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20 ottobre 202210 minuti di lettura

Le novità della settimana in materia di lavoro

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - 12 ottobre 2022 n. 29756 - Visita medica e assenza del lavoratore

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull’onere del lavoratore di presentarsi in azienda al termine di un lungo periodo di assenza.

Nel caso di specie, una lavoratrice, a seguito di un periodo di assenza giustificata superiore ai 60 giorni, veniva licenziata perché assente ingiustificata per oltre due settimane.

Nella fase di merito, il licenziamento intimato veniva considerato valido ed efficace e pertanto la lavoratrice ricorreva per cassazione, osservando in particolare come la Corte d’Appello avesse errato nel non considerare giustificato l’ulteriore periodo di assenza di due settimane: a suo avviso, infatti, la circostanza che il datore di lavoro non avesse provveduto a convocarla alla visita medica per l’accertamento dell’idoneità al lavoro a seguito dell’assenza per malattia superiore a 60 giorni giustificava la sua ulteriore assenza, a prescindere dall’invio di certificati medici.

La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso presentato dalla lavoratrice, ha osservato come la necessità di eseguire la visita medica dopo lunghi periodi di malattia non autorizza il lavoratore a rimanere assente in attesa dell’iniziativa datoriale, in quanto è onere del lavoratore, una volta terminato lo stato di malattia, presentarsi al lavoro.

È stato quindi pronunciato il seguente principio di diritto: “In tema di sorveglianza sanitaria ex articolo 41 del decreto legislativo 81/2008, la visita medica a seguito di assenza del lavoratore superiore a sessanta giorni, quale misura necessaria a tutelare l’incolumità e la salute del prestatore di lavoro, deve precedere l’assegnazione alle medesime mansioni svolte prima dell’inizio dell'assenza e la sua omissione giustifica l’astensione ex articolo 1460 Cc dall’esecuzione di quelle mansioni ma non anche la mancata presentazione sul posto di lavoro, ben potendo il datore di lavoro disporre, nell’attesa della visita medica, l’eventuale e provvisoria diversa collocazione del lavoratore nell’impresa: ne consegue il licenziamento per assenza ingiustificata se il dipendente non si presenta sul posto di lavoro né invia certificato medico”.

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - 10 ottobre 2022 n. 29435 - Virus contratti sul luogo di lavoro: sono malattie professionali

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su quale sia la natura di un virus contratto sul luogo di lavoro e, in particolare, se questo integri una malattia professionale.

Nel caso di specie, un infermiere professionale presso una RSA instaurava un giudizio al fine di ottenere il riconoscimento della copertura INAIL e quindi dell’indennizzo in rendita o in capitale (ai sensi del d.p.r. 1124/1965) in ragione dell’asserita contrazione della infezione da virus HCV (epatite C) durante il servizio svolto.

Nella fase di merito, la domanda del lavoratore veniva rigettata. In particolare, la Corte d’Appello riteneva che la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro gravasse sul lavoratore, aggiungendo che la valutazione da compiere non riguardava “il nesso causale dipendente dagli effetti patologici dell'infortunio professionale che si sia sicuramente verificato, vertendo la questione sulla certa individuazione del fatto all'origine della malattia”.

Avverso la sentenza del gravame, il lavoratore proponeva ricorso per Cassazione, precisando tra l’altro di non avere contratto il contagio prima dell’assunzione presso la RSA, producendo esami ematochimici e allegando prova che, nello svolgimento delle sue mansioni di infermiere turnista, avesse ordinariamente medicato e trattato per via parenterale pazienti anziani, epatopatici, spesso con piaghe da decubito.

A tal riguardo, i giudici di legittimità hanno richiamato il principio risalente in giurisprudenza secondo cui “nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomo - fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell'infezione”, con l’aggiunta che “la relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici” (cfr., ex multis, Corte Cass. n. 7306/200).

In conclusione la Suprema Corte, richiamando il principio della sentenza sopra richiamata e successive conformi, ha cassato la sentenza della corte territoriale, con rinvio alla medesima Corte d’Appello, affinché svolgesse “l’accertamento che pertiene ai casi come quello di specie, da operare ricostruendo in via probabilistica l’esistenza o meno di nesso causale tra l’evento morboso denunciato e l’attività professionale, secondo la tipologia di essa e le modalità concrete del suo svolgimento, ma senza necessità di riscontrare l’esistenza di uno specifico episodio o contatto infettante in occasione di lavoro”.

Prassi

Ministero del Lavoro: Interpello del 17 ottobre 2022 n. 1/2022 - Responsabilità solidale nell’appalto dei servizi di logistica

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito la propria indicazione in merito all’applicazione dei principi di solidarietà tra committente e appaltatore negli appalti alla particolare disciplina dell’appalto di prestazione di più servizi (art. 1677-bis c.c.).

INPS: Circolare del 17 ottobre 2022 n. 116/2022 - Bonus 150 per i lavoratori dipendenti per il mese di novembre

L’INPS ha fornito le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, (prevista dall’art. 18, D.L. n. 144/22, c.d. decreto “Aiuti ter”).

In particolare, l’articolo 18 sopra richiamato prevede che sia riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 Euro ai lavoratori dipendenti, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 Euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.

L’indennità spetta nella misura di 150 Euro anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale, mentre è esclusa per i lavoratori domestici, per i titolari dei trattamenti di cui all’art. 19, commi 1 e 16, D.L. n. 144/2022 e per gli operai agricoli a tempo determinato.


Per informazioni sulla presente newsletter si possono contattare i coordinatori Avv. Francesca Anna Maria De Novellis, Avv. Stefano Petri e Avv. Davide Maria Testa.

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