Report

Metaverso: opportunità di business e principali sfide legali

Il metaverso presenta enormi opportunità di business, ma per essere sfruttate richiede di affrontare delle nuove problematiche legali. I professionisti del dipartimento di Intellectual Property & Technology dello studio legale DLA Piper hanno analizzato le principali questioni legali derivanti dal metaverso in un report disponibile qui.

Podcast

Google ancora nei guai per i problemi di privacy

ll Garante privacy danese ha vietato l’utilizzo di Google Workspace perché comporta un trasferimento illecito di dati personali fuori dello Spazio economico europeo, creando criticità privacy per un altro prodotto di Big G. Ne parla Giulio Coraggio nel podcast Dirottare il Futuro di Panorama.it disponibile qui.

Privacy

L'executive order degli Stati Uniti è la soluzione al trasferimento dei dati?

Il Presidente degli Stati Uniti ha adottato l'executive order volto a creare l'EU-US Data Privacy Framework, ma questa è la soluzione al trasferimento dei dati fuori dello SEE?

La grande notizia è che il Presidente Biden ha firmato l'executive order da cui potrebbe discendere la decisione di adeguatezza della Commissione europea sul trasferimento dei dati personali dall'Unione europea agli Stati Uniti.

Di seguito una nostra analisi della situazione e delle possibili conseguenze:

  • Cosa prevede l'executive order degli Stati Uniti sul framework per il trasferimento dei dati?

I contenuti principali dell'executive order:

  1. aggiunge ulteriori garanzie per le attività di intelligence degli Stati Uniti. In particolare l'executive order richiama i principi di necessità e di proporzionalità anche previsti dal GDPR

Sarà decisivo comprendere che se questi principi saranno applicati dal governo americano secondo la stessa interpretazione prevista dal Regolamento privacy europeo per evitare le criticità contestate dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza Schrems 2 rimarrà.

  1. impone requisiti al trattamento per i dati personali raccolti attraverso le attività di intelligence

Bisognerà comprendere se le società americane dovranno conformarsi con gli stessi principi previsti dal GDPR in relazione ai dati trasferiti dall'Unione europea (e.g. base giuridica del trattamento e liceità dello stesso).

  1. richiede all’intelligence degli Stati Uniti di aggiornare le proprie politiche e procedure per riflettere le nuove garanzie in materia di privacy e libertà civili contenute nell'executive order

Si tratta di una conseguenza delle misure sopra indicate. E' da tenere conto però che l'executive order non è una disposizione di legge e quindi un successivo presidente americano potrebbe facilmente revocare l'ordine.

  1. crea un meccanismo a più livelli per gli individui per ottenere una revisione e un risarcimento dei danni indipendenti e vincolanti in caso di reclami secondo cui i loro dati personali raccolti dall'intelligence degli Stati Uniti sono stati trattati in violazione della legge statunitense applicabile come indicato di seguito:

Primo livello, il funzionario per la protezione delle libertà civili presso l'Ufficio del direttore dell'intelligence nazionale (CLPO).
Secondo livello, il Tribunale per il riesame della protezione dei dati (DPRC).

Questa previsione sarà anche decisiva per valutare una adeguatezza delle normativa americana in quanto si dovrà comprendere se effettivamente si tratterà di un tribunale indipendente, oppure presenta le stesse criticità del Ombudsperson previsto dal Privacy Shield.

  1. invita il Privacy and Civil Liberties Oversight Board a rivedere le politiche e le procedure dell'Intelligence Community per garantire che siano coerenti con l'executive order.

Valgono le stesse valutazioni di cui al precedente punto 3.

  • Quali sono gli effetti dell'executive order e cosa dovrà fare ora la Commissione europea?

Sebbene l'executive order non sia una disposizione di legge è vincolante con effetto immediato all'interno dell'organizzazione governativa americana. Come illustrato dalla Commissione europea in delle FAQ il processo che porterà ad una eventuale decisione di adeguatezza è ancora lungo.

La Commissione europea dovrà ottenere un parere del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e il via libera di un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri dell'UE. Inoltre, il Parlamento europeo ha il diritto di controllo sulle decisioni di adeguatezza.

