
28 aprile 2021
Antitrust Bites - Newsletter
Aprile 2021Nuove linee guida della Commissione europea sul meccanismo di rinvio di cui all’art. 22 EUMR in materia di controllo delle concentrazioni
All’esito di una consultazione pubblica in materia di controllo delle concentrazioni, lo scorso 26 marzo la Commissione europea ha adottato nuove Linee Guida sull’applicazione del meccanismo di rinvio per l’esame delle concentrazioni di cui all’articolo 22 del Regolamento (UE) n. 139/2004 (EUMR).
La Commissione europea ha in particolare esaminato il periodo dal 2016 ad oggi al fine di verificare l’effettività, l’efficienza, la rilevanza e la coerenza degli aspetti procedurali e giurisdizionali del controllo delle concentrazioni UE. La Commissione ha nello specifico valutato l’efficacia delle soglie dettate dall’EUMR basate sul fatturato delle imprese coinvolte nelle operazioni per l’individuazione delle concentrazioni soggette all’obbligo di notifica preventiva alla Commissione, nonché del meccanismo di rinvio previsto dall’art. 22 EUMR.
Dall’analisi condotta dalla Commissione è emerso che, sebbene queste soglie abbiano efficacemente permesso di intercettare le concentrazioni con un impatto significativo sulla concorrenza nel mercato interno dell’UE, un certo numero di operazioni transfrontaliere con effetti potenzialmente rilevanti dal punto di vista della concorrenza, afferenti specialmente al settore digitale e farmaceutico, sono sfuggite all’esame sia della Commissione che degli Stati membri.
Pertanto, con l’adozione delle nuove Linee Guida la Commissione ha ravvisato la necessità di incentivare gli Stati membri ad effettuare il rinvio di cui all’art. 22 EUMR anche a fronte di concentrazioni che non soddisfano le soglie di notifica né nazionali né comunitarie. Ciò con specifico riferimento ad operazioni aventi ad oggetto (i) start-up o nuovi operatori con un importante potenziale competitivo ma che non generino ancora un fatturato significativo; (ii) imprese innovatrici o che stiano conducendo ricerche di potenziale rilievo; (iii) imprese con potere concorrenziale attuale o potenziale significativo; (iv) imprese con accesso ad asset rilevanti per la concorrenza; e (v) imprese fornitrici di prodotti o servizi chiave per altre industrie.
Una volta ricevuto il rinvio, la Commissione valuterà, da un lato, se l’operazione è effettivamente in grado di influenzare in maniera significativa la struttura degli scambi tra gli Stati membri e, dall’altro, se esiste un rischio reale che l’operazione abbia un impatto negativo e significativo sulla concorrenza in uno o più Stati membri.
Dal punto di vista procedurale, il rinvio di cui all’art. 22 EUMR deve essere effettuato entro sei mesi dalla conclusione dell’operazione. Tuttavia, le Linee Guida precisano che, in situazioni eccezionali, “un rinvio tardivo potrebbe anche essere considerato appropriato, sulla base della portata dei potenziali problemi di concorrenza e del potenziale effetto pregiudizievole [dell’operazione] sui consumatori”.
Legge annuale per la concorrenza: le proposte dell’AGCM di modifica alla Legge n. 287/90 e ai poteri dell’Autorità
Il 23 marzo 2021 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha inviato al Governo le sue proposte in merito alla legge annuale per la concorrenza contemplandovi, inter alia, proposte di modifica alla legge n. 287/1990 e ai poteri dell’Autorità (par. VII della segnalazione).
