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30 marzo 20229 minuti di lettura

Antitrust bites Newsletter

Marzo 2022
Aggiornate le soglie di fatturato per la notifica preventiva delle operazioni di concentrazione

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha aggiornato le soglie di fatturato al superamento delle quali, a decorrere dal 21 marzo 2022, diviene obbligatoria la comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione.

In base a tale aggiornamento, l'obbligo di notifica all'AGCM di un'operazione di concentrazione scatta quando sono soddisfatte cumulativamente le seguenti due condizioni:

  • Il fatturato totale realizzato in Italia dall’insieme delle imprese interessate è superiore a 517 milioni di euro (in precedenza pari a 511 milioni);
  • Il fatturato totale realizzato individualmente in Italia da almeno due delle imprese interessate è superiore a 31 milioni di euro (questo valore è rimasto invariato).
Gli obblighi di comunicazione all’AGCM previsti dal c.d. “Decreto Energia”

Con il Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, c.d. “Decreto Energia”, sono stati introdotti in capo ad alcune categorie di imprese attive nel settore dell’energia specifici obblighi di comunicazione nei confronti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

In particolare, sono tenute ad assolvere a tali obblighi informativi le imprese che esercitano attività di produzione e rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, o di estrazione del gas naturale, nonché le imprese che esercitano attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, e le imprese che importano nel territorio nazionale energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi.

Tali soggetti, a decorrere dal 1 aprile e fino al 31 dicembre 2022, saranno tenuti a comunicare su base mensile – con modalità stabilite dall’AGCM – i prezzi medi di acquisto, produzione e vendita dei prodotti oggetto delle attività da essi svolte relativi al mese precedente, affinché l’AGCM possa espletare le opportune verifiche in ordine alla sussistenza dei presupposti per adottare i provvedimenti di sua competenza.

Prezzi del carburante: scendono in campo le Autorità nazionali della concorrenza

Con comunicato stampa del 18 marzo 2022, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha reso noto di aver trasmesso alcune richieste di informazioni alle maggiori compagnie petrolifere al fine di approfondire le ragioni degli importanti aumenti dei prezzi della benzina e del gasolio registrati negli ultimi tempi e verificare se sussistano i margini per contestare eventuali violazioni della normativa in materia antitrust. 

L’AGCM non è l’unica autorità antitrust ad aver acceso un faro sullo straordinario aumento dei prezzi del carburante: recentemente, anche l’autorità garante della concorrenza tedesca, il Bundeskartellamt, ha dichiarato di tenere sotto osservazione i prezzi del carburante e di avere analisi in corso sulle ragioni degli aumenti (comunicato stampa del 16 marzo 2022).

Non è la prima volta che l’AGCM formula richieste di informazioni in relazione ad eccezionali incrementi di prezzo di taluni beni verificatisi in contesti di crisi, al fine di valutare l’opportunità di un proprio intervento.

Nei primi mesi di diffusione della pandemia da COVID-19 l’AGCM aveva trasmesso agli operatori attivi nel settore dell’e-commerce richieste di informazioni volte a conoscere le ragioni sottostanti ai consistenti aumenti dei prezzi dei prodotti per la prevenzione del contagio da COVID-19, dando così seguito alle segnalazioni con cui consumatori e associazioni lamentavano, tra l’altro, importanti aumenti dei prezzi di mascherine e prodotti igienizzanti.

Si segnala infine che il recente Decreto “Energia” (d.l. 21/2022) ha previsto che, nell’esercizio della propria attività di monitoraggio sull’andamento dei prezzi di benzina e gasolio usato come carburante, il Corpo della Guardia di finanza possa segnalare all’AGCM eventuali elementi sintomatici di condotte anticoncorrenziali o di pratiche commerciali scorrette da parte dei soggetti attivi nella filiera di distribuzione di tali prodotti.

