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5 giugno 2022

Energia Rinnovabile: Tabella riassuntiva degli interventi normativi

La tabella riepilogativa contiene una sintesi delle numerose novità normative intervenute a partire dal D.lgs 8 novembre 2011, n. 199 (“Decreto Red II”) con il Decreto Mercato Elettrico, Decreto Sostegni ter, DL Energia, Decreto Ucraina bis e da ultimo con il DL Aiuti (ancora in fase di conversione in legge).

La tabella riepilogativa ha l’obiettivo di aiutare l’operatore ad orientarsi e districarsi velocemente e facilmente tra i numerosi interventi normativi nella materia dell’energia da fonte rinnovabile.

Abbreviazione Intervento Normativo Novita'
Decreto “RED II”

il D.Lgs. 8-11-2021 n. 199 recante
Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.” (“RED II”)

Sistema di incentivazione delle Fonti Rinnovabili

Semplificazione Autorizzativa (Aree idonee ope legis e Aree Idonee da individuare): Il Decreto Red II contempla aree qualificabili "immediatamente" come aree idonee (cd. aree idonee ex lege), a prescindere da vincoli paesaggistici e strumenti di pianificazione regionali o locale e demanda ad appositi decreti ministeriali la definizione dei criteri e dei principi per la qualificazione di altre aree come "aree idonee" da individuare in concreto mediante Legge regionale.

Procedure autorizzative accelerate per gli impianti ubicati in "aree idonee" consistenti nella: (i) previsione del parere obbligatorio non vincolante dell'Autorità competente in materia paesaggistica: all'inutile spirare del termine per l'espressione del parere paesaggistico è previsto che l'Amministrazione procedente possa provvedere al rilascio dell'AU; (ii) riduzione di un terzo delle procedure autorizzative.

Decreto “Mercato Elettrico”

il D.Lgs. 8-11-2021 n. 210 recante
Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE

Modalità di partecipazione e di condivisione dell'energia e definizione dei clienti attivi.

Definizione di “Linea diretta” e accesso al sistema con SEU e SDC.

Diritti dei clienti finali e dei clienti attivi (bollette e informazione di fatturazione, diritto a cambiare fornitore contratti con prezzo dinamico dell’energia elettrica, sistemi intelligenti e diritto al contatore intelligente, contratti di aggregazione).

Condizioni per le comunità energetiche dei cittadini.

Clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica.

Decreto Sostegni Ter

il D.L. 27-01-2022 n. 4 recante
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, e la relativa Legge di conversione 28-03-2022, n. 25;

Art. 15-bis: meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia (prelievo degli extra-profitti), in riferimento all’energia elettrica immessa in rete per il periodo dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022.

La norma trova applicazione in relazione a:

  • impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
  • impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

I produttori interessati, previa richiesta da parte del GSE, trasmettono a quest’ultimo entro i successivi 30 giorni, una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti le informazioni necessarie per le finalità di cui al presente articolo, come individuate con il provvedimento attuativo dell’ARERA.

Per le finalità di cui alla norma in esame, è previsto che il GSE calcoli la differenza tra i seguenti valori:

1. un “prezzo di riferimento” pari a quello indicato nella seguente tabella (introdotta all'allegato I-bis al D.L. n. 4/2022) in riferimento a ciascuna zona di mercato:

CNOR CSUD NORD SARD SICI SUD

  58       57       58       61     75     56

2. un “prezzo di mercato” pari:

  • per gli impianti di cui alla precedente lettera i), nonché per gli impianti di cui alla precedente lettera ii) da fonte solare, eolica, geotermica e idrica ad acqua fluente, al prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non sono esclusi dall’ambito applicativo della norma, al prezzo indicato nei contratti medesimi;
  • per gli ulteriori impianti di cui alla lettera ii), alla media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non sono esclusi dall’ambito applicativo della norma, al prezzo indicato nei contratti medesimi.

Nel caso in cui la differenza tra i suddetti valori sia positiva, il GSE erogherà il relativo importo al produttore; nel caso in cui la differenza risulti negativa, il GSE conguaglierà o provvederà a richiedere al produttore l'importo corrispondente.

