Le principali novità legislative in materia di sostegno alle imprese c.d. "energivore"
In ragione dell’evoluzione normativa intervenuta a partire dal D.L. 27-01-2022, n. 4, convertito dalla Legge di conversione 28-03-2022, n. 25, che, alla luce degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica, ha previsto un sostegno in favore delle imprese ad alto consumo di energia (c.d. imprese energivore), si è ritenuto opportuno, a beneficio degli operatori, riepilogare le principali novità legislative in materia.
Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa di dette principali novità normative in materia di sostegno alle imprese energivore (i.e., Decreto Sostegni ter, DL Energia, Decreto Ucraina bis, DL Aiuti).
Il Governo è intervenuto fino a questo momento a sostegno delle imprese energivore mediante lo strumento del credito di imposta, nella misura del 20 % per il primo trimestre e del 25% per il secondo trimestre, con un particolare sistema di compensazione e possibilità di cessione.
Si precisa che l’analisi della normativa tiene conto della Circolare - Agenzia delle Entrate 13 maggio 2022 N. 13/E con cui l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla disciplina in oggetto.
Abbreviazione | Intervento Normativo | Novita' |
Decreto Sostegni Ter | il D.L. 27-01-2022 n. 4 recante | Art. 15: Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore La norma prevede un contributo straordinario sottoforma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022, laddove ricorrano le seguenti condizioni. 1. Condizioni soggettive Le imprese possono beneficiare del contributo se:
2. Condizioni oggettive Aver sostenuto spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo 1.01.2022-31.03.2022. 3. Utilizzabilita' Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i seguenti limiti:
l credito d'imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni (fiscali e non) che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. |
DL Energia | il D.L. 1-03-2022 n. 17 recante | Art. 4 – Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore La norma prevede per il secondo trimestre del 2022 un meccanismo di sostegno straordinario alle imprese c.d. energivore mediante il riconoscimento credito di imposta identico a quello previsto dall’art. 15 del D.L. n. 4/2022, come visto sopra, salvo alcune precisazioni:
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Decreto Ucarina BIS | il D.L. 21-3-2022 n. 21 recante | Art. 9 – Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale La norma riconosce la possibilità di utilizzare i crediti di imposta in favore delle imprese energivore di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 entro la data del 31 dicembre 2022 e allo stesso tempo prevede che siano cedibili, solo per intero, dalle imprese energivore ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Al fine di uniformare la cessione dei predetti crediti a quella prevista dall’articolo 121 del decreto-legge 22 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus, è fatta salva, inoltre, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di:
I contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni contenute nell’art. 9, co. 1 sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative di tali disposizioni (si riporta link da cui poter estrarre copia della Circolare dell’Agenzia delle Entrate emanata a tal fine). Art. 10 – Imprese energivore di interesse strategico Al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 31 dicembre 2022, la norma autorizza SACE S.p.A. a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5 miliardi di euro, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea e come ulteriormente specificato sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata. Analoga garanzia può essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi criteri e condizioni sopra indicati, per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica. |
Siamo a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento o di approfondimento.
1 L’art. 3, co. 1 del DM 21 dicembre 2017 prevede che siano identificate come imprese a forte consumo di energia elettrica quelle che hanno un consumo medio di energia pari ad almeno 1 GWh/anno e che operano ne settori dell’allegato 4 e 5 della Disciplina i n materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 ovvero non rientrano in tali categorie ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese energivore redatti per gli anni 2013 e 2014.