
11 ottobre 2020
Le novità della settimana in materia di lavoro
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 2 ottobre 2020 n. 21194 - Inserimento prolungato nel ciclo produttivo: sì alla subordinazione
È quanto ha affermato la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi nell'ambito di un giudizio instaurato da un lavoratore al fine di ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso.
Nel caso di specie, un lavoratore (collaboratore parasubordinato) a seguito di recesso da parte della società per cui aveva prestato per oltre sei anni attività lavorativa, chiedeva in giudizio l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e la reintegrazione nel proprio posto di lavoro.
I giudici di appello, in riforma della sentenza pronunciata dal tribunale, accertavano che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ritenendo sussistenti nel caso di specie le caratteristiche tipiche del lavoro dipendente ed evidenziando che tale rapporto si era protratto per oltre sei anni. La società datrice di lavoro veniva quindi condannata alla reintegrazione del dipendente.
Avverso la decisione dei giudici del gravame, la società ha ricorso per cassazione, sostenendo che la corte d'appello avesse errato nell'individuare i parametri normativi di "individuazione della natura subordinata del rapporto", in particolare in quanto non aveva fornito alcun elemento di prova sull'assoggettamento gerarchico del prestatore di lavoro, ritenuto dalla società "carattere principale ed essenziale del rapporto di lavoro subordinato".
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso della società, evidenziando che i giudici del gravame, in piena applicazione dei principi condivisi della Corte di Cassazione, avevano "con congrua motivazione, esaminato e valutato: l'inserimento nella struttura organizzativa e nel ciclo produttivo del [lavoratore] per un significativo lasso temporale; la obbligatoria presenza nel luogo di lavoro per una durata minima di otto ore; la retribuzione fissa erogata mensilmente; l'inclusione nel piano ferie e le modalità di espletamento della attività lavorativa".
La Suprema Corte ha quindi stabilito che: "E' un lavoratore subordinato chi è inserito da tanto tempo nel ciclo produttivo".
Corte di Cassazione, 30 settembre 2020 n. 20904 - Vincolo di parentela e subordinazione
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla natura subordinata di un rapporto di lavoro svolto da una lavoratrice-donna, coniuge dell’associato in partecipazione del titolare dell’azienda.
Nel caso di specie, una lavoratrice (con mansioni di commessa di IV livello del CCNL Commercio) presentava ricorso per ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni non pagate.
Il tribunale rigettava il ricorso proposto dalla lavoratrice. Successivamente, in linea con la decisione del giudice di primo grado, la Corte territoriale respingeva I'appello promosso dalla lavoratrice, sostenendo che nel caso di specie si configurava un’associazione in partecipazione oppure un’impresa familiare tra la lavoratrice stessa e il coniuge.
In particolare, la corte territoriale negava la sussistenza degli elementi che caratterizzano la subordinazione e affermava che le modalità di svolgimento del lavoro della lavoratrice “non consentono di affermare I‘automatica imputabilità all'impresa dell'associante delle predette prestazioni rese a favore dell'associato dalla moglie [la lavoratrice, ndr.] nell'ambito di una collaborazione di tipo familiare ovvero anche ascrivibile al disposto dell'art. 230-bis c.c. [impresa familiare, ndr.]”.
La Suprema Corte, confermando quanto statuito nei precedenti gradi di merito, ha dichiarato che “tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectionis vel benevolentiae causa; con la conseguenza che, per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l'assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e l'onerosità”.
In conclusione, con riguardo al caso di specie, i giudici di legittimità hanno affermato che “i giudici di seconda istanza hanno condivisibilmente affermato che le risultanze istruttorie non solo non hanno fornito alcun elemento per accertare il vincolo della subordinazione..., ma hanno dimostrato che l'attività della ricorrente si inseriva in un rapporto di collaborazione familiare”.
Prassi
INPS: COVID-19 - Congedo speciale per quarantena scolastica dei figli - Circolare del 2 ottobre 2020, n. 116
L’INPS ha fornito istruzioni amministrative in merito alla modalità di fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, introdotto dal D.L. n. 111 dell’8 settembre 2020.
Il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione lavorativa in smart working e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa.
Il congedo può essere fruito alternativamente dai due genitori con i figli in quarantena per il periodo tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 111/2020) e il 31 dicembre 2020.
Ispettorato del Lavoro - Nota del 16 settembre 2020, n. 713
L'Ispettorato del Lavoro ha fornito le prime indicazioni sulle disposizioni introdotte dal Decreto “Agosto” rilevanti in materia giuslavoristica.
In particolare, è stato chiarito che:
- con riferimento ai contratti a termine, la deroga all’art. 21 del D.lgs. 81/2015 dovrebbe essere applicata, oltre che all'indicazione della causale, al numero massimo di proroghe e c.d. “stop&go”;
- sempre con riguardo ai contratto a tempo determinato, la proroga automatica dei contratti a termine eventualmente disposta nel periodo 18 luglio - 14 agosto dovrebbe essere considerata neutrale in relazione al computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato;
- con riguardo ai licenziamenti per GMO, il “blocco” fino al 31 dicembre 2020 dovrebbe essere applicabile anche per le aziende che non usufruiscono di ammortizzatori o benefici contributivi.
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Buona lettura e buon weekend dal Team di DLA Piper!