22 gennaio 2021

Lavoro: la Newsletter del 22 gennaio

Le novità della settimana in materia di lavoro
Giurisprudenza

Corte di Cassazione, 19 gennaio 2021 n. 835 - Accordo tra società e calciatore senza intervento del suo agente: sì al compenso per l’agente

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito al diritto di un agente di un calciatore di ricevere il proprio compenso anche in caso di accordo diretto tra l’atleta e la società.

Nel caso di specie, in data 7 febbraio 2012, un agente sportivo autorizzato aveva stipulato con un calciatore un contratto di agenzia di durata biennale. In data 21 gennaio 2013, il calciatore ha comunicato all’agente la revoca del mandato e, nello stesso mese, prima dello spirare del termine di preavviso, aveva concluso un nuovo contratto di prestazione sportiva con una nuova società.

Dunque, l’agente “rivendicava il diritto alla provvigione in forza di detto contratto, nella misura del 5% del corrispettivo annuo lordo maturato dal calciatore”.

Il Tribunale, in accoglimento della domanda dell’agente, condannava il calciatore “al pagamento della somma di euro 24.875,00 oltre interessi, corrispondente al 5% del corrispettivo annuo lordo maturato in forza del contratto con la - società sportiva - sino al febbraio 2014, e cioè limitatamente al periodo di durata originariamente pattuita del contratto di agenzia”. Successivamente, la corte d’appello riformava parzialmente la sentenza e “riduceva la condanna del - calciatore - a euro 11.250,00 oltre interessi”, condannando, di conseguenza, l’agente “alla restituzione della maggior somma già percepita”.

La Suprema Corte, in parziale riforma della precedente decisione, ha rammentato che “gli articoli 18, comma 2, e 21, comma 6, del regolamento agenti Figc, costituente atto di autonomia organizzativa contrattuale, vanno interpretati nel senso che all’agente sportivo è dovuto integralmente il compenso convenuto con il calciatore al momento del conferimento dell’incarico, anche nel caso in cui quest’ultimo stipuli un contratto di prestazione sportiva senza l’assistenza dell’agente o con l’assistenza di un agente diverso da quello incaricato, a meno che il calciatore non abbia revocato l’incarico, con lettera raccomandata ar, almeno trenta giorni prima della stipulazione del contratto, ed abbia depositato o inviato copia della comunicazione di revoca alla segreteria della commissione agenti. Ai sensi dell’articolo 17, comma 4, ultima parte, del regolamento agenti Figc, nel caso di nuovo contratto di prestazione sportiva del calciatore, che venga a sovrapporsi anche solo per alcune annualità ad un precedente contratto di prestazione sportiva, il calciatore è tenuto alla corresponsione integrale della provvigione spettante all’agente per il contratto precedente e, se questa è determinata in misura percentuale annua, fino alla sua natura e scadenza; mentre all’agente che ha negoziato il nuovo contratto, limitatamente alle annualità sovrapposte, la provvigione è dovuta solo sulla differenza fra il reddito lordo annuo previsto dal primo contratto e quello previsto nel contratto nuovo. L’agente sportivo di un calciatore il cui contratto sportivo termini prima della sua naturale scadenza per recesso anticipato della squadra di calcio, non ha diritto alla provvigione per la parte di contratto non eseguito, ai sensi dell’articolo 1748, quinto comma, Cc e dell’articolo 17, comma 8, del regolamento agenti Figc”.

Corte di Cassazione, 13 gennaio 2021 n. 434 - Demansionamento e mancato sfruttamento di tutte le “skills” del dipendente

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla violazione dell’art. 2103 cod. civ. per illegittimo uso dello ius variandi da parte del datore di lavoro in relazione a un dipendente che aveva agito nei confronti dell’azienda chiedendo di accertare il demansionamento nonché il comportamento mobbizzante di parte datoriale (il lavoratore aveva, conseguentemente risolto il rapporto di lavoro). La Suprema Corte è arrivata a concludere che un continuo mutamento delle mansioni, laddove impedisce al dipendente di sfruttare tutte le sue competenze lavorative, integra una ipotesi di demansionamento.

In particolare, nella fase di merito veniva confermata la violazione delle disposizioni di cui all’art. 2103 cod. civ., e veniva riconosciuto il risarcimento del danno (quantificato in appello nella misura totale del 50% con riguardo alla media delle retribuzioni percepite dall’inizio alla fine del rapporto di lavoro).

In particolare, il giudice di secondo grado rilevava che “le mansioni affidate al lavoratore non erano affatto equivalenti a quelle concordate all’atto dell’assunzione” e, a causa delle numerose modifiche delle mansioni assegnate al lavoratore, questi non aveva mai potuto mettere in pratica la sua specifica competenza di responsabile del controllo di gestione e “si era dovuto confrontare con compiti disparati estranei alla sua professionalità e rispetto ai quali non gli era mai stata offerta una specifica formazione”.

Il datore di lavoro presentava ricorso dinnanzi per la cassazione della decisione presa in sede di gravame, per violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ., ritenendo che le modifiche di mansioni costituissero un corretto esercizio del proprio ius variandi.

