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31 marzo 2021

Aiuti di Stato alla luce delle novità introdotte dal Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (DL Sostegni)

La Comunicazione della Commissione UE del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 (meglio nota come Temporary Framework o Quadro temporaneo) ha previsto che gli Stati membri possano intervenire in soccorso delle imprese in difficoltà con Aiuti di Stato di diversa natura al fine di mitigare i negativi effetti sull’economia reale causati dalla crisi pandemica.

In aderenza al Quadro temporaneo il legislatore nazionale ha introdotto, in diversi momenti, misure di varia natura. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, ai crediti di imposta sui canoni di locazione, ai contributi a fondo perduto o, ancora, alle garanzie concesse dallo Stato su finanziamenti o alla cancellazione della prima rata dell’acconto e del saldo IRAP. Tali aiuti, in larga parte, sono stati ricompresi nell’ambito dei c.d. “Aiuti di importo limitato” (sez. 3.1 del Quadro temporaneo). Tali aiuti potevano inizialmente raggiungere l’importo massimo di Euro 800.000 per impresa, un valore decisamente contenuto che esponeva le società beneficiarie ad un concreto rischio di “splafonamento”. Ciò anche alla luce della recente interpretazione di “impresa beneficiaria”, che deve essere intesa come “impresa unica”, i.e. il gruppo societario, definizione contenuta nella disciplina europea sugli aiuti di Stato “de minimis”.

Con il DL Sostegni (Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41) sono state introdotte alcune novità, volte a disciplinare le condizioni per fruire di talune misure di aiuto ascrivibili alla sez. 3.1 (Aiuti di importo limitato) e ad innalzarne il limite massimo.

L’intervento normativo è poi finalizzato a consentire alle imprese di fruire degli ulteriori aiuti contemplati alla Sezione 3.12 del Quadro Temporaneo (sino ad oggi non utilizzata dall’Italia), ove ne ricorrano i presupposti. Si tratta ovviamente di una previsione di assoluto interesse soprattutto quando i massimali previsti dalla Sezione 3.1 risultano insufficienti.

In particolare, in base alle novità introdotte dal DL Sostegni, ogni “Impresa beneficiaria” potrà:

  1. fruire degli aiuti di Stato previsti dalla sez. 3.1 sino ad un massimo di Euro 1.800.000, nel periodo intercorrente tra il 1° marzo 2020 (NdA: la relazione illustrativa al DL riporta quale data iniziale, diversamente da quanto indicato dal Quadro temporaneo, il 1° febbraio 2020) ed il 31 dicembre 2021 (tale importo è di 275.000 euro per il settore della pesca e dell’acquacoltura e 225.000 euro per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli);

  2. avvalersi, ricorrendone le condizioni, anche degli aiuti di Stato di cui alla sezione 3.12 della stessa Comunicazione, che prevedono invece un massimale di 10 milioni di euro per impresa nel periodo 1° marzo 2020 – 31 dicembre 2021; come specificato dal paragrafo 87 della Comunicazione per accedere a tali ulteriori aiuti, cumulabili con gli 1,8 milioni supra, è necessario che l’impresa beneficiaria abbia subito una perdita di fatturato di almeno 30 per cento rispetto ad un periodo di riferimento dell’anno 2019 (sul punto v. infra) e che la compensazione non superi il 70 per cento (90 per cento, per le piccole imprese) dei costi fissi non coperti da ricavi, ovvero delle perdite.

In particolare, in base a quanto previsto dall’art. 1 del DL Sostegni e dai chiarimenti forniti dalla relazione illustrativa, le imprese beneficiarie che non trovino capienza negli aiuti di cui alla sez. 3.1, possono – mediante autocertificazione e previa verifica dei requisiti – richiedere la riqualificazione delle seguenti agevolazioni in aiuti di cui alla sez. 3.12:

  1. l’art. 24 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020) - Cancellazione del versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata dell’acconto 2020;

  2. l’art. 25 del decreto Rilancio, gli artt. 1, 1-bis, 1-ter del decreto Ristori (D.L. 137/2020), l’art. 2 del decreto Natale (D.L. 172/2020) e i commi da 1 a 9 dell’art. 1 dello stesso decreto Sostegni -> Contributi a fondo perduto;

  3. l’art. 28 del decreto Rilancio, gli artt. 8 e 8-bis del decreto Ristori e l’articolo 2-bis del decreto Natale -> Credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;

  4. l’art. 120 del decreto Rilancio -> Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;

  5. l’art. 129-bis del decreto Rilancio -> Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia;

  6. l’art. 177 del decreto Rilancio, i commi 1 e 3 dell’art. 78 del decreto Agosto (D.L. 104/2020), gli artt. 9, 9-bis, 9-ter, comma 1 del decreto Ristori, l’art. 1, commi da 599 a 602 della legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) -> Esenzioni dall’IMU.

