
26 aprile 2022 • 19 minuti di lettura
Legge di conversione del d.l. energia n. 17/2022 semplificazioni autorizzative per impianti da fonte rinnovabile
Introduzione
La presente nota illustra le principali previsioni normative come approvate dal legislatore e contenute nella legge di conversione concernente la “conversione in legge del Decreto-Legge del 1° marzo 2022 n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” (di seguito “La legge di conversione del D.L. Energia”).
La Legge di conversione del D.L. Energia è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per la sua entrata in vigore.
Con l’obiettivo di incrementare la produzione di energia da fonte rinnovabile, le previsioni della legge di conversione del D.L. Energia introducono modifiche rilevanti alle previsioni del D.lgs 3 marzo 2011, n. 28 e del D.lgs 8 novembre 2021 n. 199 (“Decreto RED II”).
Nello specifico, esse prevedono:
- ulteriori aree classificate come “aree idonee” anche ope legis
- ulteriori semplificazioni autorizzative per
- modifiche non sostanziali per impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici
- Impianti fotovoltaici fino a 10 MW
- impianti fotovoltaici fino a 20 MW
- impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 MW
- impianti fotovoltaici con moduli a terra fino a 1 MW
- impianti solari fotovoltaici e termici nelle aree industriali
- Impianti solari fotovoltaici e termici su edifici e su manufatti fuori terra diversi dagli edifici
- agro-voltaici
- impianti fotovoltaici flottanti
- impianti eolici
- impianti eolici off-shore
- impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro
- impianti a biogas e biometano
- l’ampliamento dei sistemi in autoconsumo;
- criteri di accesso agli incentivi anche per
- agro-voltaico
- impianti fotovoltaici e solari fotovoltaici flottanti su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni
- contratti a lungo termine (minimo 3 anni) con GSE per il servizio di ritiro e acquisito di energia da impianti da fonte rinnovabile (PPA).
- criteri per ammodernamento di impianti serricoli.
Senza pretesa di esaustività, analizziamo qui di seguito le novità.
A tal fine, per DILA, si intende la Dichiarazione Inizio Lavori Asseverata ex art. 6-bis del D.lgs 28/2011; per PAS, si intende la Procedura Autorizzativa Semplificata ex art. 6 del D.lgs 28/2011; per AU, si intende l’Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.lgs 387/2003 e s.m.i..
Inoltre, per MiTe si intende il Ministero della Transizione Ecologica, per MiC, il Ministero della Cultura, per MIMS, il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, per MPAAF, il Ministero della Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e MEF, il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Aree idonee e aree idonee ex lege
Vantaggi Autorizzativi
Per impianti fotovoltaici e relative opere connesse di nuova costruzione e per potenziamenti, rifacimenti o interventi di integrale ricostruzione in aree idonee si applicano solo i seguenti titoli autorizzativi:
- DILA, se l’impianto ha potenza fino a 1 MW e le aree sono nella disponibilità del proponente;
- PAS, se l’impianto ha potenza da 1 MW a 10 MW;
- AU, se l’impianto ha potenza superiore a 10 MW.
Per impianti sub (b) e (c), non viene specificata la necessità di avere le aree nella disponibilità del proponente, sebbene questa sia precisata nelle rilevanti norme (i.e., art. 12 del D.lgs 387/2003 e art. 6 del D.lgs 28/2011).
Gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 MW rientranti in alcune specifiche categorie1, sono esenti dalle procedure ambientali laddove il proponente alleghi alla dichiarazione un’autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate come non idonee (ex lettera f) dell’allegato 3 DM 10 settembre 2010. Occorre valutare caso per caso.
I vincoli paesaggistici nelle aree idonee (non rilevanti ai fini della classificazione delle aree come idonee) non sono ostativi al rilascio della VIA e dell’autorizzazione unica o della PAS e i termini del procedimento sono ridotti di un terzo. L’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante anche in sede di VIA. In caso di silenzio, l’autorizzazione può essere rilasciata. L’unica criticità è che un eventuale dissenso deve essere superato in conferenza di servizi. Per la DILA, non sembra che l’autorizzazione paesaggistica sia necessaria quando l’impianto è su strutture edilizie che non rientrano nel novero di beni culturali o dei complessi di immobili di cui all’art. 136 lettere b) e c) e non con moduli a terra.