Si tratta di un processo che, secondo le stime, dovrebbe prendere circa 6 mesi.

  • Cosa devono fare le aziende prima della decisione di adeguatezza della Commissione europea?

Le FAQ pubblicate dalla Commissione europea lasciano intendere che, in pendenza della decisione di adeguatezza, le aziende dovranno continuare ad usare gli altri strumenti a disposizione per regolare il trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti, come le Clausole Contrattuali Standard che quindi richiedono di eseguire la valutazione del trasferimento dei dati. Questo approccio è decisamente raccomandabile, anche tenendo conto dei primi commenti di "battaglia" pubblicata da NOYB, l'associazione gestita da Max Schrems le cui azioni hanno già portato due volte all'invalidazione degli strumenti per supportare i trasferimenti di dati verso gli Stati Uniti.

In un recente intervento, l'Avv. Guido Scorza, componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, ha anticipato che ci potrebbe essere una posizione congiunta da parte dei garanti europei in merito. Il problema si pone principalmente con strumenti come Google Analytics il cui utilizzo è stato contestato sia dal Garante italiano che da altri garanti europei, anche fornendo un termine alle aziende per conformarsi.

Nell'attuale situazione, bisogna tener conto che, aldilà della eventuale futura decisione di adeguatezza, l'executive order americano è immediatamente vincolante. Quindi la valutazione del rischio derivante dal trasferimento dei dati personali negli Stati Uniti è necessariamente cambiata. Il nostro team di DLA Piper sta velocemente aggiornando il country assessment degli Stati Uniti ai fini della valutazione del trasferimento (TIA) tramite il nostro tool di legal tech "Transfer" per supportare i nostri client. Aldilà di quello che sarà deciso sull’adeguatezza, l’executive order è immediatamente applicabile e quindi la valutazione della normativa americana ai fini del trasferimento dei dati personali verso gli Stati Uniti è modificata. Resta inteso poi che, anche dopo l'eventuale decisione di adeguatezza relativa agli US, le TIA continueranno ad essere necessarie per i trasferimenti di dati verso altri paesi fuori dello SEE che non hanno una decisione di adeguatezza.

Il nostro tool di legal tech e la metodologia per supportare le aziende nelle TIA denominato "Transfer" è in grado di gestire al momento trasferimenti in 68 paesi ed è usato da 200+ clienti. Potete trovare una presentazione su Transfer al link QUI.

Intellectual Property

Tutela delle opere fotografiche: è sufficiente la professionalità del fotografo?

In una recente sentenza in materia di diritto d’autore, il Tribunale di Roma è tornato a pronunciarsi su un tema di grande interesse nel settore dei media, ossia quello relativo alla tutela delle fotografie. In particolare, il Tribunale, soffermandosi sui presupposti per il riconoscimento delle fotografie come opere fotografiche tutelate ai sensi dell’articolo 2 n. 7 della legge sul diritto d’autore, ha affermato che la professionalità del fotografo e la qualità tecnica delle fotografie sono elementi insufficienti per il riconoscimento del “carattere artistico”.

L’excursus storico sulla normativa di settore evidenzia come il raggiungimento di una tutela ad hoc nei confronti delle fotografie sia stato un risultato non celere da ottenere e implicante non pochi sforzi. Infatti, inizialmente, né la Convenzione di Berna, né la legge sul diritto d’autore del 1865 ed il successivo testo unico delle leggi sui diritti d’autore del 1882, facevano menzione della categoria delle cd. opere fotografiche. Successivamente, la legge sul diritto d’autore n. 633/1941 ha introdotto una prima tutela nei confronti delle fotografie come diritti connessi. Solo a seguito di una revisione della Convenzione di Berna intervenuta nel 1948 e recepita nel nostro ordinamento solo nel 1979, le fotografie sono state finalmente incluse tra le opere protette di cui all’articolo 2 della legge sul diritto d’autore.

