidenziato che l'ITL nel termine di 7 giorni previsto dall'art. 7 comma 3 della l. 604/1966 aveva correttamente inviato la lettera di convocazione, che era stata ricevuta solo oltre il predetto termine dalla società, ma comunque entro il successivo termine di 20 giorni previsto dal comma 6 dell'art. 7 l. 604/1966.
Avverso la decisione dei giudici del gravame, la società ha ricorso per cassazione, in particolare sostenendo che la corte d'appello avesse errato nel ritenere rispettato da parte dell'ITL il termine di 7 giorni, in quanto nel predetto termine sarebbe onere dell'Ispettorato non solo inviare la convocazione, ma anche "far[la] pervenire". La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, evidenziando che l'obbligatorietà dell'esperimento della procedura di conciliazione è presupposto per l'intimazione del licenziamento.
In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che: "deve dichiararsi la risoluzione del rapporto di lavoro e disporre la condanna del datore al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto dovendosi ritenere che entro il termine di sette giorni sancito dal comma terzo del novellato articolo 7 della legge 604/66, la direzione territoriale del lavoro sia tenuta solo ad inviare la convocazione per l’incontro di conciliazione mentre nell’arco temporale di venti devono ritenersi ricompresi sia il termine per la ricezione della convocazione, sia quello entro cui l’incontro deve svolgersi, non potendosi porre soltanto a carico del lavoratore l’eventuale inerzia dell’amministrazione e risultando legittima la quantificazione del risarcimento in quanto riferita a un precipuo comportamento del datore che licenzia il giorno stesso in cui riceve la convocazione da parte della Dtl.".
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Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Dott.ssa Emma Benini e Dott.ssa Alessandra Giorgi.
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Buona lettura e buon weekend dal Team di DLA Piper!