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25 maggio 20235 minuti di lettura

Il Regolamento (UE) n. 956/2023

Il nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere ("Carbon Border Adjustment Mechanism" o "CBAM")

L'Unione europea prosegue il suo cammino per contrastare l'inquinamento globale attraverso l’introduzione del “Carbon Border Adjustment Mechanism” (CBAM). Il nuovo Regolamento UE avrà un impatto significativo per le imprese che importano merci “ad alta intensità di carbonio” nel territorio doganale dell’Unione europea già a partire da ottobre 2023 (inizio del c.d. “periodo transitorio”).

 

Premessa

A seguito dell’emanazione della Comunicazione della Commissione europea dell’11 dicembre 2019 (Il Green Deal europeo), l’Unione europea si è prefissata alcuni importanti obiettivi in termini di tutela ambientale, tra i quali, la riduzione delle emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030, unitamente al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050.

Tali propositi sono stati convertiti in un pacchetto di proposte (c.d. pacchetto “Fit for 55”), fra le quali rientra anche il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (“Carbon Border Adjustment Mechanism”, in breve “CBAM”), una sorta di dazio ambientale.

Il CBAM si propone come strumento volto ad contrastare il fenomeno del c.d. carbon leakage, ovvero la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in Paesi extra-UE, garantendo un prezzo equivalente per i prodotti importati nel territorio dell’Unione europea rispetto a quelli interni; allo stesso tempo, incentiva la riduzione delle emissioni di carbonio incoraggiando il ricorso a tecnologie più efficienti, nell’ottica complessiva di migliorare l’attuale sistema fondato sullo schema “Cap & Trade” introdotto dalla Direttiva 2003/87/CE ”Emission Trading Scheme” (c.d. ETS).

Tale strumento è volto ad evitare che gli sforzi di riduzione delle emissioni nell’Unione europea siano compensati da un aumento delle emissioni al di fuori dell'Unione attraverso la delocalizzazione della produzione ed un aumento delle importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio.

 

Il Regolamento CBAM in breve

Il 10 maggio 2023, è stato approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il Regolamento (UE) n. 956/2023 (Regolamento CBAM).

Il meccanismo CBAM troverà applicazione con riferimento a determinati prodotti ad alta intensità di carbonio (elencati nell’Allegato I del Regolamento CBAM), quali:

  • alluminio;
  • cemento;
  • energia elettrica;
  • concimi;
  • ferro;
  • acciaio,

importati nel territorio doganale dell’Unione europea ed originari di paesi terzi, fatta eccezione per alcuni Paesi extra-UE appositamente esclusi dall’Allegato III del Regolamento (ad esempio, Norvegia, Islanda e Svizzera).

 A partire dal 2026:

  • solo i dichiaranti CBAM autorizzati, muniti di apposita autorizzazione (Autorizzazione CBAM), potranno importare le merci di cui all’Allegato I del Regolamento nel territorio dell’Unione europea;
  • i dichiaranti CBAM autorizzati saranno tenuti ad acquistare un numero di certificati CBAM equivalente alle tonnellate di gas serra emesse durante l’anno (direttamente o indirettamente) per la produzione o lavorazione dalle merci oggetto di importazione. Il prezzo di tali certificati sarà calcolato dalla Commissione europea come media dei prezzi di chiusura delle quote ETS;
  • il numero di certificati CBAM necessari per l’importazione potrà essere ridotto qualora gli importatori dimostrino di aver già pagato un prezzo per tali emissioni di carbonio in un Paese terzo;
  • gli importatori dovranno dichiarare annualmente (entro il 31 maggio dell’anno successivo, i.e. 31 maggio 2027 per l’anno 2026), le quantità di merci importate nell'Unione europea nel corso dell'anno, le emissioni direttamente e indirettamente incorporate nelle merci, nonché il numero totale di certificati CBAM da restituire (Dichiarazione CBAM);
  • entro il medesimo termine previsto per la Dichiarazione CBAM (i.e. 31 maggio 2027) i dichiaranti CBAM autorizzati dovranno restituire un numero di certificati corrispondente alle tonnellate di emissioni dichiarate.

Al fine di assicurare la corretta implementazione del meccanismo CBAM, ciascuno Stato membro potrà imporre adeguate sanzioni amministrative in caso di violazione del presente Regolamento.

In caso di mancata restituzione dei certificati CBAM entro il termine previsto (i.e. 31 maggio 2027) sarà applicata una sanzione equivalente all’importo già previsto dal meccanismo ETS (fino a 100 Euro per ogni tonnellata di CO2 inclusa in certificati non restituiti). Inoltre, saranno previste sanzioni più elevate in caso di importazione nell’Unione europea di merci da parte di un soggetto diverso da un dichiarante CBAM autorizzato.

Dal 1° ottobre 2023 inizierà il c.d. “periodo transitorio” (fino al 31 dicembre 2025).

Sebbene in questo periodo non sia necessario acquistare e restituire alcun certificato CBAM per l’importazione di merci ad alta intensità di carbonio nel territorio dell’Unione europea, a partire da ottobre 2023, ciascun importatore sarà tenuto a presentare all’autorità competente un’apposita relazione (Relazione CBAM), contenente le seguenti informazioni:

  • la quantità totale di ciascun tipo di merci importate rientranti nell’Allegato I del Regolamento CBAM suddivise per ciascun impianto di produzione;
  • il totale delle emissioni di gas serra dirette ed indirette, espresso in tonnellate di CO2;
  • il prezzo del carbonio dovuto nel paese di origine per le suddette emissioni, tenendo conto di eventuali riduzioni o di altre forme di compensazione.

Tale relazione dovrà essere presentata entro il mese successivo al termine del trimestre di riferimento (i.e. 31 gennaio 2024 per il quarto trimestre 2023)

In attesa di apposite indicazioni per la corretta implementazione degli adempimenti CBAM, le imprese che intendano importare prodotti ad alta intensità di carbonio dovranno adottare un approccio olistico verso il nuovo meccanismo CBAM.

A fronte delle possibili implicazioni economiche che potrebbero derivare dall’applicazione del Regolamento CBAM, le aziende saranno chiamate a valutare attentamente gli effetti del Regolamento nell’ambito della propria attività d’impresa al fine di attenuarne l’impatto finanziario mediante una riconsiderazione della loro supply chain e delle strategie di approvvigionamento.