Tale riforma ha dato spazio ad una tripartizione presente ancora oggi nella legge sul diritto d’autore, che distingue, da un lato, le opere fotografiche, ovvero le fotografie tutelate come opere dell’ingegno ex articolo 2 n. 7 della legge sul diritto d’autore, dall’altro, le fotografie semplici, ossia le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale, tutelate come diritti connessi ai sensi degli articoli 87 ss. della legge sul diritto d’autore. Infine, residua la categoria costituita dalle fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili, prive di tutela ai sensi dell’articolo 87 comma 2 della legge sul diritto d’autore.

Come più volte ha ribadito la Corte di cassazione, ai fini della distinzione tra opere fotografiche e fotografie semplici, occorre verificare se sussista o meno un atto creativo, un’impronta personale dell’autore, che sia espressione di un’attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale, alla professionalità del fotografo, in modo tale che la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso.

Per quanto concerne il requisito del carattere creativo, i contorni ne erano già stati delineati dal Tribunale di Roma in una celebre sentenza del 2020 avente ad oggetto una fotografia scattata nell’ambito di un reportage, di seguito raffigurata. Il Tribunale aveva definito tale requisito come la capacità di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l’apporto personale del fotografo, senza limitarsi a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali. In tal senso, ha ritenuto che l’apporto creativo del fotografo potesse essere volto sia alla valorizzazione degli effetti ottenibili con l’apparecchio (inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari), sia alla scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull’atteggiamento o sull’espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emergesse una prevalenza del profilo artistico sull’aspetto puramente tecnico legato alla professionalità del fotografo. A valle di tali considerazioni, la fotografia in esame era stata ritenuta una fotografia semplice, e non parte della categoria delle opere fotografiche.

Nel sopracitato caso, dunque, come nel caso di specie, poco o nulla aveva rilevato che la fotografia fosse stata scattata da un fotografo professionista, né che la stessa possedesse una elevata qualità tecnica. Infatti, il Tribunale di Roma, nella pronuncia in esame, ha ritenuto la professionalità del fotografo e la qualità tecnica delle fotografie elementi insufficienti per il riconoscimento del carattere artistico e, al contrario, ha ritenuto che la loro stessa destinazione, al normale circuito dei media, ed il loro genere – personaggi, eventi e tematiche di interesse giornalistico – le devono fare includere fra le fotografie “semplici”, in assenza di elementi specifici, che dovrebbero essere riferibili singolarmente a ciascuna di esse, che non sono stati neanche dedotti. Il medesimo criterio trova applicazione anche per quelle fotografie relative non a persone o eventi pubblici, ma a edifici sedi di istituzioni o note società, o alla composizione in studio di oggetti “significativi”, quali, ad esempio, il modello 730 o i biglietti di banca.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “Il Tribunale di Roma sulla tutela delle fotografie semplici”.

L’EUIPO sulla registrabilità come marchio UE dello slogan “TAKE FIVE”

In una recente decisione, la Commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (“EUIPO”) ha precisato i limiti alla registrazione come marchio europeo dello slogan “TAKE FIVE”, ritenuto privo di carattere distintivo, in quanto marchio composto da indicazioni utilizzate come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni che invitano ad acquistare i prodotti o servizi.

Uno slogan può essere definito come una frase breve, sintetica, di impatto e così facile da memorizzare. Un marchio costituito da uno slogan trasmette quindi un messaggio promozionale in relazione ad alcuni prodotti o servizi.

È noto il principio secondo cui la valutazione circa il carattere distintivo degli slogan non è soggetta a criteri più severi rispetto alla valutazione di altri tipi di marchi. Ciò è stato affermato nella relazione dell’EUIPO "The Distinctive Character of Slogans" pubblicata nel marzo 2022. Anche la giurisprudenza, peraltro, è concorde nel ritenere che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea (RMUE), affinché un marchio sia dotato di carattere distintivo è necessario che esso identifichi i prodotti e servizi per i quali è chiesta la registrazione come provenienti da una determinata impresa e, quindi, a distinguere tali prodotti e servizi da quelli di altre imprese. In tal modo il consumatore che acquista i prodotti e servizi designati dallo slogan può consapevolmente ripetere o evitare l'esperienza in occasione di un acquisto successivo.