Revisione dei regolamenti orizzontali di esenzione per categoria e degli Orientamenti sugli accordi di cooperazione orizzontale: la Commissione avvia una consultazione pubblica

Il 1 marzo 2022 la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica avente ad oggetto i progetti di revisione dei Regolamenti orizzontali di esenzione per categoria e degli Orientamenti orizzontali.

Le modifiche proposte sono finalizzate a porre rimedio alle varie criticità emerse all’esito del processo di revisione e valutazione dei Regolamenti di esenzione e degli Orientamenti, tra cui la loro inidoneità a riflettere i cambiamenti economici e sociali degli ultimi dieci anni nonché l’eccessiva rigidità e complessità di alcune disposizioni, e a rendere più agevole la cooperazione tra imprese, garantire la certezza legale e semplificare i controlli amministrativi.

Tra le modifiche più rilevanti sottoposte a consultazione segnaliamo, in particolare, la previsione, sia per gli accordi R&S che di specializzazione, di una nuova modalità di calcolo delle quote di mercato delle imprese basata sulla media delle quote di mercato detenute dalle imprese nei tre anni precedenti, che si aggiunge al consueto criterio basato sulla quota detenuta nell’anno precedente.

Con riferimento agli accordi R&S, viene prevista un’esenzione per gli accordi relativi a prodotti, tecnologie e processi completamente nuovi e per le attività di ricerca e sviluppo orientate principalmente verso un obiettivo specifico, solo a condizione che rimangano almeno tre iniziative comparabili di ricerca e sviluppo concorrenti  oltre a quelle delle parti dell’accordo.

Inoltre, tra le novità relative agli accordi di specializzazione, si segnala la proposta di estendere l’ambito di applicazione del Regolamento anche agli accordi conclusi tra più di due parti (l’attuale Regolamento contempla solo accordi bilaterali).

Per quanto riguarda gli Orientamenti, si segnala in particolare l’introduzione di un nuovo capitolo interamente dedicato ai c.d. “accordi di sostenibilità”, intesi come accordi tra operatori concorrenti che perseguono uno o più obiettivi di sostenibilità, nonché di linee guida in materia di accordi di c.d. “network sharing”.

La Corte di giustizia fornisce chiarimenti in merito alla legittimazione a intervenire nei giudizi di annullamento di decisioni in materia di concentrazioni

Con ordinanza del 22 febbraio 2022, nella causa C-649/2021, la Corte di giustizia si è pronunciata su un’ordinanza con cui il Tribunale UE aveva negato il diritto di un terzo di intervenire ad adiuvandum in un giudizio promosso per l’annullamento di una decisione della Commissione che aveva autorizzato, con condizioni, una concentrazione.

Il Tribunale UE aveva in sintesi respinto la domanda d’intervento in primo luogo perché l’impresa terza non era tra i destinatari della decisione impugnata. Questa non avrebbe poi dimostrato l’esistenza di relazioni contrattuali, anche potenziali, con le parti della concentrazione. Infine, non avrebbe neppure dimostrato che le “condizioni” e gli “oneri” ai quali era subordinata l’approvazione della concentrazione avessero effetti sulla sua posizione di mercato diversi o aggiuntivi rispetto a quelli già prodotti dagli accordi che aveva in essere con altri operatori.

La Corte di giustizia ha evidenziato che in linea di principio un’impresa attiva in uno o più mercati potenzialmente pregiudicati dagli effetti anticompetitivi di una concentrazione ha un interesse diretto agli esiti dell’impugnazione della decisione di autorizzazione della concentrazione. A tal fine, il fatto che l’impresa utilizzi servizi forniti da imprese diverse dalle parti della concentrazione non dovrebbe essere sufficiente di per sé per escluderne la legittimazione a intervenire nel predetto giudizio d’impugnazione.

