
20 novembre 2020
Antitrust Bites - Newsletter
Novembre 2020La Commissione europea ha pubblicato l’Inception Impact Assessment in tema di revisione del Regolamento 330/2010
Lo scorso 23 ottobre la Commissione europea ha pubblicato un “Inception Impact Assessment” nell’ambito del processo di revisione del Regolamento (UE) n. 330/2010 (relativo all’applicazione dell’articolo 101.3 TFUE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate) in vigore fino al 31 maggio 2022.
La Commissione si propone di vagliare le opzioni politiche di revisione di quelle aree critiche del Regolamento individuate nello Staff Working Document pubblicato lo scorso 8 settembre (numero di settembre della newsletter) e riguardanti principalmente le vendite online. In tale contesto, la Commissione ha individuato quattro principali tematiche che saranno interessate dalla revisione, in particolare:
- la disciplina della “dual distribution”: la Commissione valuterà alternativamente se limitare l’ambito di applicazione dell’esenzione verticale alle situazioni che non comportano alcun rischio di collusione orizzontale, o rimuovere completamente l’esenzione di categoria nei casi di dual distribution rendendo necessaria una valutazione caso per caso ai sensi dell’art. 101 TFUE;
- le restrizioni alle vendite attive: la Commissione prevede una revisione incentrata sull’estensione dell’esenzione a tutte o solo ad alcune categorie di restrizioni alle vendite attive;
- le restrizioni alle vendite online: la Commissione valuterà se rendere lecite le diverse pratiche di differenziazione tra il canale online e il canale offline, quali il “dual pricing” e l’eliminazione del “principio di equivalenza”, prevedendo comunque di istituire delle salvaguardie in materia di concorrenza;
- le clausole di parità tariffaria: in considerazione degli effetti anti-competitivi di tali clausole individuati dalle autorità nazionali della concorrenza e dalle Corti nazionali, la Commissione valuterà se escludere l’esenzione per tutte o solo alcune categorie di clausole di parità tariffaria.
La Commissione intende avviare entro la fine del 2020 una consultazione pubblica con l’obiettivo di raccogliere i feedback sulle opzioni politiche proposte e sulla loro idoneità a rispondere alle criticità individuate nello Staff Working Document. Nel 2021 la Commissione pubblicherà una prima bozza della revisione del Regolamento e delle Linee Guida.
Avvio di un’istruttoria da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di Google per possibile abuso di posizione dominante nel mercato del display advertising
Lo scorso 20 ottobre l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Google al fine di accertare se taluni comportamenti tenuti dalla società nel mercato del display advertising possano risultare in una violazione del divieto di abuso di posizione dominante.
Con il provvedimento di avvio del procedimento l’Autorità ipotizza che Google – soggetto verticalmente integrato e presente nei diversi mercati che compongono la filiera della pubblicità on line e nell’offerta di servizi che consentono l’acquisizione di dati rilevanti ai fini della targhettizzazione delle campagne pubblicitarie di display advertising – abbia posto in essere condotte suscettibili di ostacolare i propri concorrenti non integrati e di mantenere e rafforzare ulteriormente il proprio potere di mercato nel display advertising, in violazione dell’art. 102 TFUE.
In particolare – secondo l’ipotesi istruttoria dell’AGCM – Google avrebbe posto in essere una condotta di discriminazione interna-esterna, consistente nel rifiuto di fornire le chiavi di decriptazione dell’ID Google e nell’esclusione della possibilità di tracciamento dei pixel di terze parti, a fronte del contestuale utilizzo, da parte delle proprie divisioni interne, di strumenti di tracciamento che consentono a Google di raggiungere una capacità di targhettizzazione che altri concorrenti altrettanto efficienti non sono in grado di replicare.
I soggetti interessati possono intervenire nel procedimento entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di avvio del procedimento nel bollettino ufficiale dell’Autorità (avvenuta in data 2 novembre 2020).
Qui è possibile consultare il Comunicato Stampa dell’Autorità e prendere visione del provvedimento di avvio del procedimento.
Fissazione dei prezzi di rivendita online: l’Autorità antitrust spagnola avvia un procedimento
Lo scorso 2 novembre l’autorità antitrust spagnola (Comision National de los Mercados y la Competencia – CNMC) ha avviato un procedimento nei confronti di ISDIN S.A., nota azienda dermo-cosmetica spagnola, per accertare una possibile violazione dell’art. 101 TFUE, consistente nella fissazione dei prezzi di rivendita online, almeno per quanto concerne i prodotti per la protezione solare. Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione formulata da un distributore di prodotti farmaceutici da banco e di prodotti per la cura della persona.