Nella relazione dell’EUIPO sono stati indicati i seguenti fattori, stabiliti dalla giurisprudenza, utili al fine di stabilire la distintività di uno slogan:

  • ha diversi significati;
  • costituisce un gioco di parole;
  • introduce elementi concettualmente interessanti o di sorpresa, affinché lo slogan possa essere percepito come fantasioso, sorprendente o inaspettato;
  • presenta una particolare originalità o risonanza e/o innesca nella mente del pubblico di riferimento un processo cognitivo o richiede uno sforzo interpretativo;
  • presenta strutture sintattiche e/o dispositivi linguistici e stilistici insoliti, come allitterazioni, metafore, rime.

La recente decisione dell’EUIPO ha visto protagonista Studio Beverage Group, Inc., che ha presentato una domanda di registrazione come marchio europeo per lo slogan “TAKE FIVE” per i prodotti della classe 32 (Acque minerali; acque minerali aromatizzate; acque minerali gassate; bevande analcoliche). Dopo aver sollevato un'obiezione alla domanda di registrazione ed aver esaminato le osservazioni del richiedente, il 22 febbraio 2022 l'esaminatrice ha respinto interamente la domanda, in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

Nella decisione di rigetto del 22 febbraio 2022, l'esaminatrice ha affermato che il pubblico di riferimento percepisce il segno “TAKE FIVE” come uno slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è quella di comunicare una motivazione per l'acquisto di cinque unità dei prodotti in questione. Inoltre, l'esaminatrice ha concluso affermando che “il pubblico di riferimento difficilmente potrebbe riconoscere nel segno alcuna indicazione di origine commerciale. Il bene potrebbe provenire da qualsiasi fornitore o essere attribuito a qualsiasi fornitore, fintanto che il consumatore non è in grado di creare un collegamento con un fornitore specifico a seguito di un uso intensivo. Il segno verrebbe quindi percepito dal pubblico di riferimento principalmente come un messaggio promozionale, sulla base del suo significato intrinseco, piuttosto che come un marchio”.  

Studio Beverage Group, Inc. ha presentato ricorso chiedendo l'annullamento totale della decisione dell’esaminatrice. Il 1° settembre 2022 la Commissione di ricorso dell’EUIPO ha emesso una decisione che respinge il ricorso, ritenendo che il marchio “TAKE FIVE” per bevande analcoliche è nullo per carenza del carattere distintivo, richiesto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. In particolare, la Commissione ha considerato quanto segue.

Rispetto al pubblico di riferimento, l’EUIPO ha ritenuto che questo sia composto da consumatori di bevande analcoliche e di acque minerali e che il segno vada valutato con riferimento al pubblico anglofono poiché formato da parole di lingua inglese. La Corte ha inoltre sottolineato come, di solito, il livello di attenzione del pubblico sia relativamente basso quando si tratta di indicazioni promozionali.

Con riguardo al carattere distintivo, invece, la Commissione ha ritenuto infondata l'affermazione del richiedente secondo cui il segno “TAKE FIVE” è distintivo in quanto non descrive i prodotti rivendicati, sostenendo invece che si tratti di una tecnica pubblicitaria molto utilizzata che consiste in un invito ai potenziali clienti di prendere o acquistare cinque di quei prodotti. Pertanto, il segno “TAKE FIVE” costituisce un’affermazione pubblicitaria diretta, ovvia e anche molto diffusa, in cui la parola "cinque" viene utilizzata nel senso di una specificazione di quantità.

L’EUIPO ha quindi concluso affermando che la combinazione delle parole "TAKE FIVE" non è dotata di carattere distintivo in quanto incapace di fungere da indicazione dell'origine commerciale dei prodotti richiesti.  Il pubblico di riferimento vedrà nella sequenza di parole esclusivamente una generica dichiarazione pubblicitaria elogiativa e un appello all'acquisto da parte di potenziali clienti.    

