29 settembre 20223 minuti di lettura

Il nuovo regolamento sulla disciplina golden power introduce il sistema di prenotifica

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Il 24 settembre 2022 è entrato in vigore il nuovo Regolamento – adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 133/2022 – relativo alla disciplina golden power.

In base alla disciplina golden power, talune operazioni in determinati settori strategici per l’interesse nazionale devono essere notificate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri affinché il Governo possa valutarne i possibili effetti. Ove l’operazione notificata comporti una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi nazionali, il Governo può esercitare i suoi poteri speciali – golden powers – ossia il potere di vietare l’operazione o imporre condizioni per l’implementazione dell’operazione.

La novità di maggior rilievo del Regolamento è l’introduzione del sistema di prenotifica. Il sistema permette alle imprese di chiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una decisione preliminare in ordine all’applicabilità della disciplina golden power alle operazioni in fase di progettazione.

La prenotifica

L’art. 7 del Regolamento prevede che l’impresa interessata alla realizzazione di “progetti di costituzione, acquisizione, delibera, atto o operazione” può trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un’informativa in merito a tale progetto (ossia la prenotifica), al fine di ricevere una comunicazione attestante che:

a. l’operazione oggetto di prenotifica non rientra nell’ambito di applicazione della disciplina golden power e che, dunque, l’operazione non è soggetta all’obbligo di notifica;

b. l’operazione oggetto di prenotifica è suscettibile di rientrare nell’ambito applicativo della disciplina golden power e che, dunque, l’impresa è tenuta a eseguire la notifica; oppure

c. l’operazione oggetto di prenotifica rientra nell’ambito della disciplina golden power, ma sono manifestamente insussistenti i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali.

Il Regolamento introduce altresì formalmente la figura delle “raccomandazioni”. Prima del Regolamento, la prassi conosceva già le “raccomandazioni”, le quali erano talvolta inserite nelle delibere di non esercizio dei poteri speciali adottate nei casi di operazioni particolarmente complesse e delicate, sebbene non determinanti una reale minaccia di grave pregiudizio per gli interessi nazionali. L’art. 7 del Regolamento contempla adesso espressamente la possibilità che nei casi b) e c) sopra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’esito di una valutazione preliminare sull’autorizzabilità dell’operazione oggetto di prenotifica, preveda raccomandazioni per l’impresa.

Con la prenotifica devono essere fornite tutte le informazioni e i documenti, nella misura in cui siano disponibili, richiesti per la formale notifica.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri è tenuta a comunicare la sua risposta, attestante uno degli esiti (a, b o c) di cui sopra, entro 30 giorni dalla prenotifica.

Nel caso in cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri non adotti alcuna decisione nel predetto termine di 30 giorni dalla prenotifica, l’impresa è tenuta a eseguire la formale notifica dell’operazione entro i termini ordinari per essa previsti.

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