Priorità di accesso agli incentivi
Ricordiamo che l’art. 5 comma 5, lettera b) de D.lgs 199/2021 stabilisce un accesso prioritario agli incentivi per gli impianti realizzati nelle aree identificate come idonee, a parità di offerta economica.
Aree Idonee
Si distinguono
- le aree idonee che necessitano di interventi normativi attuativi (i.e., decreto ministeriale del miTe e legge regionale) e
- le aree idonee ope legis, per le quali i vantaggi procedurali sono immediatamente applicabili.
E’ stata infatti mantenuta la distinzione in relazione alla procedura di individuazione di “aree idonee” tra aree idonee da qualificarsi tali a seguito di decreti attuativi e legge regionale e aree idonee ex lege.
I decreti attuativi del Decreto RED II dovranno privilegiare anche
- parcheggi e
- aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica.
Ci si aspetta dunque che il decreto attuativo individui criteri e modalità di realizzazione di impianti su tali aree.
Alla lista delle “aree idonee” qualificate ex lege dal Decreto RED II (aree immediatamente classificate come idonee per le quali trovano applicazione le semplificazioni autorizzative sopra descritte), si aggiungono ulteriori categorie di aree.
I vincoli paesaggistici non sono più rilevanti per determinare se un’area rientra nel novero dell’ ”aree idonee”. Solo i vincoli di beni culturali (parte II del D.lgs 42/2004) sono ostativi all’inserimento di un’area in area idonea ex lege.
Sono aree idonee ex lege nelle quali le semplificazioni autorizzative sopra descritte sono immediatamente applicabili anche ai procedimenti in corso le seguenti aree:
- per impianti fotovoltaici, i siti ove si svolgono interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione anche con l’aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell’impianto fotovoltaico sempre che l’area occupata sia
- la medesima area; o
- se più ampia o diversa, sia (1) priva di vincoli relativi a beni culturali (parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio) e (2) se classificata agricola, sia racchiusa in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, i siti
- privi di vincoli relativi a beni culturali (parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio); e
- se classificati agricoli, che siano racchiusi in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; ovvero
- interni agli impianti industriali e agli stabilimenti e, se classificati agricoli, che siano racchiusi in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento; ovvero
- adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri;
- progetti di realizzazione di impianti in aree non soggette a vincolo (non meglio identificato) e non rientranti in aree dichiarate non idonee ai sensi della normativa regionale che, alla data di pubblicazione del D.L. energia, hanno in corso il procedimento autorizzativo;
- i siti nella disponibilità della Società Gruppo Ferrovie della Stato Italiane (per tali siti le opere di connessione alla RTN e di distribuzione sono di pubblica utilità);
- per impianti offshore le aree “non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti offshore”.
Semplificazioni autorizzative
Ulteriori semplificazioni autorizzative trovano applicazione per le seguenti categorie di interventi e impianti.
Modifiche non sostanziali per impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici
Trova applicazione la PAS nel caso di interventi di modifica non sostanziale che determinino
- un incremento della potenza installata; e
- la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata.
Nel caso in cui le aree interessate dalle modifiche degli impianti non siano state precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica, trova applicazione la verifica preventiva dell’interesse archeologico ex art. 25 del codice dei contratti pubblici (D.lgs n. 50/2016).
Impianti fotovoltaici di potenza fino a 10 MW
Trova applicazione la sola PAS se l’impianto è in area idonea e se il proponente alleghi alla dichiarazione un’autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate come non idonee (ex lettera f) dell’allegato 3 DM 10 settembre 2010.
Impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW
Trova applicazione la PAS, per impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione, se localizzati
- in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale
- in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero
- in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti.
