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12 gennaio 2021

Brexit: le ultimissime disposizioni emanate dal Governo in materia di attività assicurativa in Italia da parte delle imprese UK

Il 31 dicembre 2020 il Governo ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 183 (i.e. il c.d. Milleproroghe del 2021). Il DL, entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione, contiene disposizioni urgenti in materia di termini legislativi e, tra queste, alcune in materia di Brexit.

In particolare, i commi 6-9 dell’art. 22, di seguito esaminati, disciplinano l’attività in Italia delle imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna dopo la scadenza del periodo transitorio terminato il 31 dicembre 2020, riprendendo in buona parte le medesime disposizioni già dettate dall’art. 9 del D.L. 22/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 maggio 2019, n. 41.

Cosa accade alle imprese UK abilitate ad esercitare l'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi? (art. 22, comma 6)
  • Sono cancellate dall'Elenco di cui all'articolo 26 del Codice delle Assicurazioni;
  • proseguono l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso al 31.12.2020;
  • non possono stipulare nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza.

L'IVASS dovrà dare adeguata evidenza al pubblico della prosecuzione temporanea di tale attività.

Al momento, dopo la pubblicazione del D.L. n. 183, sul sito dell’IVASS non risultano precisazioni e/o provvedimenti a tale riguardo. L’ultimo comunicato stampa risale al 10 novembre 2020.

Quali sono i doveri informativi delle imprese di assicurazione UK? (art. 22, comma 7)
  • Entro il 15 gennaio 2021 dovranno informare, anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative, del regime di operatività ad esse applicabile ai fini della gestione dei contratti esistenti;
  • entro il 31 marzo 2021 dovranno presentare all'IVASS un piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso al 31 dicembre 2020, inclusi i pagamenti dei sinistri;
  • ogni anno dovranno trasmettere all'IVASS una relazione periodica contenente lo stato di attuazione del piano.
A quali disposizioni sono soggette le imprese di assicurazione UK nelle more del periodo di prosecuzione temporanea delle attività? (art. 22, comma 9)
  • Alle disposizioni di cui all'articolo 193 del Codice delle Assicurazioni (riguardanti la vigilanza dell’IVASS);
  • ad ogni altra disposizione in materia assicurativa, ivi incluse le disposizioni di cui al titolo XVIII del Codice delle Assicurazioni (in materia di sanzioni);
  • alla disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del Codice delle Assicurazioni, secondo cui l’IVASS “può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione europea”.
Che diritti avranno i contraenti di polizze stipulate con compagnie UK dopo il 31 dicembre 2020 ? (art. 22, comma 8)
  • Il contraente potrà recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa;
  • il contraente potrà esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale;
  • le clausole di tacito rinnovo perderanno efficacia;
  • il recesso del contraente avrà effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso.

I team Insurance regulatory dei nostri uffici in Italia e in UK sono naturalmente a disposizione per qualsiasi approfondimento.

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