25 febbraio 2021

Newsletter Antitrust Bites – Febbraio 2021

Diritti di copia privata: l’AGCM avvia un procedimento per indagare una possibile intesa restrittiva della concorrenza

Con provvedimento del 2 febbraio 2021, l’AGCM ha avviato un procedimento nei confronti delle principali imprese e associazioni attive nella gestione dei compensi di copia privata (CCP) relativi al settore video per accertare l’esistenza di una possibile violazione dell’articolo 101 del TFUE.

Alla base del procedimento l’ipotesi che le predette imprese e associazioni, attraverso una serie di accordi, ostacolerebbero l’ingresso di soggetti concorrenti (ed in particolare le collecting) nel mercato della gestione di CCP relativi al settore video e la libertà degli aventi diritto di scegliere il soggetto cui demandare la gestione del CCP video e le modalità della gestione.

Il procedimento è stato avviato a fronte di una duplice segnalazione, presentata da una collecting e da una società di produzione di opere audiovisive per la TV e dovrà concludersi entro il 31 marzo 2022.

È consentito l’intervento volontario nel procedimento di soggetti interessati che ne facciano motivata richiesta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento (24 marzo 2021).

L’AGCM irroga una sanzione pari ad EUR7 milioni nei confronti di Facebook per inottemperanza alla diffida del 2018 per pratiche commerciali scorrette

Con provvedimento pubblicato lo scorso 17 febbraio 2021, l’AGCM ha chiuso il procedimento IP330, irrogando a Facebook Ireland Ltd. e Facebook Inc. una sanzione pari ad EUR7 milioni per non aver ottemperato a quanto prescritto nel provvedimento sanzionatorio emesso nei loro confronti dall’Autorità nel novembre 2018.

In particolare, con il provvedimento del 2018 l’Autorità aveva sanzionato le due società per (i) aver indotto ingannevolmente gli utenti a registrarsi sulla piattaforma Facebook non informandoli – al momento della creazione dell’account – in maniera adeguata ed immediata dell’attività di raccolta dei dati per scopi commerciali e delle finalità remunerative del servizio, enfatizzandone al contrario la gratuità; nonché (ii) per aver posto in essere una pratica qualificata dall’Autorità quale aggressiva, avendo Facebook esercitato un indebito condizionamento sui propri utenti registrati a causa della trasmissione senza consenso dei loro dati a soggetti terzi per scopi commerciali. A parere dell’Autorità, Facebook avrebbe messo in atto un meccanismo di preselezione del più ampio consenso tale per cui ogni volta che gli utenti avessero deciso di limitare il loro consenso si sarebbero trovati di fronte a restrizioni significative sull’uso del social network in modo da essere indotti a mantenere le scelte preselezionate. In quell’occasione, oltre alla sanzione di EUR5 milioni, l’AGCM aveva imposto alle due società di pubblicare una dichiarazione di rettifica sulla homepage del sito internet aziendale per l’Italia, sull’app Facebook e sulla pagina personale di ciascun utente italiano registrato.

Nel corso dell’istruttoria appena conclusa, l’AGCM ha accertato, da un lato, che Facebook Ireland Ltd. e Facebook Inc. non hanno provveduto alla pubblicazione della dichiarazione rettificativa sui loro canali e, dall’altro, che le due società, nonostante abbiano eliminato il claim di gratuità del servizio presente al momento della registrazione dell’account, non hanno adottato alcuna misura volta ad informare adeguatamente e immediatamente il consumatore dell’utilizzo dei propri dati a fini commerciali.

L’Autorità ha pertanto provveduto ad irrogare a Facebook Ireland Ltd. e Facebook Inc. una sanzione pari ad EUR7 milioni: EUR5 milioni in relazione alla mancata cessazione della pratica commerciale scorretta tuttora in corso ed i restanti EUR2 milioni con riferimento alla mancata pubblicazione della dichiarazione rettificativa.

La Commissione europea ha pubblicato un Working paper in materia di Dual Role Agents

Lo scorso 5 febbraio 2021, la Commissione europea ha pubblicato, nell’ambito del processo di revisione del Regolamento 330/2010, un documento di lavoro (Working paper) relativo alla possibilità di applicare l’articolo 101(1) TFUE nel contesto degli accordi tra fornitori e distributori che operano allo stesso tempo come agenti per la vendita di prodotti dello stesso fornitore, i c.d. dual role agents.

Secondo quanto si legge nel documento di lavoro, al fine di valutare se un accordo di agenzia possa rientrare o meno nel campo di applicazione dell’articolo 101(1) del TFUE nei casi in cui l’agente eserciti un doppio ruolo all’interno dello stesso mercato del prodotto, è fondamentale riuscire ad identificare quali siano le attività coperte dal contratto di agenzia ed i rischi ad esse associati. In particolare la Commissione chiarisce che, nei rapporti tra fornitore e dual role agent, l’accordo di agenzia non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 101(1) TFUE solamente qualora (i) il contratto di agenzia sia stato stipulato dall’agente in piena libertà (ossia in assenza di costrizioni da parte del fornitore che potrebbero consistere nelle minacce di terminare il rapporto di distribuzione indipendente o di peggiorarne i termini); e (ii) tutti i rischi specifici relativi alla vendita dei beni oggetto dell’accordo di agenzia siano sostenuti dal fornitore.