La Corte di giustizia ha aggiunto che non può essere richiesto a un’impresa attiva in uno o più mercati potenzialmente pregiudicati dagli effetti di una concentrazione di dimostrare che le condizioni e oneri imposti alle parti – e ai quali è subordinata l’autorizzazione – producano rispetto alla sua posizione di mercato effetti diversi da quelli già risultanti dai rapporti contrattuali con altri operatori. Infatti, non ci si può attendere che l’impresa interveniente dimostri, già al momento dell’intervento e in una fase preliminare del giudizio, l’inidoneità delle condizioni e degli oneri a prevenire i potenziali effetti anticompetitivi della concentrazione.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di giustizia ha ritenuto che l’impresa terza vantasse un diritto a intervenire nel giudizio di annullamento innanzi al Tribunale UE. Ai fini della legittimazione, risultava infatti sufficiente che tale impresa fosse attiva nei mercati potenzialmente pregiudicati dagli effetti della concentrazione, senza che dovesse dimostrare puntualmente le ragioni per cui la concentrazione avrebbe potuto influenzare la sua specifica posizione di mercato.

Emergenza connessa al conflitto russo-ucraino: la Commissione europea pubblica la Comunicazione “REPower EU” e un nuovo quadro temporaneo di emergenza in materia di aiuti di Stato

Il 23 marzo 2022 la Commissione ha adottato un quadro temporaneo in materia di aiuti di stato finalizzato a sostenere l'economia, alla luce del conflitto in Ucraina.

Il quadro temporaneo fa seguito alla Comunicazione COM (2022) 108 final – REPowerEU, pubblicata l’8 marzo 2022 con cui la Commissione ha proposto, fra l’altro, l’adozione di misure per rispondere all'aumento dei prezzi dell'energia, diversificare le fonti di approvvigionamento di gas nonché accelerare la diffusione di energie rinnovabili ed individuato nella disciplina in materia di aiuti di stato una fonte di supporto nel breve termine nei confronti dei soggetti colpiti dal rialzo dei prezzi.       

ll quadro temporaneo si fonda sull'articolo 107, para. 3, lettera b), del TFUE che consente di concedere aiuti per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia e prevede tre tipi di aiuti (che potenzialmente potrebbero essere integrati da misure concesse ai sensi dell’art. 107, para. 2, lett. b, TFUE, ovvero aiuti concessi per compensare danni causati da eventi eccezionali):

  • regimi per concedere fino a EUR35.000 per le imprese colpite dalla crisi che operano nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura e fino a EUR400.000 per imprese che operano in altri settori, senza necessità che tale aiuto sia collegato a un aumento dei prezzi dell'energia. Tale sostegno può essere concesso in qualsiasi forma;
  • garanzie statali agevolate per permettere alle banche di erogare prestiti alle imprese colpite dalla crisi e prestiti pubblici e privati a tassi agevolati (sono previsti limiti all'importo massimo dei prestiti);
  • aiuti per compensare i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionali dei prezzi dell'energia, in particolare a favore degli utenti a forte consumo di energia. Tale sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, ma dovrà essere contenuti entro i limiti precisati dal quadro.

Il quadro temporaneo di crisi sarà operativo fino al 31 dicembre 2022, salva la valutazione dell’opportunità di una proroga prima della scadenza.

Nella Comunicazione REPowerEU, per incentivare l’accumulo di scorte di gas per il prossimo inverno, la Commissione ipotizza anche la possibilità di concedere aiuti di stato ai fornitori, ai  sensi dell’art. 107(3)(c) TFUE (i.e. aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche).

Sul piano antitrust, nella Comunicazione REPower EU la Commissione ha dato conto di proseguire – come questioni prioritarie – le sue indagini nel mercato del gas, per verificare la sussistenza di condotte potenzialmente anticompetitive.

Da ultimo, si segnala che la Comunicazione REPower EU presenta fra l’altro orientamenti sull’applicazione dell’art. 5 della direttiva sull’energia elettrica (Direttiva UE 2019/944) per supportare gli Stati membri a elaborare meccanismi di regolamentazione dei prezzi al dettaglio nell’attuale contingenza emergenziale (allegato 1 alla Comunicazione REPower EU). 

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