Il procedimento si inserisce nel trend di crescente attenzione verso le restrizioni alle vendite on-line da parte delle autorità antitrust europee, evidenziato nel numero di marzo della newsletter. Anche l’Autorità antitrust italiana lo scorso luglio ha avviato un procedimento concernente possibili restrizioni alle vendite di prodotti di elettronica sui marketplace online.
Il Presidente del Tribunale dell’UE precisa i confini dei poteri antitrust della Commissione
Con due ordinanze del 29 ottobre 2020, il Presidente del Tribunale dell’UE si è pronunciato sulle istanze cautelari presentate da Facebook in relazione a due richieste di informazioni trasmesse dalla Commissione nell’ambito di due procedimenti istruttori – relativi rispettivamente a pratiche anticoncorrenziali di raccolta dati da parte di Facebook e di distorsione del mercato degli annunci economici online attraverso il servizio Facebook Marketplace integrato alla piattaforma - che si estenderebbero a documenti e informazioni irrilevanti per le istruttorie (ad es., documenti che contengono informazioni strettamente personali, documenti che contengono opinioni personali e politiche, informazioni riservate di Facebook).
Il Presidente ha ritenuto che le richieste di informazioni in questione siano molto simili ad una ispezione, in quanto è stato chiesto all’impresa interessata di produrre un numero significativo di documenti raccolti sui propri server attraverso delle keywords. Inoltre, la rilevanza di tali documenti verrà verificata dalla Commissione solo in un momento successivo.
Ad avviso del Presidente, è perciò necessario assicurare un livello di protezione dei diritti del ricorrente equivalente a quello garantito durante le ispezioni.
Con riferimento all’esibizione di dati personali, le ordinanze hanno chiarito che, nonostante il GDPR non impedisca la trasmissione alle istituzioni UE di informazioni contenenti dati personali, la raccolta e il trattamento di tali dati devono essere necessari e proporzionati all’esercizio dei poteri della Commissione.
Alla luce di ciò, il Presidente del Tribunale ha imposto le seguenti misure ad hoc per assicurare una raccolta sicura dei documenti e delle informazioni oggetto delle richieste di informazioni contestate:
- Facebook dovrà identificare e comunicare i dati personali sensibili alla Commissione attraverso un dispositivo elettronico separato;
- questi documenti dovranno poi confluire in una virtual data room accessibile soltanto a un numero limitato dei membri del team responsabile dell’istruttoria, alla presenza (virtuale o fisica) di un numero equivalente di avvocati di Facebook;
- i membri del team dovranno esaminare e selezionare i documenti in questione, dando la possibilità agli avvocati di Facebook di commentarli prima di inserirli in data room;
- nel caso di disaccordo sulla classificazione di un documento, gli avvocati di Facebook avranno il diritto di spiegare le ragioni del disaccordo. Nel caso in cui il disaccordo permanga, Facebook potrà chiedere al Direttore per l’Informazione, la Comunicazione e i Media presso la DG Concorrenza di risolvere il contrasto.
L’audizione dei testimoni nei giudizi antitrust
Lo scorso 22 ottobre, la Corte di giustizia dell’UE ha respinto l’appello proposto da alcune società operanti nel settore degli imballaggi alimentari per la vendita al dettaglio, avverso la sentenza del Tribunale dell’UE che ha confermato la decisione con cui la Commissione europea ha sanzionato tali società per aver posto in essere un’intesa anticoncorrenziale.
Le appellanti avevano, fra l’altro, lamentato la violazione delle garanzie procedurali e dei diritti della difesa sanciti dall’art. 6 della CEDU e dagli artt. 47 e 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, in quanto il Tribunale non avrebbe convocato un testimone per ascoltarlo, limitandosi a considerare solo i verbali delle dichiarazioni rese dallo stesso.
La Corte ha stabilito che spetta al Tribunale valutare la pertinenza di una domanda di audizione di testimoni rispetto all’oggetto della lite e che, dunque, la necessità di procedere all’audizione dei testimoni citati è rimessa all’apprezzamento del Tribunale.
Secondo la Corte, infatti, l’art. 6, paragrafo 3, della CEDU non impone la convocazione di ogni testimone, ma mira ad una totale parità delle armi che garantisca che il procedimento contenzioso, considerato nel suo insieme, abbia offerto all’accusato un’adeguata e sufficiente occasione di contestare i sospetti che pesavano su di lui.