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13 gennaio 2021

Garanzia SACE - Nuove disposizioni attuative

Con Legge 30 dicembre 2020, n. 178 è stato modificato, tra le altre cose, l’art. 1 comma 1 del D.L. n. 23 dell’8 aprile 2020 e, per l’effetto, è stata estesa fino al 30 giugno 2021 la concessione di garanzie da parte di SACE S.p.A. in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore di imprese con sede in Italia colpite dall’epidemia Covid-19.

Si riportano di seguito le principali modifiche alle Condizioni Generali e al Manuale Operativo rispetto alla precedente versione1 .

1. CONDIZIONI GENERALI

Regolamento contrattuale

- Scopo del Finanziamento:

In aggiunta alla possibilità di destinare parte del finanziamento (in misura non superiore al 20 per cento dell'importo) al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 20202 , è stato previsto che: Il Finanziamento può essere destinato anche al rimborso di finanziamenti nell’ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell’Impresa Beneficiaria purché il Finanziamento medesimo preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della Garanzia SACE sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del Finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.3

In tal caso, l’importo destinato a rimborso dell’esposizione di un Soggetto Finanziatore non dovrà essere erogato per cassa e tale scopo dovrà essere indicato anche nella Richiesta di Finanziamento .4

- Data di Scadenza Finale: anche la scadenza massima del Finanziamento è stata estesa al 30 giugno 2027 . 5

- Impegni del Soggetto Finanziatore:

(a) fare in modo che all’esito dell’erogazione ai sensi del Contratto di Finanziamento assistito dalla Garanzia SACE, l’ammontare complessivo delle esposizioni del Soggetto Finanziatore nei confronti dell’Impresa Beneficiaria risulti superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data del 9 aprile 2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute fra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito fra le parti prima del 9 aprile 2020, e (b) non procedere a riduzione delle esposizioni nei confronti dell’Impresa Beneficiaria, fatte salve le riduzioni intervenute in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti o per decisione autonoma dell’Impresa Beneficiaria, nei 12 (dodici) mesi successivi all’avvenuta erogazione ai sensi del Contratto di Finanziamento assistito dalla Garanzia SACE ;6

- Cedibilità: la cedibilità dei diritti derivanti dalla Garanzia Sace viene consentita anche in favore di Cassa Depositi e Prestiti:

La cedibilità dei diritti derivanti dalla Garanzia SACE è espressamente esclusa, fatta eccezione (i) per le cessioni effettuate a seguito del trasferimento dei crediti inerenti al Finanziamento in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali, altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, aventi sede in paesi non sanzionati e non ad alto rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo, e che abbiano aderito alle presenti Condizioni Generali ai sensi del successivo Articolo 13 (Modalità di adesione alle Condizioni Generali), a condizione che delle suddette cessioni sia data comunicazione a SACE nel rapporto di cui all’Articolo 9.1(viii) (Impegni del Soggetto Finanziatore), nonché (ii) per le cessioni o dazioni in pegno dei crediti inerenti al Finanziamento in favore di Banche Centrali, della Banca Europea per gli Investimenti e di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., fermo restando l’obbligo del Soggetto Finanziatore di dare comunicazione a SACE delle suddette cessioni e dazioni in pegno nel rapporto di cui all’Articolo 9.1(viii) (Impegni del Soggetto Finanziatore). Resta inteso che nelle ipotesi di cessione o dazione in pegno dei suddetti crediti a Banche Centrali dell’Eurosistema, SACE non potrà avvalersi, nei confronti di queste ultime, del diritto di sollevare in sede di escussione le eccezioni previste dal successivo Articolo 6.3 (Escussione della Garanzia SACE) .7

Richiesta di finanziamento

- deve essere indicato se la società e/o le controllate a seconda del beneficiario del finanziamento hanno già usufruito dell’intervento di sostegno 8

[ ] l’Impresa Beneficiaria Controllante e le società del gruppo di appartenenza: non hanno ricevuto finanziamenti di cui al Decreto, articolo 1, comma 3;
[ ] l’Impresa Beneficiaria Controllante e/o una o più delle Imprese Beneficiarie Controllate hanno ricevuto finanziamenti di cui al Decreto, articolo 1, comma 3, esclusi i finanziamenti garantiti da SACE ai sensi di tale articolo, per un importo pari a [●];
[ ] ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata non ha ricevuto aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione “Deggendorf”);
[ ] ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata ha ricevuto aiuti di Stato dichiarati illegittimi e non ancora rimborsati (cd. dichiarazione “Deggendorf”) per un importo dovuto e non rimborsato, maggiorato degli interessi maturati fino alla data della presente richiesta, pari a [●];