L’Autorità propone ed auspica in particolare:
– una serie di modifiche alle norme in materia di controllo delle operazioni di concentrazione, tra cui l’introduzione dell’obbligo di notifica su richiesta dell’Autorità anche per operazioni sotto-soglia che appaiono connotate da profili di rilevanza sul piano concorrenziale e l’estensione a 90 giorni del termine – attualmente pari a 45 giorni – previsto per la conclusione dell’istruttoria in materia di concentrazioni;
– l’introduzione di una presunzione relativa di dipendenza economica nelle relazioni commerciali con imprese fornitrici di servizi di intermediazione di piattaforme digitali che esercitano un ruolo determinante nel raggiungimento degli utenti finali e/o fornitori;
– l’attribuzione all’Autorità del potere di qualificare imprese che operano in più mercati come imprese “di primaria importanza per la concorrenza” e di vietare alle imprese designate taluni comportamenti “particolarmente distorsivi” salvo che l’impresa dimostri che la propria condotta sia oggettivamente giustificata;
– l’introduzione della procedura di transazione (c.d. settlement) nei procedimenti antitrust;
– un rafforzamento dei propri poteri di acquisizione di informazioni e documenti anche al di fuori dei procedimenti istruttori, con previsione della possibilità di irrogare sanzioni in caso di rifiuto o ritardo nell’esibizione o in presenza di informazioni ingannevoli od omissive;
– l’individuazione dell’AGCM quale unica Autorità competente a contrastare le violazioni individuate dalla Direttiva 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare
La Corte di Giustizia respinge le impugnazioni di Slovak Telekom e Deutsche Telekom contro le sentenze del Tribunale relative alle pratiche anticoncorrenziali nel mercato slovacco delle telecomunicazioni
Con le sentenze del 25 marzo 2021 rese nelle cause C-152/19 e C-165/2019 la Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha respinto le impugnazioni presentate da Slovak Telekom (ST) – operatore storico delle telecomunicazioni in Slovacchia – e da Deutsche Telekom (DT) – controllante di Slovak Telecom nel periodo oggetto di causa – avverso la decisione del Tribunale dell’Unione europea che ha in larga parte confermato la decisione della Commissione europea del 15 ottobre 2014.
Con questa decisione la Commissione ha sanzionato ST e DT per aver abusato della posizione dominante di ST nel mercato slovacco dei servizi internet a banda larga, accertando che ST aveva fissato modalità e condizioni inique per l’accesso alla sua rete locale, così limitandone l’accesso agli operatori alternativi.
Respingendo le impugnazioni di ST e DT, la CGUE ha precisato la portata delle condizioni elaborate nel caso Bronner, la cui sussistenza è necessaria per qualificare come abusivo, ai sensi dell’art. 102 TFUE, il rifiuto dell’impresa dominate all’accesso alla propria infrastruttura da parte dei concorrenti. Tra queste vi è la condizione per cui l’accesso all’infrastruttura dell’impresa dominante sia indispensabile all’attività dell’impresa concorrente.
Le ricorrenti hanno, tra l’altro, affermato che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la Commissione non fosse tenuta a dimostrare, ai fini dell’accertamento del comportamento abusivo, che l’accesso alla rete di ST fosse indispensabile per gli operatori concorrenti, in conformità alla sentenza nel caso Bronner.
La Corte ha precisato che, poiché ST era soggetta all’obbligo regolamentare di consentire l’accesso alla rete e quindi non poteva e non ha realmente rifiutato di consentire l’accesso alla rete, e poiché quindi le pratiche sanzionate non costituivano un rifiuto di accesso alla rete locale della ST, ma si riferivano alle condizioni di un simile accesso, le condizioni elaborate dalla Corte nel caso Bronner non trovano applicazione in quello in esame. Il Tribunale non ha pertanto errato nel ritenere che la Commissione non fosse tenuta a dimostrare l’ “indispensabilità” dell’infrastruttura di ST.
La Commissione Europea lancia una consultazione pubblica in materia di aiuti di stato per ricerca, innovazione e sviluppo
Nel contesto del c.d. State Aid Fitness Check, ossia un’ampia valutazione iniziata nel 2019 e diretta a verificare l’efficacia delle norme europee a tutela della concorrenza a fronte di un mercato in continua evoluzione, lo scorso 8 aprile la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica con lo scopo di allineare la disciplina europea degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (c.d. disciplina RSI, contenuta nella Comunicazione della Commissione 2014/ C 198/01) con i nuovi obiettivi strategici dell’Unione Europea.
