15 aprile 2021

Innovazione e diritto: le novità della settimana

Podcast

Ann Cavoukian, the creator of privacy by design, on recent challenges of data protection compliance

Ann Cavoukian is known globally as one of the major influencers worldwide on privacy-related topics. Her main contribution to data protection compliance was the creation of the concept of privacy by design, which is now provided by the GDPR and the privacy laws adopted by the main countries internationally. In this podcast, Ann Cavoukian discussed about her career, the data protection related values that she followed throughout her life that were inherited from her Armenian family, how she forged privacy by design principles, Google’s decision to ban third-party cookies and the implications COVID-19 passports. The podcast is available here.

Technology Media & Telecommunications

L’AGCom approva l’avvio di una consultazione pubblica sull’Offerta di coinvestimento dell’operatore incumbent

L’AGCom ha recentemente approvato l’avvio di una consultazione pubblica sull’Offerta di coinvestimento presentata dall’operatore incumbent lo scorso 29 gennaio ai sensi dell’articolo 76 del Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche. La norma prevede che le imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato possono offrire impegni “per aprire al coinvestimento la realizzazione di una nuova rete ad altissima capacità” consistente di elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali o alla stazione di base, proponendo la “contitolarità o la condivisione del rischio a lungo termine attraverso cofinanziamento o accordi di acquisto che comportano diritti specifici di carattere strutturale da parte di altri fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica”.

L’offerta notificata dall’operatore incumbent per il coinvestimento prevede la realizzazione di una nuova rete in fibra ottica ad altissima capacità (Very High Capacity, VHC); nell’Offerta medesima l’operatore ha proposto impegni da sottoporre a market test, previa valutazione preliminare di ammissibilità da parte dell’Autorità. L’offerta di coinvestimento prevede: (i) una nuova rete FTTH/B in rete di accesso secondaria (la porzione di rete che a dall’armadietto ottico alle abitazioni) in 1.610 comuni; (ii) la contitolarità o la condivisione del rischio a lungo termine attraverso partecipazione azionaria o accordi strutturali di acquisto (“one-way access model”); (iii) due modalità di accordi strutturali di accesso alla “semi-Gpon” (elemento della rete di accesso che include lo splitter ottico contenuto nell’armadietto ottico e le fibre ottiche in rete secondaria che dagli splitter raggiungono le abitazioni) mediante (a) acquisti in IRU a 20 anni (b) impegno di acquisto di “minimi garantiti” per un periodo di 10 anni; (iv) l’eventuale partecipazione di coinvestitori nel capitale azionario di FiberCop e/o eventuali apporti/cessioni a FiberCop di asset.

Nell’ambito dell’analisi preliminare, volta a verificare la rispondenza dell’Offerta dell’operatore ai requisiti dettati dal Codice e dalle Linee Guida del BEREC,  l’Autorità ha valutato: (i) la trasparenza dell’Offerta; (ii) il periodo di apertura per l’adesione alla proposta; (iii) le condizioni e le modalità di accesso alla rete VHC proposte dall’operatore; (iv) la flessibilità delle condizioni di accesso.

Nell’ambito del market test avviato dall’AGCom, all’esito di tale valutazione, gli interessati – potenziali coinvestitori o richiedenti l’accesso – potranno fornire le proprie osservazioni in merito all’Offerta e proporre cambiamenti. I contributi dei partecipanti al market test saranno valutati dall’Autorità nell’ambito delle sue valutazioni conclusive sull’Offerta e sui relativi impegni di coinvestimento.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “L’AGCom avvia il progetto di separazione della rete di accesso”.

Cambia la disciplina dei siti web per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento

Recentemente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20 dicembre 2020 dettante norme secondarie in materia di “disciplina dei siti web per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento” ai sensi della Direttiva 2014/92/UE (anche nota come PAD, ossia Payment Account Directive) recepita nel TUB.

Nello specifico, la Direttiva ha imposto ai prestatori di servizi di pagamento (i cd. payment service providers o PSP) che offrono conti di pagamento destinati ai consumatori di partecipare a uno o più siti web per il confronto tra le offerte relative ai conti di pagamento, a cui i consumatori devono poter accedere gratuitamente. L’obiettivo è quello di garantire una maggiore tutela dei consumatori e di incentivare scelte consapevoli, consentendo loro non solo di comparare le spese e i costi relativi ai conti di pagamento, ma anche di trasferire il conto senza oneri ed accedere allo stesso senza le precedenti differenziazioni basate sulla residenza.

Se i requisiti che i suddetti siti web di confronto devono soddisfare (tra cui, ad esempio, l'indipendenza operativa dai PSP e la parità di trattamento dei PSP) vengono stabiliti dal TUB, ulteriori misure secondarie di attuazione vengono stabilite dal suddetto Decreto.

