
25 marzo 2021
Antitrust Bites – Newsletter
Marzo 2021Esautoramento delle autorità nazionali garanti della concorrenza dalla loro competenza ad opera della Commissione europea e principio del ne bis in idem: chiarimenti della Corte di Giustizia
Con sentenza del 25 febbraio 2021, la Corte di Giustizia si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale proposto dalla Corte Suprema della Repubblica Slovacca a fronte di dubbi sorti in merito alla compatibilità di due provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti di Slovak Telekom per abuso di posizione dominante da margin squeeze dall’Autorità garante della concorrenza slovacca prima e dalla Commissione poi con i principi di esautoramento delle autorità nazionali garanti della concorrenza dalla loro competenza ad opera della Commissione europea (art. 11.6 Regolamento 1/2003) e di ne bis in idem.
Rispondendo alla prima questione pregiudiziale, la Corte ha chiarito che il principio in base al quale le Autorità garanti della concorrenza degli Stati Membri perdono la loro competenza ad applicare le disposizioni del TFUE relative alla concorrenza allorché la Commissione avvii un procedimento per adottare una decisione che accerta una violazione antitrust (art. 11.6 Regolamento 1/2003), trova applicazione soltanto laddove le condotte asseritamente anticoncorrenziali coincidano e riguardino il medesimo arco temporale e gli stessi mercati di prodotto e geografici.
Interrogata anche sulla portata del principio del ne bis in idem, la Corte di Giustizia ha chiarito che esso non trova applicazione quando la Commissione e le Autorità nazionali, in via separata e autonoma, conducono procedimenti per violazioni degli artt. 101 o 102 TFUE riguardanti mercati geografici o di prodotto distinti o quando un’Autorità nazionale è privata della sua competenza in applicazione dell’art. 11.6 del Regolamento n. 1/2003.
La Commissione europea apre un procedimento antitrust nel mercato wholesale greco dell’elettricità
Il 17 marzo 2021 la Commissione europea ha aperto un procedimento antitrust al fine di verificare il possibile comportamento abusivo nel mercato wholesale greco dell’elettricità da parte del maggiore fornitore a livello wholesale e retail in Grecia – Public Power Corporation (PPC).
Secondo quanto riportato nel Comunicato Stampa della Commissione, PPC – la cui maggioranza del capitale sociale è detenuta dallo Stato greco – è proprietario di tutti gli impianti idroelettrici e a carbone per la produzione di energia elettrica in Grecia, oltre ad alcuni impianti a gas e ad energia rinnovabile. PPC è anche attivo nella fornitura di energia elettrica a livello retail dove la sua quota rappresenta circa due terzi del mercato nel suo complesso.
L’ipotesi della Commissione è che PPC abbia abusato della propria posizione dominante nei mercati wholesale e retail greci per la fornitura di energia elettrica in violazione dell’art. 102 TFUE, realizzando una strategia escludente consistente nella formulazione di offerte predatorie per la fornitura di energia elettrica suscettibili di ostacolare la possibilità dei suoi concorrenti di competere nel mercato wholesale e nei mercati collegati. Secondo la Commissione, il comportamento di PPC potrebbe aver distorto la concorrenza e rallentato gli investimenti in fonti di energia rinnovabili.
Controllo delle concentrazioni nel settore farmaceutico: il Multilateral Working Group delle Autorità della concorrenza
Lo scorso 16 marzo la Commissione europea ha annunciato di aver costituito un gruppo di lavoro multilaterale (Multilateral Working Group) con alcune tra le principali Autorità della concorrenza extra europee (Federal Trade Commission, Canadian Competition Bureau, UK Competition and Markets Authority, U.S. Department of Justice e tre Uffici di Procuratori Generali) allo scopo di condividere le “best practices” in materia di controllo delle concentrazioni nel settore farmaceutico.
