
23 dicembre 2020
L'AGCM avvia un'istruttoria nel settore retail per un presunto abuso di dipendenza economica
Con provvedimento pubblicato il 25 novembre 2020 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un’istruttoria (procedimento A543) nei confronti di due società del gruppo Benetton, impresa operante nei settori fashion e retail, per accertare un possibile abuso di dipendenza economica ai sensi dell’articolo 9, comma 3 bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192 rilevante per la tutela della concorrenza e del mercato.
Il procedimento è stato avviato a seguito di una segnalazione presentata da un ex franchisee, il quale ha lamentato la presenza nei contratti di franchising conclusi con il gruppo Benetton di clausole che avrebbero ostacolato, se non addirittura impedito, lo svolgimento in utile della propria attività aziendale, sino a causarne la cessazione.
Nel provvedimento di avvio dell’istruttoria l’Autorità ipotizza che il gruppo Benetton possa aver abusato della dipendenza economica del franchisee imponendo clausole contrattuali ingiustificatamente gravose e applicandole discrezionalmente, in modo tale da condizionare l’attività economica del franchisee e di impedirgli di gestire in autonomia la propria attività commerciale. L’Autorità ritiene che possa configurarsi una situazione di eccessivo squilibrio tra il franchisee e il franchisor (il gruppo Benetton), tale da rendere difficoltoso, se non impossibile, ricercare sul mercato alternative commerciali soddisfacenti.
Tra le clausole che secondo l’Autorità maggiormente contribuiscono a determinare un eccessivo squilibrio figurano:
- la previsione di obblighi attinenti alla progettazione e alla realizzazione del punto vendita, che pongono l’onere economico interamente a carico del franchisee;
- l’obbligo per il franchisee di sottoscrivere una garanzia bancaria emessa da un istituto bancario di gradimento del franchisor;
- l’obbligo per il franchisee di sottoscrivere una polizza assicurativa avente ad oggetto anche l’eventuale perdita di utile conseguente al verificarsi di un evento dannoso, con l’esclusione in di ogni diritto di rivalsa nei confronti del franchisor;
- clausole che attribuiscono speciali prerogative contrattuali al franchisor, tra cui il divieto di cessione del contratto da parte del franchisee senza il previo consenso del franchisor, il divieto di cedere a terzi il punto vendita senza offrire prelazione al franchisor o sottoporre a quest’ultimo il potenziale subentrante al fine di valutarne l’adeguatezza dei requisiti in ordine alla prosecuzione o meno del rapporto negoziale;
- l’esclusione di indennità e rimborsi in favore del franchisee nel caso di risoluzione contrattuale e l’attribuzione al franchisor di speciali prerogative sulla merce invenduta e sugli arredamenti;
- clausole che, secondo l’AGCM, sono idonee a sottoporre la definizione degli ordini di acquisto – in termini di tempistiche e quantitativi acquistati - alla discrezionalità e unilaterale volontà del franchisor, attribuendogli un potere di ingerenza non proporzionato rispetto alle normali esigenze di un rapporto di franchising; tra queste la clausola che riserva al franchisor la facoltà di valutare con il franchisee la struttura della proposta di acquisto e di procedere, in determinate circostanze, ad un riassortimento automatico della merce, con annesso obbligo per il franchisee di sopportare i costi derivanti dal superamento delle soglie di ordinato per ciascuna referenza; la clausola che disciplina l’acquisto di pacchetti di merce definiti dal franchisor e che prevede la fornitura di tali pacchetti, ove non spontaneamente acquistati dal franchisee, con modalità e tempistiche decise dal franchisor; la clausola che prevede l’irrevocabilità per dieci mesi di ogni proposta d’acquisto proveniente dall’affiliato;
- la previsione della risoluzione del contratto in caso di mancata partecipazione alle campagne pubblicitarie di marketing promosse dal franchisor o di violazione del divieto di promuovere campagne pubblicitarie senza il consenso scritto del franchisor;
- ulteriori clausole stabilite nelle condizioni generali di vendita, tra cui le previsioni che attribuiscono ai termini di consegna previsti dal franchisor un valore meramente indicativo; le previsioni che dettano rigide condizioni per il rifiuto della merce e la restituzione dei capi in eccesso o fallati e le previsioni volte a limitare la garanzia sulla integrità e corrispondenza delle merci all’ordinato.
Osserva l’Autorità che in ragione della posizione rilievo nel mercato dell’abbigliamento di cui gode il gruppo Benetton e dalla forte attrattiva commerciale del suo brand, la vicenda segnalata assume rilevanza non solo con riferimento al singolo rapporto contrattuale, ma anche in rapporto alla tutela della concorrenza e del mercato, circostanza che motiva e giustifica il proprio intervento.
Il termine di chiusura del procedimento, per accertare eventuali violazioni, è fissato al 31 dicembre 2021.
Giova ricordare che l’Autorità ha, tra i suoi poteri, quello del public enforcement del divieto di abuso di dipendenza economica, esercitabile quando ritenga che la condotta abbia rilevanza per la tutela della concorrenza. A tal fine l’Autorità può, come ha fatto in questo caso, avviare un’istruttoria e ove accerti la violazione diffidare l’impresa responsabile e applicare lo stesso apparato sanzionatorio previsto per le violazioni della normativa antitrust, che prevede sanzioni pecuniarie fino al 10% del fatturato annuo dell’impresa. Si tratta di un potere che è stato finora esercitato poche volte. Prima di questa, l’Autorità ha infatti condotto solamente altre tre istruttorie aventi ad oggetto ipotesi di abuso di dipendenza economica: in due casi il procedimento è stato chiuso con l’accertamento dell’abuso di dipendenza economica e l’imposizione di sanzioni, mentre il terzo caso è attualmente in corso.
Il procedimento A543 si inserisce in un trend di crescente attenzione delle autorità di concorrenza verso il settore retail, che sta vivendo una fase di profonda trasformazione, accelerata dagli effetti della pandemia sui consumi e dalla spinta proveniente dall’innovazione digitale.