Tra le principali figurano le seguenti:

  • i titolari di siti web di confronto devono ottenere ogni anno un'attestazione di conformità ai requisiti stabiliti nel TUB (che può essere anche sospeso o revocato ove ricorressero le condizioni stabilite dal Decreto); la suddetta certificazione viene rilasciata da un cd. “organismo di certificazione” – in possesso di un certificato di accreditamento specifico – che dovrà seguire una specifica procedura di valutazione stabilita dal Decreto stesso;
  • i titolari dei siti di confronto devono depositare presso la Banca d'Italia la relazione dell'organismo di valutazione di conformità entro il 31 dicembre di ogni anno;
  • i PSP sono tenuti a fornire al titolare del sito i dati necessari per il confronto al momento dell'adesione al sito di confronto (nonché ogniqualvolta tali dati dovessero subire variazioni), pena l’esclusione dal sito (che dovrà, in tal caso, essere tempestivamente comunicata alla Banca d'Italia e al PSP interessato).

Su un argomento simile può essere interessante l’articolo “Linee guida dell’EDPB sul rapporto tra PSD2 e obblighi privacy”.

Intellectual Property

Il Tribunale dell’UE riconosce la validità del design dei mattoncini

In una recente decisione nella causa T-515/19, il Tribunale dell’Unione Europea ha riconosciuto la validità del design consistente nella rappresentazione di un mattoncino, che costituisce un componente del noto gioco di costruzioni. Nello specifico, la decisione si concentra sul tentativo di fornire una definizione precisa e di delimitare in modo chiaro i concetti di “aspetti estetici”, “funzionali” e “meramente estetici” del design industriale.

L'importanza di questa decisione risiede nell’analisi svolta dal Tribunale dei requisiti di nullità nel caso di un disegno o modello le cui caratteristiche essenziali sono caratterizzate da una funzione eminentemente tecnica, così come le eccezioni che possono essere applicabili in tali casi.

La presente decisione scaturisce da un procedimento contro la società in cui una società tedesca produttrice di giocattoli aveva richiesto la dichiarazione di invalidità del design comunitario depositato nel 2010 dalla società e registrato per “mattoncini per un set di costruzioni giocattolo”, sostenendo che tutte le caratteristiche dell’aspetto del prodotto relativo al design contestato erano dettate esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso. 

La società aveva poi presentato appello contro la decisione EUIPO che aveva sancito l’invalidità del design menzionato, richiamando l’eccezione di cui all’art. 8.3 del Regolamento (CE) n. 6/2002 , secondo cui è valido un design che abbia lo scopo di permettere l’assemblaggio multiplo o il collegamento di prodotti reciprocamente intercambiabili all’interno di un sistema modulare, considerando che aggiustamenti meccanici di questo tipo di prodotto possono costituire un importante elemento delle loro caratteristiche innovative e un vantaggio per la commercializzazione.

Il Tribunale ha quindi affermato che il procedimento di esame della validità di un design debba suddividersi in tre fasi: (i) determinazione della funzione tecnica del prodotto; (ii) identificazione di tutte le caratteristiche dell’aspetto del prodotto; e (iii) valutare se tali caratteristiche siano imposte solamente dalla funzione tecnica del prodotto in questione.

Dopo aver effettuato questo esame, il Tribunale ha ritenuto che il Board of Appeal dell’EUIPO non abbia identificato in modo adeguato tutte le caratteristiche dell’aspetto del prodotto, dato che una condizione necessaria per la declaratoria di invalidità del design richiede che tale aspetto sia dettato esclusivamente dalla funzionalità tecnica, mentre il mattoncino in questione presenta una caratteristica (la superficie liscia su entrambi i lati della fila di quattro borchie sul lato superiore) che non era stata presa in considerazione dall’EUIPO. Certamente, la Corte ha stabilito che l’onere di dimostrarlo sarebbe stato in capo alla parte che ha richiesto l’invalidità, ma che, in ogni caso, è obbligo dell’EUIPO confermare che effettivamente la funzione tecnica sia l’unico fattore determinante di tali caratteristiche.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo: “Nuove linee guida EUIPO per l’esame di marchi e design”.


La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Giordana Babini, Lara MastrangeloAlessandra Tozzi, Filippo Grondona e Andrea Michelangeli.

Gli articoli in materia di Telecommunications sono a cura di Massimo D’Andrea e Giulia Zammataro.

Per maggiori informazioni sugli argomenti trattati, è possibile contattare i soci responsabili delle questioni Giulio CoraggioAlessandro FerrariGualtiero Dragotti, Roberto ValentiMarco de Morpurgo e Alessandro Boso Caretta.

È possibile leggere le legal predictions per il 2021 dei professionisti del dipartimento di Intellectual Property and Technology di DLA Piper qui, acquistare il volume redatto dai professionisti del dipartimento di Intellectual Property and Technology di DLA Piper in materia di intelligenza artificiale e digital transformation qui e consultare una pubblicazione di DLA Piper che illustra la normativa sugli Esports di 45 giurisdizioni qui.

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