Il comma 5 dell’Art. 15 bis detta una specifica norma in relazione agli impianti che accedono al ritiro dedicato dell'energia prevedendo che le partite economiche di cui sopra sono calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori spetti una remunerazione economica totale annua non inferiore a quella derivante dai prezzi minimi garantiti.

È esclusa dall’ambito applicativo della norma l'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022 che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10% rispetto al valore del prezzo di riferimento, limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.

Le modalità di attuazione delle disposizioni in esame sono rimesse ad un apposito provvedimento dell’ARERA da adottare entro il termine (non perentorio) di 30 giorni dalla data di approvazione del decreto in esame.

Allo stato, l’ARERA ha pubblicato un apposito documento per la consultazione e fissato il termine ultimo per l’invio delle osservazioni da parte degli interessati entro il 6 maggio 2022.

DL Energia

il D.L. 1-03-2022 n. 17 recante
Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, e la relativa Legge di conversione 27-04-2022, n. 34;

Artt. 9 -19 – Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica

Con l’obiettivo di incrementare la produzione di energia da fonte rinnovabile, le previsioni della legge di conversione del D.L. Energia introducono modifiche rilevanti alle previsioni del D.lgs 3 marzo 2011, n. 28 e del D.lgs 8 novembre 2021 n. 199 (“Decreto RED II”).

Nello specifico, esse prevedono:

1. ulteriori aree classificate come “aree idonee” anche ope legis

2. ulteriori semplificazioni autorizzative per

  • modifiche non sostanziali per impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici
  • impianti fotovoltaici fino a 10 MW
  • impianti fotovoltaici fino a 20 MW
  • impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 MW
  • impianti fotovoltaici con moduli a terra fino a 1 MW
  • impianti solari fotovoltaici e termici nelle aree industriali
  • impianti solari fotovoltaici e termici su edifici e su manufatti fuori terra diversi dagli edifici
  • agro-voltaici
  • impianti fotovoltaici flottanti
  • impianti eolici
  • impianti eolici off-shore
  • impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro
  • impianti a biogas e biometano

3. l’ampliamento dei sistemi in autoconsumo;

4. criteri di accesso agli incentivi anche per

  • agro-voltaico
  • impianti fotovoltaici e solari fotovoltaici flottanti su invasi artificiali di piccole e grandi dimensioni

5. contratti a lungo termine (minimo 3 anni) con GSE per il servizio di ritiro e acquisito di energia da impianti da fonte rinnovabile (PPA).

6. criteri per ammodernamento di impianti serricoli.

Decreto Ucarina BIS

il D.L. 21-3-2022 n. 21 recante
Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, e la relativa Legge di conversione 20-05-2022, n. 51;

Introduzione del "contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario" (Art. 37) (vedi anche DL AIUTI) a carico:

  • dei soggetti esercenti nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica;
  • dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
  • dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale;
  • dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
  • dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'UE.

La base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000 e non è dovuto se l'incremento è inferiore al 10 per cento (cfr. infra, per le modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2022). In caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo è assunto un valore di riferimento pari a zero. Si rinvia ad un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA, per la definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e delle modalità di versamento del contributo, comunque non deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Ampliamento tipologia di varianti soggette a DILA ex art. 6 bis del D.lgs 28/2011 per impianti fotovoltaici a terra e impianti eolici (art. 7 bis): (i) l'applicabilità della DILA per interventi su impianti esistenti o modifiche a progetti autorizzati anche consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, subordinatamente al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 6 bis; (ii) per gli impianti eolici, l'innalzamento al 20% della percentuale di variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio; (iii) per gli impianti fotovoltaici a terra, applicabilità della DILA per interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50%.

Ampliamento Aree Idonee: (i) Aree agricole sono aree idonee a 500 metri da aree produttive e industriali; (ii) Aree buffer a 300 metri da rete autostradale.

Disciplina transitoria VIA statale e VIA regionale: impianti con potenza superiore a 10 MW restano in VIA regionale se istanza è antecedente al 31 luglio 2021 (art. 7 quater).

