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17 marzo 2022

Tax Alert

Adempimento collaborativo: si abbassano ulteriormente le soglie di accesso al regime

Per gli anni 2022, 2023 e 2024, i contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro possono essere ammessi al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7, D.Lgs. n. 128/2015 (c.d. cooperative compliance). È quanto è stato stabilito dal Ministero dell'Economia e delle finanze con il D.M. 31 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2022.

Con il D.M. in questione, si assiste così ad un ulteriore abbassamento della soglia di accesso al regime, che è bene ricordarlo era stata originariamente fissata a 10 miliardi di euro, e poi dimezzata, dal D.M. del 30 marzo 2020, per il biennio 2020-2021.

L’ulteriore abbassamento di soglia determina un notevole ampliamento della platea dei soggetti interessati dall’accesso al suddetto regime e si pone in linea con quanto disposto dall’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 128/2015, ove il legislatore aveva previsto con uno dei poco felici ma, frequenti rimandi ad atti di normazione secondaria che con un Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze possano essere individuati gli ulteriori contribuenti ammessi al regime, tra quelli che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese.

Al di là dei requisiti dimensionali soggettivi, ulteriore requisito essenziale per accedere al regime di cooperative compliance è quello di essere in possesso di un “efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema aziendale e di controllo interno”(c.d. Tax Control Framework o “TCF”). A questo fine, è stato chiarito che i requisiti essenziali del TCF sono: (i) una chiara e documentata strategia fiscale, in cui siano esplicitati gli obiettivi che i vertici aziendali si prefiggono nella gestione del rischio fiscale; (ii) una chiara definizione di ruoli e responsabilità nella rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali; (iii) un efficace sistema di procedure funzionali alla rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali; (iv) un sistema di monitoraggio vòlto ad intercettare eventuali carenze del modello, apportando gli adeguati correttivi; (v) una struttura flessibile, capace di adattarsi sia alle modifiche dell’organizzazione aziendale sia ai mutamenti delle leggi tributarie; (vi) un sistema di informazione, attraverso relazioni periodiche, con cadenza almeno annuale, ai vertici d’impresa, avente ad oggetto gli esiti dell’attività di controllo dei rischi fiscali.

L’adesione al regime comporta la possibilità per il Fisco e per il contribuente di pervenire a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni, anticipando, tra l’altro, eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria. Dall’adesione al regime, scaturiscono peraltro diversi effetti premiali, quali:

  • la procedura abbreviata di interpello preventivo nell’ambito della quale l’Agenzia delle entrate si impegna a rispondere ai quesiti delle imprese entro quarantacinque giorni decorrenti dal ricevimento dell’istanza o della eventuale documentazione integrativa richiesta.
  • l’applicazione di sanzioni ridotte alla metà, e comunque in misura non superiore al minimo edittale, con sospensione della riscossione fino alla definitività dell’accertamento, per i rischi comunicati in modo tempestivo ed esauriente, laddove l'Agenzia delle entrate non condivida la posizione dell’impresa.
  • l’esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette ed indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime.

Inoltre, in caso di rilevanza penale-tributaria di una condotta e, quindi, in caso di denuncia per reati fiscali è previsto che l’Agenzia comunichi alla Procura della Repubblica se il contribuente abbia aderito al regime di adempimento collaborativo, fornendo, se richiesta, ogni utile informazione in ordine al controllo del rischio fiscale e all’attribuzione di ruoli e responsabilità previsti dal sistema adottato.

La scelta, da parte dei vertici d’impresa, di creare e formalizzare un sistema di controllo interno del rischio fiscale presuppone infatti un’analisi dei possibili vantaggi, immediati e prospettici, che una simile scelta potrebbe permettere di ottenere. Un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (cd Tax Control Framework) ben strutturato permette senza dubbio di: (i) ridurre il rischio di incorrere in passività fiscali non previste (ad esempio a causa di errori), con un conseguente risparmio di costi e creazione di valore per gli azionisti; (ii) ridurre il rischio di natura penale tributaria, (iii) ottimizzare i processi aziendali; (iii) accedere al regime di adempimento collaborativo (cd. Cooperative Compliance).

Per cui, l’ulteriore abbassamento delle soglie di accesso al regime costituisce senza dubbio un’opportunità per tutte quelle imprese di rilevanti dimensioni che decidono istituire un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e di addentrarsi in un percorso, la cui durata e i cui steps possono variare in funzione delle esigenze più disparate.

Per molte di queste imprese, infatti, l’aggiornamento del Modello 231 potrebbe effettivamente tradursi nel primo passo di un percorso per la predisposizione di un Tax Control Framework, proprio nella futura prospettiva di accedere alla cooperative compliance. Detto percorso potrebbe avvenire gradualmente e per fasi, per esempio partendo dall’analisi dei processi aziendali più rilevanti, o comunque già oggetto di attenzione ai fini dell’aggiornamento del Modello 231. Questo approccio consentirebbe all’impresa un contenimento dei costi connessi al progetto e permetterebbe altresì l’acquisizione di una graduale consapevolezza del modello adottato, testandone l’efficacia con serenità. In quest’ottica, il processo di aggiornamento del Modello 231, e la contestuale estensione del perimetro di analisi a tutti i rischi fiscali connessi a quei processi aziendali analizzati, dovrebbe evidentemente avvenire tenendo conto del più ampio obiettivo di adozione di un Tax Control Framework, utilizzando fin da subito metodologie di lavoro comuni che si prestino a tale scopo.

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