Technology Media & Telecommunications

La Corte di Giustizia dell’UE si pronuncia nuovamente sulla conservazione dei dati relativi al traffico e all’ubicazione riguardanti le comunicazioni elettroniche

Con sentenza del 20 settembre 2022, resa all’esito delle cause riunite C-793/19 e C-794/19, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha confermato che il diritto UE osta alla conservazione generalizzata e indiscriminata, a titolo preventivo, dei dati relativi al traffico e all’ubicazione riguardanti i servizi di comunicazione elettronica per finalità di lotta alla criminalità grave e prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza.

La sentenza trae origine dalla questione pregiudiziale – sollevata nel corso di un procedimento di appello dinanzi alla Corte amministrativa federale tedesca – con la quale è stato chiesto alla Corte di Giustizia di pronunciarsi in merito alla compatibilità con il diritto UE delle previsioni della disciplina tedesca in materia di telecomunicazioni che impongono, salve talune eccezioni, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico la conservazione generalizzata e indiscriminata di gran parte dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione degli utenti finali di tali servizi, prevedendo un periodo di conservazione di varie settimane, ai fini del perseguimento dei reati gravi o della prevenzione di un rischio concreto per la sicurezza nazionale.

Il procedimento giudiziale in cui è stata sollevata la questione pregiudiziale è stato promosso da due fornitori di servizi di comunicazione elettronica tedeschi i quali hanno contestato che le predette previsioni fossero incompatibili con il diritto dell’Unione europea.

In particolare, la Direttiva 2002/58/CE prevede, tra l’altro, che gli Stati Membri siano tenuti ad assicurare, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazioni e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei dati relativi al traffico. La medesima Direttiva stabilisce però anche la possibilità per gli Stati Membri di adottare disposizioni legislative che deroghino a tale principio, qualora la misura in deroga adottata sia necessaria, opportuna e proporzionata per la salvaguardia della sicurezza nazionale (ossia dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica e per la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati. Ai sensi della Direttiva, gli Stati Membri possono dunque adottare misure legislative che prevedano che i dati relativi alle comunicazioni elettroniche siano conservati per un periodo di tempo limitato ai fini del perseguimento dei predetti obiettivi.

Pronunciandosi sulla questione pregiudiziale, la Corte di Giustizia ha anzitutto confermato il principio secondo cui il diritto UE – e, in particolare, la richiamata Direttiva 2002/58/CE – “osta a misure legislative nazionali che prevedono, a titolo preventivo, per finalità di lotta alla criminalità grave e di prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza, la conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione”.

La Corte di Giustizia ha però anche precisato, ponendosi nel solco di precedenti pronunce, che la Direttiva, letta alla luce dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non osta a misure legislative nazionali che consentono, “a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale”, il ricorso a un provvedimento di ingiunzione che imponga ai fornitori di servizi di comunicazione di procedere a una “conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione”, a condizione che:

  1. l’ingiunzione sia adottata in “situazioni nelle quali lo Stato membro interessato affronti una minaccia grave per la sicurezza nazionale che risulti reale e attuale o prevedibile”;
  2. il provvedimento di cui all’ingiunzione possa essere oggetto di un “controllo effettivo, da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, la cui decisione sia dotata di effetto vincolante, diretto ad accertare l’esistenza di una di tali situazioni nonché il rispetto delle condizioni e delle garanzie che devono essere previste”;
  3. l’ingiunzione sia “emessa solo per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario” ancorché “rinnovabile in caso di persistenza di tale minaccia”.

Su un simile argomento può essere interessante l’articolo “La Corte di Giustizia dell’UE si pronuncia in merito alla conservazione dei dati relativi al traffico e all’ubicazione riguardanti le comunicazioni elettroniche”.

Life Sciences

Guida IFPMA ed EFPIA sull’uso di social media e piattaforme digitali da parte delle aziende farmaceutiche

Pubblicata il 28 settembre la nuova guida dell’International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA) e dell’European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) per l’uso dei social media e dei canali digitali da parte delle aziende farmaceutiche (Guida).