Non trova applicazione lo screening ambientale purchè il proponente alleghi alla dichiarazione un’autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate come non idonee (ex lettera f) dell’allegato 3 DM 10 settembre 2010.
Per quanto concerne le procedure ambientali, trova applicazione la VIA nazionale se l’impianto fotovoltaico è di potenza superiore a 10 MW e l’impianto si trova all’interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate come non idonee ex lettera f) dell’allegato 3 DM 10 settembre 2010.
Impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 MW (art. 6 comma 9 bis del D.lgs 28/2011)
Trova applicazione l’AU e il previo procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA a livello regionale, per
- impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 MW e relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione se localizzati
- in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale
- in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero
- in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti.
- agro-voltaici con le caratteristiche qui indicate;
- impianti fotovoltaici in aree idonee
Purchè il proponente alleghi alla dichiarazione un’autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate come non idonee (ex lettera f) dell’allegato 3 DM 10 settembre 2010.
Impianti fotovoltaici con moduli a terra di potenza fino a 1 MW (art. 6 comma 9 bis del D.lgs 28/2011)
Trova applicazione la sola DILA per impianti fotovoltaici con moduli a terra con potenza inferiore a 1 MW e opere connesse per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio se situati:
- in aree idonee
- in aree non sottoposte a norme di tutela ex D.lgs 42/2004 (sia beni culturali che beni paesaggistici)
- in aree al di fuori delle zone A di cui al DM n. 1444/1968 (centri abitati)
Tale previsione sembra contrastare con la previsione dell’art. 12 della legge di conversione che, introducendo il comma 2 bis all’articolo 4 del D.lgs 28/2011, non sembra condizionare la DILA alla insussistenza di vincoli paesaggistici ma solo di vincoli afferenti ai beni culturali.
Impianti solari fotovoltaici e termici nelle aree industriali
E’ consentita l’installazione di impianti fotovoltaici di qualunque potenza nelle aree industriali (anche su strutture di sostegno appositamente realizzate) a condizione che coprano una superficie non superiore al 60 % dell’area industriale di pertinenza.
Impianti solari fotovoltaici e termici su edifici e su manufatti fuori terra diversi dagli edifici
Sono classificati come interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinati ad alcun permesso, salvo la presentazione del solo Modello Unico Semplificato (cfr art. 10 del Disegno di legge):
- impianti fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti;
- impianti fotovoltaici su edifici situati in complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della traduzione locale.
Se l'edificio in questione ricade tra quelli individuati di cui all’art. 136 commi 1, lettere b) e c) del D.lgs 42/2004 o è classificato come di "notevole interesse pubblico" secondo gli art. 21 e 157 del D.lgs 42/2004, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente.
Agro-voltaici
Trova applicazione la PAS agli impianti agro-voltaici:
- che rispettano le condizioni di ammissibilità all’incentivo stabilite dalla modifica all’articolo 65, comma 1-quater, del D.L. 1/2012, ovvero che:
- adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
- realizzino sistemi di monitoraggio da attuare sulla base delle linee Guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria in collaborazione con il GSE entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; e
- che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.
Solo se la potenza è superiore a 20 MW trova applicazione lo screening ambientale regionale purchè il proponente alleghi alla dichiarazione un’autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate come non idonee (ex lettera f) dell’allegato 3 DM 10 settembre 2010.
Per quanto concerne le procedure ambientali, trova applicazione la VIA nazionale se l’impianto fotovoltaico è di potenza superiore a 10 MW e l’impianto si trova all’interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate come non idonee ex lettera f) dell’allegato 3 DM 10 settembre 2010.
Impianti fotovoltaici flottanti fino a 10 MW
Occorre attendere l’emanazione del Decreto Ministeriale del MiTe (di concerto con il MIMS e il MEF) per i criteri affinché trovi applicazione screening ambientale regionale (se superiore a 1 MW) e la PAS agli impianti fotovoltaici fino a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici delle cave dimesse o installati a copertura dei canali di irrigazione, ad eccezione di impianti installati su bacini che ricadono in aree ex art. 136 del D.lgs 42/2004 o in aree naturali protette o in siti della rete Natura 2000.