L’obiettivo è di mettere a fattor comune l’esperienza delle Autorità allo scopo di individuare misure concrete e perseguibili per aggiornare il processo di analisi delle concentrazioni nel settore farmaceutico e rendere il loro controllo sempre più efficace, a beneficio dei consumatori.
La Commissione osserva che il numero di concentrazioni nel settore farmaceutico è cresciuto negli ultimi anni, ed è necessario adottare strumenti capaci di individuare quelle concentrazioni che potrebbero provocare un aumento dei prezzi dei farmaci, una minore innovazione o condotte anticoncorrenziali.
Il salvataggio di Banca Tercas: la Corte di Giustizia conferma che non si tratta di aiuti di stato
Con sentenza del 2 marzo 2021, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha confermato la sentenza del Tribunale Ue che aveva escluso la natura di aiuti di stato delle misure adottate nel 2014 dal Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD), consorzio di diritto privato tra banche di tipo mutualistico, a sostegno di Banca Tercas.
L’intervento che la Commissione, con decisione del 2015, aveva giudicato integrare un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, consisteva nella copertura del deficit patrimoniale di Banca Tercas in amministrazione straordinaria, attuato da FITD su autorizzazione della Banca d’Italia.
La sentenza del Tribunale impugnata dalla Commissione aveva accolto il ricorso proposto da FITD, con l’intervento a sostegno della Banca d’Italia e annullato la decisione, ritenendo che la Commissione non avesse sufficientemente dimostrato il soddisfacimento della prima delle condizioni previste dall’art. 107 par. 1 TFUE, ossia che l’aiuto fosse concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali.
Con la recente sentenza, la Corte ha riconosciuto la corretta applicazione da parte del Tribunale dei principi dettati dalla giurisprudenza in materia, secondo cui gli indizi atti a dimostrare l’imputabilità di una misura di aiuto derivano necessariamente dalle circostanze del caso e dal contesto nel quale tale misura è stata attuata: nel caso di specie, in cui i fondi erano stati erogati da un ente privato, la Commissione era tenuta a presentare “indizi sufficienti” a stabilire che la misura di aiuto in questione era stata adottata sotto l’influenza o il controllo effettivo delle autorità pubbliche. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, non era stato imposto dal Tribunale un onere della prova più gravoso relativamente all’imputabilità di un vantaggio allo Stato, per il solo motivo che il FITD è un ente privato.
Corte di Giustizia: Barcellona, Real Madrid, Osasuna e Athletic Bilbao beneficiari di aiuti di stato vietati
La Corte di giustizia dell’Unione Europea con sentenza del 4 marzo ha annullato la decisione del Tribunale del 2019 e ha qualificato come aiuto di stato, in violazione dell’art. 107 TFUE, il regime fiscale agevolato del quale avevano usufruito quattro club calcistici professionistici spagnoli, ossia Barcellona, Real Madrid, Osasuna e Athletic Bilbao.
Una legge del 1990 obbligava tutti i club sportivi professionistici spagnoli a trasformarsi in società sportive per azioni, ad eccezione di quelli che avessero realizzato un risultato di bilancio positivo negli esercizi precedenti l’adozione di tale legge.
I quattro club calcistici – che rientravano all’epoca nell’ambito di applicazione dell’eccezione – avevano optato per continuare ad operare in forma di persone giuridiche senza scopo di lucro, beneficiando di un’aliquota più bassa sui propri redditi rispetto a quella prevista per le società sportive per azioni.
Nessun altro club era stato in seguito ammesso a beneficiare del trattamento agevolato.
La Commissione, con una decisione del 2016, aveva in sostanza ritenuto che la normativa del 1990 conferisse ai club calcistici un “vantaggio” selettivo vietato, in quanto sebbene i quattro club fossero considerati enti senza scopo di lucro, essi svolgevano attività professionistiche a scopo di lucro in regime di concorrenza con gli altri club calcistici professionistici nazionali ed europei.
La Corte di Giustizia, ribaltando la decisione precedente del Tribunale e decidendo su questioni relative all’onere probatorio, ha confermato l’approccio della Commissione.