In particolare, tra le priorità della consultazione, la Commissione ha indicato i seguenti obiettivi:
i. Migliorare e aggiornare le definizioni esistenti delle attività di ricerca e innovazione ammissibili al sostegno nell'ambito della disciplina RSI;
ii. Introdurre nuove disposizioni per consentire il sostegno pubblico per le infrastrutture tecnologiche al fine di incentivare gli investimenti RSI;
iii. Semplificare alcune regole, (introducendo, ad esempio, una metodologia semplificata di calcolo dei costi indiretti per determinare i costi ammissibili), al fine di facilitare l'applicazione pratica del quadro RSI, dove la valutazione ha individuato possibili oneri amministrativi eccessivi per le imprese e le autorità di gestione.
La Consultazione è aperta a privati cittadini, ONG, imprese, associazioni e autorità pubbliche.
I contributi e le osservazioni inerenti le proposte di revisione devono essere inviati online alla Commissione entro il 3 giugno 2021.
L’adozione della nuova disciplina europea degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione è prevista per la seconda metà del 2021.
La Corte di giustizia dell'UE respinge definitivamente le impugnazioni sul caso “Lundbeck” in materia di accordi “pay-for-delay”
Con sentenze del 25 marzo 2021, la Corte di giustizia ha definitivamente chiuso il caso Lundbeck, riguardante gli accordi che l’impresa farmaceutica danese aveva concluso nel 2002 con alcuni genericisti, in relazione al farmaco antidepressivo contenente il principio attivo denominato “citalopram”.
In particolare, alla scadenza del suo brevetto di base su tale molecola, Lundbeck possedeva ormai soltanto un certo numero di brevetti secondari che le conferivano una tutela più limitata; in cambio dell’impegno dei genericisti di non entrare nel mercato del citalopram, Lundbeck aveva accordato loro pagamenti ingenti ed acquistato le loro scorte di prodotti generici.
Con decisione del 19 giugno 2013, la Commissione europea ha ritenuto che la Lundbeck e i produttori di medicinali generici interessati fossero concorrenti almeno potenziali e che gli accordi in questione costituissero restrizioni della concorrenza “per oggetto” ai sensi dell’art. 101 TFUE.
La Commissione ha accertato tra l’altro che le somme versate da Lundbeck per impedire ai genericisti di entrare nel mercato del citalopram corrispondevano all’incirca agli utili che essi avrebbero potuto realizzare se fossero entrati con successo nel mercato. La Commissione ha quindi inflitto un’ammenda complessiva di EUR 93,7 milioni alla Lundbeck, mentre ai genericisti è stata inflitta un’ammenda di importo totale pari a EUR 52,2 milioni.
Il Tribunale dell’Unione europea ha confermato la decisione della Commissione con sentenze dell’8 settembre 2016.
La Corte di giustizia ha confermato le decisioni del Tribunale, affermando in particolare la correttezza (i) della valutazione sul fatto che Lundbeck e i genericisti si trovassero in un rapporto di concorrenza potenziale; (ii) della valutazione sulla qualificazione degli accordi come intese come “per oggetto”. A tale ultimo riguardo, la Corte ha in sostanza precisato che tale qualificazione deve essere confermata qualora dall’esame degli accordi in questione risulti che i trasferimenti di valori del produttore di medicinali originali in favore del produttore di medicinali generici trovano unicamente spiegazione nell’interesse commerciale comune delle parti a non farsi concorrenza in base ai meriti. Accordi di questo tipo, nei quali i pagamenti inducono i produttori di medicinali generici a non proseguire nei loro tentativi di entrare nel mercato, appartengono alla categoria di pratiche che comportano un particolare pregiudizio per la concorrenza.