Repowering e revamping di impianti eolici
Per l’applicazione della Comunicazione di attività di edilizia libera alle varianti non sostanziali a impianti eolici, viene sostituita le definizioni di “sito dell’impianto eolico” e di “altezza massima dei nuovi aerogeneratori”.
Per “sito dell’impianto eolico” si intende:
- nel caso di impianti su un’unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell’impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;
- nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie autorizzata più una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie autorizzata è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni »;
Per “altezza massima dei nuovi aerogeneratori” (h2) raggiungibile dall’estremità delle pale si intende il prodotto tra l’altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall’estremità delle pale dell’aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell’aerogeneratore esistente (d1): h2=h1*(d2/d1).
Impianti eolici off-shore
Le Linee Guida per lo svolgimento del procedimento autorizzativo vengono adottate dal MiTe, di concerto con il MISM, sentiti per gli aspetti di competenza il MiC e il MPAAF. Non c’è più il concerto del MiC.
Impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro
L’autorizzazione unica è rilasciata dal MiTe, sentito il MISM, d’intesa con la Regione interessata.
Impianti a biogas e biometano
Per semplificare il processo produttivo, vengono ammessi in ingresso i sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale e i sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali previsti dal D.M. 23 giugno 2016 e i “residui dell'attività agroalimentare” purché siano rispettate le condizioni relative alla distinzione tra sottoprodotto e rifiuto previste dal Codice dell'ambiente (art. 184-bis), e purché l'utilizzo agronomico del digestato rispetti le norme contenute nel Titolo IV del decreto ministeriale 25 febbraio 2016.
L’ampliamento dei sistemi in autoconsumo
Vengono ampliate le configurazioni ammissibili di autoconsumo. E’ possibile collegare un impianto di produzione ad un’unità di consumo anche se non sono sullo stesso sito o su aree adiacenti. L’impianto di produzione da fonti rinnovabili può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con una linea di collegamento diretta con lunghezza non superiore a 10 km. In questo caso, l’impianto di produzione da fonti rinnovabili può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo. Il contratto per la vendita di energia è ad un prezzo stabilito liberamente senza le complicazioni del dispacciamento. Se il produttore coincide con il consumatore, l’accisa è esentata.
Per quanto concerne gli oneri generali di sistema, l’ARERA stabilirà le modalità di applicazione dei suddetti oneri all’energia autoconsumata nelle configurazioni di nuova costruzione.
L’autoconsumatore deve avere la disponibilità degli edifici o dei siti ove sono collocati uno o più impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. L’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare l’autoconsumatore.
Condizioni di accesso agli incentivi
Agro-voltaico
Gli impianti agro-voltaici possono accedere agli incentivi a condizione che rispettino le condizioni ex art. 65 del D.L. 1/2012:
- adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
- realizzino sistemi di monitoraggio da attuare sulla base delle linee Guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria in collaborazione con il GSE entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- non sono ammessi frazionamenti o cessioni di terreni, pena l’inaccessibilità per 10 anni agli incentivi (tale previsione non è chiara).
Impianti solari fotovoltaici flottanti su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni
Gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni ove compatibili con altri usi possono accedere agli incentivi.
PPA GSE
Con l’introduzione dell’Art. 16-bis, Il GSE può offrire un servizio di ritiro e acquisto dell'energia prodotta da impianti rinnovabili attraverso l'esecuzione di PPA a lungo termine la cui durata minima è di 3 anni.
Criteri per ammodernamento di impianti serricoli
Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e di favorirne la riconversione per un efficiente reimpiego, il MiTe, con proprio decreto, di concerto con il MPAFF e con il MiSE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici.
1 (i) Impianti localizzati
- in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale
- in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero
- in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti;
(ii) impianti da 10 MW in aree idonee
(iii) agro-voltaico che rispettino i requisiti dell’art. 65 del DL 1/2012 e distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale