
15 settembre 2022 • 6 minuti di lettura
Le novità della settimana in materia di lavoro
Giurisprudenza
Corte di Cassazione, 8 settembre 2022, n. 26532 - Sulla nullità del licenziamento comunicato al dipendente nel corso di una riunione
La vicenda in oggetto trae origine dal licenziamento intimato a una dirigente durante una riunione tenutasi nei locali aziendali alla presenza dell’amministratore delegato e di due dipendenti e la cui forma scritta veniva provata per testimoni.
Nella fase di merito, veniva dichiarata l’inefficacia del licenziamento intimato in forma orale alla lavoratrice, per non aver la società provato di aver adempiuto con la forma scritta richiesta ad substantiam.
In particolare, i giudici della corte territoriale, applicando i principi espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 11479/2015 rilevavano che “qualora a monte sia contestato che al momento dell’estromissione il lavoratore abbia ricevuto la consegna di una lettera di licenziamento, tale modalità di comunicazione non può essere oggetto di prova orale perché, altrimenti, la testimonianza conterrebbe inevitabilmente al suo interno la prova orale dell’esistenza scritta di un atto per il quale la forma è richiesta ad substantiam, e che il divieto di prova orale stabilito dall’art. 2725 c.c. su atti di cui la legge prevede la forma scritta a pena di nullità non è superabile con l’esercizio dei poteri istruttori del giudice del lavoro”.
La Corte di Cassazione, confermando quanto statuito dai giudici di merito, ha ribadito il principio secondo cui “ex art. 2725 cpv. c.c. non è consentita la prova testimoniale di un contratto (o di un atto unilaterale, ex art. 1324 c.c.) di cui la legge preveda la forma scritta a pena di nullità se non nel caso indicato dal precedente art. 2724 n. 3 c.c., vale a dire quando il documento sia andato perduto senza colpa (...); si tratta di divieto di testimonianza che ne importa inammissibilità rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (attenendo a norma di ordine pubblico), a differenza di quanto avviene in ipotesi di violazione degli artt. 2721 e ss. c.c. o di testimonianza assunta in materia di atti unilaterali e contratti per i quali sia richiesta la forma scritta ad probationem tantum; né tale divieto è superabile ex art. 421 co. 2°, prima parte, c.c., noto essendo che esso, nell’attribuire al giudice del lavoro il potere di ammettere d’ufficio ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, si riferisce non ai requisiti di forma previsti (ad substantiam o ad probationem) per alcuni tipi di contratti, ma ai limiti fissati alla prova testimoniale, in via generale, dagli artt. 2721, 2722 e 2723 stesso codice; a tal fine non può supplire il documento prodotto dalla società e consistente in una lettera di licenziamento, quando di tale documento non risulta la data certa di redazione in epoca anteriore o coeva all’estromissione del lavoratore, né la data potrebbe essere quella riferita dai testi, perché in tal modo si aggirerebbe surrettiziamente quel divieto di prova testimoniale di cui all’art. 2725 cpv. c.c.; pertanto, non potendosi provare in via testimoniale la — controversa – comunicazione per iscritto del licenziamento, lo stesso risulta nullo per difetto della forma prevista ex lege”.
Corte di Cassazione, 7 settembre 2022, n. 26393 - Operazioni illecite in banca e licenziamento
La vicenda in oggetto trae origine dal licenziamento di un direttore di banca che aveva eseguito operazioni illecite sul conto di un cliente.
Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato al direttore dalla banca datrice di lavoro e aveva conseguentemente ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro oltre al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, accessori e spese di lite.
La Corte d’appello, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva il reclamo proposto dalla banca osservando che “il procedimento disciplinare (avviato con lettera di contestazione 8 febbraio 2016) aveva ad oggetto irregolarità emerse a seguito di accertamenti ispettivi presso l'agenzia … della quale - il direttore - era responsabile, con qualifica di quadro, da dicembre 2012 – e che – “dette irregolarità erano consistite in movimentazioni non autorizzate e poi annullate per operazioni speculative su conti correnti (in particolare di un cliente), di rilevante importo con importanti danni per la banca”, realizzate da un altro impiegato della banca (dimessosi nel corso della procedura disciplinare), “in assenza di qualsiasi controllo da parte dei responsabili dell'agenzia (segnatamente apposizione di visto elettronico sui tabulati secondo le regole interne indicate dalla cd. mappa dei controlli)”.
Dunque, a parere della Corte territoriale “il licenziamento per giusta causa è previsto dalle norme contrattuali per i comportamenti consapevoli in contrasto con le prescrizioni/procedure/norme interne del modello organizzativo talmente gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto” e non sussistevano disparità di trattamento con un dipendente con mansioni di responsabile dei servizi operativi, sanzionato in via conservativa, in quanto questi rispondeva al direttore d'agenzia e non aveva l'obbligo del visto elettronico né con il precedente direttore della medesima agenzia in periodo antecedente, durante il quale erano emerse analoghe attività illecite, anch’egli destinatario di sanzione conservativa, “per la minore frequenza ed entità degli importi delle operazioni irregolari, non potendo perciò rilevarsi identità di situazioni, valorizzabile dal giudice per verificare la proporzionalità della sanzione in deroga al principio secondo cui è irrilevante che un'analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro”.
La Corte di Cassazione, a conferma di quanto deciso nella fase di merito, ha affermato che la Corte d’Appello “ha fornito una motivazione della differenziazione delle posizioni (del precedente direttore dell’agenzia sanzionato in via conservativa e dell’odierno ricorrente licenziato per giusta causa) basata su una valutazione di fatto, collegata all’entità degli importi ed alla frequenza delle operazioni irregolari nei due rispettivi periodi di dirigenza dell'agenzia, situazione qualitativa e quantitativa giudicata, in sede di merito, non identica e non sovrapponibile nei due periodi; a tale valutazione probatoria la Corte è giunta non solo in base alle dichiarazioni della procuratrice speciale della banca (in sede di interrogatorio libero), ma anche in relazione alle dichiarazioni di un responsabile degli accertamenti ispettivi e all’ampia documentazione prodotta dalle parti ed acquisita su ordine del Tribunale”.
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