Deroga a VIA e a screening ambientale solo per impianti con potenzia superiore a 20 MW, a condizione che rientrino nelle tipologie ex art. 6, comma 9 bis del D.lgs 28/2011 e siano localizzate in aree fuori dalle “aree non idonee” ex lett f) All. 3 del DM 10.9.2010.

Proroga automatica di 1 anno di termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciato o formatesi fino al 31.12.2022 e del termine di validità di VIA o di autorizzazione paesaggistica, a condizione che vi sia istanza di proroga e che non vi sia contrasto con piani o provvedimenti sopravvenuti a tutela del paesaggio.

Incremento della produzione di energia da biogas: è consentito il pieno utilizzo della capacità tecnica di impianti a biogas già in esercizio anche se incentivati fino al limite del 20 % senza autorizzazioni e previa modifica del contratto di connessione.

DL Aiuti

il D.L. 17-5-2022 n. 50 recante
Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, del quale è ancora attesa la conversione in Legge.

L'Art. 55 modifica l'art. 37 del D.L. 21/2022 (contributo solidaristico straordinari): (i) la base imponibile del contributo solidaristico straordinario è costituita dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021; (ii) aumentando la misura del contributo dal 10 al 25%, applicabile ai casi in cui l'incremento di cui sopra sia superiore a euro 5.000.000; (iii) modifica delle modalità di liquidazione del contributo prevedendo il versamento del 40% dell'importo, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e del saldo, entro il 30 novembre 2022.

Disposizione per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione.

Ampliamento della categoria delle "aree idonee" ope legis: Sono "aree idonee" anche quelle aree "non ricomprese" nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e quelle fuori dalla fascia di rispetto da tale perimetro di 7 chilometri per gli impianti eolici e di 1 chilometro per gli impianti fotovoltaici.

Silenzio assenso: La deliberazione assunta dal Consiglio dei ministri sostituisce a tutti gli effetti il provvedimento di VIA, con applicazione della normativa relativa a efficacia della VIA e contenuto della stessa. Se il Consiglio dei Ministri si è espresso per il rilascio della VIA, decorsi i 60 gg successivi e di fronte al silenzio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica, questa si intende rilasciata.

Dinieghi motivati del MiC: valide motivazioni che diano "adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori." Decreto entro 60 giorni che stabilisca criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti.

Semplificazioni e Proroga della validità della VIA. il provvedimento di proroga del termine di validità della VIA (normalmente di 5 anni) non deve contenere prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle previste nel provvedimento di VIA originario "fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento".

Eliminata dal novero dell'elenco dei progetti da sottoporre a VIA di competenza statale gli "Elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 lm. ed elettrodotti in cavo internato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri".

I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS non hanno diritto di voto se non sono stati specificamente nominati con decreto del Ministero della transizione ecologica.

Comunità energetiche rinnovabili per il Ministero della difesa e/o concessionari di beni del demanio militare e Autorità di sistema portuale. Accesso ai regimi di sostegno per la quota di energia condivisa per utenze di consumo non connesse alla cabina primaria e incentivi anche se l’impianto da fonte rinnovabile ha potenza superiore a 1 MW.

Semplificazioni autorizzative per ammodernamento delle linee elettriche esistenti. Interventi di miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti ovvero che consentono l'esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili sono autorizzabili con la Dichiarazione di inizio attività (DIA) se realizzati sul medesimo tracciato ovvero con uno scostamento di un massimo di 60 metri lineari e con una variazione dell'altezza utile dei sostegni di al massimo il 30 per cento rispetto all'esistente. Lo stesso strumento autorizzativo si applica nel caso di linee in cavo interrato esistenti, per gli interventi sul medesimo tracciato o entro il margine della strada impegnata o entro i 5 metri dal margine esterno della trincea di posa e per la realizzazione di nuove stazioni elettriche, l'adeguamento o l'ampliamento delle stazioni esistenti, a condizione che siano localizzati in aree o siti industriali dismessi, o parzialmente dismessi, ovvero nelle aree individuate come idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e fermo restando il rispetto delle medesime limitazioni in materia di campi elettromagnetici.

Deroga alle condizioni autorizzative ambientali per riaccendere le Centrali a carbone.


Siamo a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento o di approfondimento.

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