Nel rigettare il ricorso del datore di lavoro, la Suprema Corte ha affermato che la corte d’appello aveva correttamente valutato e preso in considerazione “la possibilità che il lavoratore si sia potuto giovare della pluralità di compiti assegnati conseguendone un arricchimento della sua professionalità”, ma dalla situazione emergente dalle risultanze probatorie “ha invece accertato che alle continue modifiche era conseguita invece una dispersione della sua professionalità specifica mai realmente messa a frutto. Un depauperamento delle sue competenze espressione del sostanziale demansionamento attuato in suo danno”.

Come conseguenza, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ribadendo altresì l’ormai pacifico principio dell’onere della prova in capo al datore di lavoro in caso di demansionamento: “quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell’obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2103 c.c., è su quest’ultimo che incombe l’onere di provare l’esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali”.

Prassi

Inps: COVID-19 - Messaggio del 15 gennaio 2021, n. 171 - Lavoratori fragili e in quarantena: le novità sulla malattia

L’INPS fornisce indicazioni sulle novità relative ai lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e a i lavoratori c.d. fragili (novità introdotte dall’articolo 1 della legge di bilancio 2021, L. 30 dicembre 2020, n. 178).

In primo luogo, l’Istituto ricorda che queste misure riguardano la sola categoria dei lavoratori dipendenti e non si applicano ai lavoratori iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

In particolare, per quanto riguarda i lavoratori del settore privato sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dal 1° gennaio 2021 è stato eliminato l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare, che invece era previsto durante il 2020.

Per quanto riguarda i lavoratori c.d. fragili, pubblici e privati, sono stati introdotti:

a) un nuovo periodo di tutela, con decorrenza dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021. Resta dunque confermata per l’anno 2020 la possibilità di riconoscere la tutela per i periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020 (si v. messaggio INPS n. 4157 del 9 novembre 2020);

b) la proroga fino al 28 febbraio 2021 dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dalla contrattazione collettiva, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Ministero del Lavoro: COVID-19 - Indicazioni relative all'accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale

Il Decreto del 15 dicembre 2020, pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2021 (n. 10), prevede le modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, in relazione all’evento della pandemia da COVID-19.

Per l'anno 2020 e, in ogni caso fino al termine dell'emergenza epidemiologica, ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale conseguente all'evento improvviso ed imprevisto della pandemia da COVID-19, l’istanza di accesso al trattamento di integrazione salariale sarà valutata “ferma restando la salvaguardia occupazionale, anche in assenza del piano di risanamento di cui alla lettera c) dell'art. 2 del medesimo decreto ministeriale n. 94033 del 2016 e con sospensioni anche in deroga al limite di cui all'art. 22, comma 4, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all'attività produttiva”.

INPS - Messaggio del 13 gennaio 2021 (n. 102): ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali: la prima rata dell’ulteriore 50% si può versare validamente entro il 31 gennaio 2021 senza incorrere in sanzioni ed interessi

L’INPS fornisce indicazioni operative per il versamento del restante 50% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo.

Precedentemente, il messaggio INPS n. 3274 del 9 settembre 2020 aveva illustrato le modalità con cui è stato possibile effettuare la prima metà dei versamenti, attraverso il pagamento dell’importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione in un’unica soluzione o, alternativamente, mediante una rateizzazione, senza alcun aggravio di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, e le successive da pagare entro il giorno 16 di ciascun mese successivo (ottobre, novembre, dicembre). Tale messaggio rimandava quindi ad una successiva comunicazione, quella in commento, per le istruzioni operative relative al pagamento della seconda metà degli importi dovuti.

Nello specifico, secondo il suddetto messaggio , le istruzioni operative per il saldo della seconda metà dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti si rivolgono a: aziende con dipendenti; artigiani e commercianti; committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; aziende agricole assuntrici di manodopera; aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.

Il messaggio specifica che, a causa delle difficoltà scaturenti dal perdurare della situazione emergenziale, il versamento della prima rata del restante 50%, la cui scadenza era inizialmente prevista per il 16 gennaio 2021, sarà in ogni caso considerato valido, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuato entro il 31 gennaio 2021.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dalla rateizzazione e su quanto residua saranno dovuti interessi legali a partire dal 16 settembre 2020.

INPS: COVID-19 - Bonus baby-sitting: per la fruizione del bonus, le prestazioni devono essere comunicate entro il 28 febbraio

L’INPSha fornito le indicazioni operative per la fruizione del bonus baby-sitting, specificando che le prestazioni potranno essere comunicate dal genitore beneficiario, tramite il servizio online dedicato alle prestazioni occasionali, entro il 28 febbraio 2021.

Per poter ottenere il pagamento del bonus, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it. All’atto della registrazione, dovranno essere fornite le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti contributivi connessi. In particolare, va prestata particolare attenzione ai campi relativi alle modalità di pagamento delle prestazioni, poiché l’INPS è esente da qualsiasi responsabilità nel caso di erronea indicazione dell’IBAN.

Il genitore beneficiario, quindi, dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (SMS, indirizzo e-mail o PEC). L’appropriazione del bonus consentirà al beneficiario di visualizzare nel “portafoglio elettronico” l’importo concessogli e di disporne per la remunerazione delle prestazioni lavorative, tramite Libretto Famiglia.


Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Nicola Di Iorio  e Dott.ssa Davide Maria Testa.

Per visionare i numeri precedenti della newsletter, si prega di cliccare qui.

Buona lettura e buon weekend dal Team di DLA Piper!

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