- in ogni caso dovrà essere confermato il possesso dei requisiti per accedere alla misura sulla base di [ebitda], [oneri finanziari], [debito], [patrimonio netto], [perdite], essendo stata eliminata l’alternatività nella dichiarazione laddove il beneficiario fosse sottoposto a concordato con continuità, accordi di ristrutturazione ex art 182-bis LF o in caso di presentazione di piano attestato ex art 67 L.F.9

Ciascuna Impresa Beneficiaria Controllante e Impresa Beneficiaria Controllata non rientrava, alla data del 31 dicembre 2019, nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 20141620 e dichiara che i dati sulla base dei quali ha effettuato la valutazione di cui al citato Regolamento sono i seguenti: [ebitda], [oneri finanziari], [debito], [patrimonio netto], [perdite];

[ ] l’Impresa Beneficiaria, alla data del 29 febbraio 2020 (a) era stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) aveva stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182- bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) aveva presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

OVVERO IN CASO DI FINANZIAMENTO ANCHE ALLE CONTROLLATE

[ ] l’Impresa Beneficiaria Controllante e/o una o più delle Imprese Beneficiarie Controllate, alla data del 31 dicembre 2019 (a) era stata ammessa alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) aveva stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) aveva presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sul punto nel Manuale Operativo è precisato in ogni caso che “Tra le imprese non identificate come in difficoltà sono altresì incluse quelle che (a) sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, a condizione che (i) dalla data di presentazione della Richiesta di Finanziamento (a) non presentino esposizioni classificabili come esposizioni deteriorate e (b) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (ii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell’impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell’articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

- Certificazione antimafia: In caso di finanziamento richiesto da una impresa controllante per destinare in tutto o in parte i proventi a controllate l’autocertificazione antimafia va resa con riferimento a ciascuna controllante e controllata (non rileva più a tal fine il limite dei 5.000 dipendenti in Italia e la soglia di fatturato a 1,5 miliardi)

Richiesta di garanzia

- Le verifiche relativa al beneficiario vengono svolte con riferimento al 29 febbraio 2020

2. MANUALE OPERATIVO

- Dividendi:

Viene ribadito il principio che gli stessi che possano essere effettuati da parte delle società operative in favore della controllante a condizione che quest’ultima sia obbligata al rimborso integrale del finanziamento o direttamente o quale garante al 100% del Finanziamento SACE. Nello specifico si prevede che “Sarà inoltre ammessa la distribuzione dei dividendi infragruppo da parte delle società operative alla capogruppo nella misura in cui (i) la capogruppo sia debitrice o garante/coobbligato al 100% del finanziamento garantito da SACE, (ii) le operative siano possedute al 100% dalla capogruppo e (iii) la capogruppo non distribuisca dividendi.

- Modifiche successiva alla richiesta di garanzia:

Viene precisato che in caso di modifica delle condizioni dovrà procedersi con una nuova richiesta e relativa emissione di una nuova garanzia.

Non è ammesso modificare i dati comunicati una volta emessa la garanzia da parte di SACE. In caso di necessità di modifica dei dati sul finanziamento (a titolo esemplificativo durata, tasso, etc.) si dovrà annullare la precedente richiesta e procedere a caricarne una nuova per una nuova emissione

Non è ammesso modificare i dati comunicati una volta perfezionata la garanzia

Ai fini del monitoraggio periodico è previsto che entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla conclusione di ciascun trimestre solare, il soggetto finanziatore, direttamente dal portale Garanzia Italia, invierà a SACE il le informazioni contenute nel format allegato alle CG (“Modello di Rapporto Trimestrale e non più tramite PEC.

I membri del Financial Services Sector sono a disposizione per fornire chiarimenti e approfondimenti .
1 Nello specifico nella presente nota di sintesi (che non costituisce, né può essere in alcun modo intesa come se costituisse, un parere legale o un advise legale in considerazione del carattere generico e illustrativo) sono riportate le principali modifiche apportate alle Condizioni Generali emergenti dal confronto tra la Versione V 20201110 8.0 e la Versione V 20201230 9.0 e dai relativi manuali operativi pubblicati sul sito .  
2
 Si precisa che il rifinanziamento è relativo a rate per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa e a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal titolare o rappresentante legale, o altro soggetto munito dei necessari poteri, dell'Impresa Beneficiaria nella Richiesta di Finanziamento. 
3
 Cfr. art 2.1 C.G. 
4
 Cfr. art 9.1(iii) C.G. 
5
 Cfr art 2.2 C.G. 
6
 Cfr 9.1 (ii) C.G. 
7
 Cfr 3.4 C.G. 
8
 Cfr. (v) C.G. 
9
 Cfr (xvii) C.G. 

 

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