Il sempre maggior utilizzo di social media e piattaforme digitali (Canali Digitali) comporta la rapida diffusione di comunicazioni ad un vasto pubblico internazionale, con una conseguente crescente responsabilità delle aziende farmaceutiche. La Guida si propone quindi di delineare i contenuti adeguati per rivolgere informazioni, tramite Canali Digitali, al pubblico, agli operatori sanitari, alle strutture sanitarie, alle organizzazioni dei pazienti, nonché ad altre parti interessate.

In particolare, la Guida:

  1. descrive i principi applicabili alle comunicazioni sui Canali Digitali, tra cui:
  2. Non utilizzare i Canali Digitali per promuovere in modo improprio i medicinali, compreso pubblicizzare farmaci off-label;
  3. Rispettare la normativa vigente sulla pubblicità al pubblico ed eventualmente introdurre limiti nell’accesso ai Canali Digitali (ad esempio, solo agli operatori sanitari);
  4. Condividere contenuti veritieri, non fuorvianti, equilibrati, attuali ed accurati;
  5. Essere trasparenti riguardo ai materiali e ai contenuti;
  6. Dichiarare il coinvolgimento dell’azienda;
  7. Trattare i dati personali in conformità alla normativa vigente.

aiuta le aziende ad identificare le responsabilità per i contenuti sui Canali Digitali e ad adottare opportune procedure, tra cui:

  1. Misure idonee per valutare e verificare la sicurezza informatica dei Canali Digitali;
  2. Procedure per rivedere, monitorare, moderare ed eventualmente cancellare le attività, i contenuti e i materiali sui Canali Digitali e garantire la conformità alle leggi vigenti;
  3. Formazione adeguata ai dipendenti in merito ai Canali Digitali, dal momento che le aziende possono essere ritenute responsabili delle attività dei dipendenti sui social media;
  4. Procedure per garantire lo svolgimento delle funzioni di farmacovigilanza da parte dei dipendenti.

descrive diversi tipi di Canali Digitali, tra cui siti web, social media, blog, podcast, webinar, canali diretti e forum, e specifica che:

  1. Occorre mantenere aggiornate le informazioni sui Canali Digitali ed indicare la data di pubblicazione o di aggiornamento;
  2. L’uso di parole chiave deve essere appropriato per il pubblico cui è destinato e non fare promozione non consentita al pubblico;
  3. Occorre rendere trasparente il proprio ruolo quando sponsorizzano contenuti di siti web di terzi o utilizzano i blog;
  4. I siti web linkati o i blog non possono promuovere al pubblico i farmaci sotto prescrizione nelle giurisdizioni in cui ciò non è consentito;
  5. Occorre prestare attenzione quando utilizzano piattaforme che limitano o restringono la possibilità di monitorare o accedere ai commenti (ad esempio, messaggi effimeri e app criptate);
  6. Il contenuto di podcast e webinar deve essere appropriato e i partecipanti devono essere opportunamente selezionati.

fornisce linee guida specifiche per il coinvolgimento di influencer online e opinion leader digitali, tra cui:

  1. Ingaggiare influencer richiede un’attenta valutazione;
  2. Occorre valutare il rischio che i contenuti digitali siano percepiti come una promozione inappropriata;
  3. Individuare e documentare una motivazione per il coinvolgimento di influencer e opinion leader digitali (sia operatori sanitari che non) per evitare il rischio di influenza indebita su operatori sanitari, pazienti e gruppi vulnerabili;
  4. La remunerazione deve essere appropriata e ragionevole. Le aziende sono incoraggiate a stabilire una metodologia per il calcolo del fair market value;
  5. Rendere noti i rapporti con gli influencer (ad esempio, tramite disclaimer) e divulgare qualsiasi trasferimento di valore agli influencer, ove richiesto dalle leggi applicabili;
  6. Valutare se adottare linee guida o regole che disciplinino i rapporti con gli influencer.

Su di un simile argomento potrebbe essere interessante l’articolo “Infografica – Pubblicità dei medicinali, cosa FARE e cosa NON FARE in Italia ”.


La rubrica Innovation Law Insights è stata redatta dai professionisti dello studio legale DLA Piper con il coordinamento di Arianna AngillettaGiordana BabiniCamila CrisciTamara D’AngeliEnila Elezi