Manca ancora il decreto attuativo attraverso il quale verranno stabilite le modalità attuazione dell’art. 1 ai fini della verifica dei limiti e delle condizioni previste dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.

L’intervento è evidentemente volto ad incrementare il plafond di accesso agli aiuti di Stato (seppur limitatamente ad alcuni specifici interventi – v. sopra) a favore dei gruppi di grandi dimensioni.

In base a quanto previsto dall’art. 1, c. 17, DL Sostegni, deve applicarsi il concetto di impresa unica (i.e. gruppo di imprese) talché è possibile che il legislatore – ai fini della verifica dei requisiti di cui alla sez. 3.12, abbia voluto intendere un controllo (perdita di fatturato superiore al 30%) a livello di gruppo (e non a livello di singola entity).

Relativamente al periodo di riferimento, invece, in assenza di ulteriori chiarimenti (il DL fa un mero rimando al Quadro temporaneo senza nulla aggiungere), non è possibile determinare quale periodo verrà individuato al fine della verifica della perdita di fatturato. Invero, trattandosi di un periodo di copertura generale assai ampio (marzo 2020 – dicembre 2021) è possibile che tale verifica sia necessaria con riferimento ad un primo periodo (marzo 2020 – dicembre 2020) e, successivamente in relazione all’anno solare 2021 (doppio controllo), comparati con gli analoghi periodi (marzo-dicembre e gennaio-dicembre) dell’anno 2019.

Gli aiuti previsti dalla sez. 3.12, inoltre, saranno limitati quantitativamente nei limiti del 70% dei costi fissi non coperti (90% per le microimprese). In base a quanto indicato dal Quadro temporaneo, i costi fissi sono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione, mentre i costi variabili sono sostenuti in funzione del livello di produzione. Più in generale, sempre secondo la Commissione UE, le perdite subite dalle imprese beneficiarie in base al loro conto profitti e perdite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Sul punto sarà sicuramente necessario un chiarimento, specificando se e quali perdite (i.e. tutte le perdite ovvero quelle generate limitatamente dai costi fissi) potranno essere prese come base per la determinazione dell’aiuto massimo complessivo e, ancora, se tale verifica quantitativa sarà da effettuarsi a livello di “Impresa unica” ovvero a livello di singola entity del gruppo.

Inoltre, sempre in base alle indicazioni fornite dalla Commissione UE, i costi fissi devono essere intesi come quei costi non coperti da utili (vale a dire entrate meno costi variabili) e non coperti da altre fonti (quali assicurazioni, misure aiuto temporanee e contemplate da altre sezioni del Quadro temporaneo o, ancora, sostenuti da altre fonti). Tale chiarimento potrebbe in qualche misura ridurre l’appeal degli aiuti complessivamente fruibili: si pensi ad esempio a perdite generate da costi fissi relativi a canoni di locazione immobiliare coperti da aiuti (tax credit locazioni) di cui alla sezione 3.1; tali importi dovranno essere scomputati dalla perdita realizzata e, conseguentemente, il limite massimo degli aiuti fruibili, ridotto.

Un ulteriore problema derivante dalla (complessa) determinazione e qualificazione degli aiuti di cui alla sez. 3.12 è legata all’attribuzione degli stessi all’interno del gruppo. Se è vero che nell’ambito degli aiuti deve obbligatoriamente farsi riferimento al concetto di “impresa unica” (a livello di quantificazione degli aiuti massimi e di verifica dei requisiti di accesso), nella (successiva) fase di attribuzione dell’aiuto alle società facenti parte del gruppo è possibile incorrere in situazioni in relazione alle quali si renderà certamente necessario un chiarimento. Ci si riferisce, in particolare, a tutte quelle situazioni ove le controllate – pur facenti parte di una impresa unica che rispetti i requisiti di cui sopra (e.g. perdita complessiva superiore al 30%) – autonomamente considerate risultino invece al di fuori dei limiti quantitativi indicati dal Quadro temporaneo. In tal scenario, il gruppo si potrebbe veder costretto (prudenzialmente) ad effettuare un secondo livello di controlli per assegnare gli aiuti di cui alla sez. 3.12 alle sole società che – prese autonomamente – rispettano i limiti ed i requisiti previsti.

V’è infine da considerare l’ulteriore complicazione derivante dalle (variegate) composizioni societarie (e i correlati profili di responsabilità) che tipicamente caratterizzano i grandi gruppi di imprese: in presenza di soci di minoranza, le società capofila dovranno attentamente verificare quanti e quali aiuti attribuire alle controllate in modo da non limitare e/o comprimere i diritti di partecipazione dei soci minori, onde evitare il rischio di eventuali azioni di responsabilità da parte di quest’ultimi.

Tutto quanto sopra con i primi eventuali ravvedimenti in scadenza il 30 aprile.

Siamo a disposizione per approfondimenti.

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