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6 febbraio 20243 minuti di lettura

Il Regolamento (UE) n. 956/2023: il nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)

Il Regolamento CBAM (Acronimo di Carbon Border Adjustment Mechanism), si colloca fra le proposte del piano europeo “Fit for 55” volto a ridurre le emissioni di gas serra in ambito unionale entro il 2050, andando ad introdurre un nuovo “dazio” ambientale finalizzato a garantire che gli sforzi volti alla riduzione di tali emissioni non risultino compensati da un contestuale aumento delle emissioni connesse alle merci prodotte al di fuori dell’Unione ed importate nel territorio doganale comune (c.d. carbon leakage).

In sostanza il regolamento CBAM prevede l’applicazione di un prezzo – una sorta di dazio sulle emissioni, applicato attraverso l’acquisto di appositi certificati – per le emissioni di gas serra incorporate nei prodotti di alcune tipologie di industrie (cemento, prodotti siderurgici, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno), paragonabile a quello sostenuto dai produttori unionali nell'ambito del vigente sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS).

Il Regolamento prevede due fasi d’implementazione:

  • la fase “transitoria”, iniziata con l’entrata in vigore del Regolamento (1° ottobre 2023) e che terminerà il 31 dicembre 2025;
  • la fase “definitiva”, dal 1° gennaio 2026.

Durante la fase transitoria, non sarà necessario l’acquisto di alcun certificato ma dovranno comunque essere comunicate informazioni rilevanti sui prodotti in entrata soggetti al CBAM (e.g., Paese di origine, percorsi produttivi). Pertanto, gli operatori soggetti (importatore o rappresentante indiretto), saranno tenuti ad ottenere le credenziali d’accesso al registro CBAM e a trasmettere su base trimestrale tali dati attraverso il registro.

Segnaliamo inoltre che:

  • dal 4 dicembre è possibile richiedere l’autorizzazione per l’accesso al registro CBAM;
  • in data 22 dicembre sono stati pubblicati, da parte della Commissione europea, i default values utilizzabili ai fini del calcolo delle emissioni incorporate nell’ambito delle prime tre relazioni CBAM;
  • i primi dati inviati attraverso il registro CBAM (periodo ottobre 2023 – dicembre 2023) sono stati comunicati entro il 31 gennaio 2024; la seconda comunicazione (periodo gennaio 2024 – marzo 2024) dovrà essere inviata entro il 31 aprile 2024; e
  • In data 29 gennaio 2024 la Commissione Europea, riconoscendo le difficoltà tecniche riscontrate da alcuni operatori all’atto della presentazione della prima relazione CBAM, ha comunicato con apposita Nota che a far data dal 1° febbraio è disponibile sul registro una nuova funzionalità che consentirà di richiedere una proroga di 30 giorni per la presentazione della prima relazione CBAM (request delayed submission).

Successivamente, cioè dal 1° gennaio 2026, i soggetti interessati dovranno, una volta autorizzati, dichiarare ogni anno la quantità di merci soggette a CBAM importate nel corso dell’anno precedente e i dati relativi alle emissioni connesse alla produzione di tali merci. Quindi, dovranno restituire un numero di certificati CBAM corrispondente a quanto dichiarato, il cui prezzo sarà calcolato in base al prezzo medio delle quote EU ETS espresso in EUR/tonnellata. In base a quanto previsto dal Regolamento, la prima dichiarazione CBAM, relativa alle merci importate nell'anno solare 2026, dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2027.