La Commissione specifica che i costi pertinenti all’attività di agente debbono essere interamente coperti dal fornitore in modo tale che l’agente non sostenga alcun tipo di rischio finanziario o commerciale. Con riferimento ai rimborsi fissati in somma forfettaria o in percentuale fissa la Commissione invita i fornitori ad adattare le somme o le percentuali alle possibili variazioni dei costi esistenti tra agenti operanti in Stati membri diversi o con modelli commerciali differenti. La Commissione esorta altresì i fornitori a tenere in considerazione il fatto che gli agenti potrebbero incorrere in costi rilevanti anche qualora non effettuino vendite per un determinato lasso di tempo: i fornitori dovrebbero allora calcolare tali costi e provvedere al rimborso degli stessi.

La Commissione europea sul mercato online dei videogiochi: società editrici sanzionate per accertamento di pratiche di “geo-blocking”

A gennaio 2021, a seguito di un’istruttoria iniziata nel 2017, la Commissione europea ha irrogato a Valve (società detentrice della piattaforma Steam) e ad altre 5 società una sanzione di 7,8 milioni di euro per violazione delle norme antitrust europee e, in particolare, per aver dato attuazione a pratiche cd di “geo-blocking”.

Le indagini della Commissione hanno, infatti, rivelato diverse attività di Valve e dei 5 editori volte a limitare le vendite transfrontaliere di diversi generi di videogiochi per PC sulla base della posizione geografica degli utenti all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE). In particolare, l’indagine della Commissione ha fatto emergere:

  • la conclusione di accordi bilaterali e/o pratiche concordate tra le società, dirette ad impedire l’attivazione di alcuni videogiochi per PC al di fuori di un numero limitato di Paesi (Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria, Romania, Slovacchia, Estonia, Lettonia e Lituania) in risposta alle c.d. “vendite passive”, ossia alle richieste non sollecitate di acquisto da parte dei consumatori;
  • l’attuazione di pratiche di “geo-blocking” mediante accordi di licenza e distribuzione conclusi bilateralmente tra quattro dei cinque editori di videogiochi per PC e alcuni dei loro rispettivi distributori di videogiochi per PC nel SEE (diversi da Valve) che prevedevano clausole volte a limitare le vendite transfrontaliere passive dei videogiochi all’interno del SEE.

La Commissione ha, dunque, concluso che le suddette pratiche negavano ai giocatori i benefici derivanti dal mercato unico digitale europeo, in violazione delle norme previste dal Regolamento UE 2018/302 che assicurano il diritto dei consumatori di fare acquisiti tra i diversi Stati membri per beneficiare dell’offerta più vantaggiosa.

Le pratiche commerciali scorrette nel mercato digitale: lo screening online rivela la diffusione del “greenwashing” da parte delle imprese

Il 1° Febbraio 2021 sono stati pubblicati i risultati dell’indagine annuale svolta dalla Commissione europea attraverso la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC), per individuare eventuali violazioni del diritto UE in materia di tutela dei consumatori nei mercati digitali.

L’indagine ha rilevato l’incremento di pratiche di c.d. “greenwashing” sleali da parte di imprese, ossia la diffusione di informazioni false o ingannevoli attraverso cui si dichiara un impegno al rispetto ambientale superiore rispetto a quello effettivamente perseguito.

Le verifiche condotte dalla Commissione europea, insieme alle Autorità nazionali competenti, hanno interessato, in modo simultaneo, diversi siti web in vari settori economici, quali quello dell’abbigliamento, della cosmesi e degli elettrodomestici.

Sono state esaminate circa 350 claim, apparentemente dubbi, che hanno poi rivelato alcune importanti lacune, come ad es.:

  • il professionista non aveva ben informato il consumatore al fine della valutazione della veridicità dell’affermazione;
  • nel 37% dei casi, le affermazioni contenevano indicazioni generiche o poco precise, come ad esempio “sostenibile” o “ rispettoso dell’ambiente”, inducendo il consumatore a pensare che quel determinato prodotto avesse un impatto zero sull’ambiente;
  • nel 59% dei casi, le informazioni fornite dal professionista non erano facilmente accessibili.

I risultati dell'indagine confluiranno nella valutazione d'impatto che sarà redatta per la nuova proposta legislativa volta a dotare i consumatori dei mezzi per la transizione verde, annunciata nella nuova agenda per i consumatori.

Alla luce di quanto rilevato nell’indagine stessa, le Autorità nazionali competenti potranno verificare se le condotte possano configurare pratiche commerciali scorrette a norma della relativa disciplina di derivazione UE.

A livello italiano, il contrasto alle pratiche di “greenwashing” costituisce già da anni un importante filone di intervento dell’AGCM, che ha condotto procedimenti, tra gli altri, su claims relativi prodotti di largo consumo, in particolare nei settori food & beverage e personal care, carburanti, automobili.

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