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26 marzo 20247 minuti di lettura

Dal Prezzo Unico Nazionale (PUN) al Prezzo Zonale - il cambio normativo in Italia e i suoi impatti sui PPA

Aggiornamento normativo

Il Decreto “Sicurezza Energetica”1 ha stabilito che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - previa consultazione con l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) – pubblicherà un nuovo decreto in cui:

  • verranno esplicitate le condizioni ed i criteri per l’applicazione ai clienti finali, a partire dal 1° gennaio 2025, di prezzi zonali per l’energia elettrica definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso, in luogo del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) attualmente applicabile (rappresentato dalla media dei prezzi zonali per le sei zone del mercato italiano dell'energia elettrica, ponderati in base agli acquisti totali di energia); e
  • verrà dato mandato ad ARERA di definire un “meccanismo transitorio di perequazione” tra i clienti finali a compensazione dell’eventuale differenziale tra: (a) il prezzo zonale; e (b) un “nuovo” prezzo di riferimento calcolato dal GME (Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.) in continuità con l’attuale metodo di calcolo del PUN.

Tali aggiornamenti normativi sono da considerarsi legati al passaggio a 15 minuti in sostituzione degli attuali 60 minuti (anch’esso a partire dal 1° gennaio 2025): (i) dell’ISP (Imbalance Settlement Period), periodo valido per il calcolo dello sbilanciamento; e (ii) del MTU (Market Time Unit - periodo valido per le transazioni sui mercati a pronti).

 

Effetti della modifica di legge sui PPA a medio e lungo termine

L'impatto della modifica normativa sui contratti PPA deve essere valutato caso per caso in considerazione della struttura, del testo e, in generale, del modello di PPA concordato tra le parti (ad esempio, fisico, virtuale, con prezzo fisso o basato su componenti variabili, sul PUN o sul prezzo zonale; redatto sul modello EFET o su un modello interamente convenzionale).

I principali aspetti di un contratto PPA da tenere in considerazione alla luce della modifica di legge sono i seguenti:

  1. gli indici di riferimento dei corrispettivi applicati nel relativo PPA (i PPA strutturati con consegna fisica che contemplano solo un prezzo fisso senza componenti variabili, così come i PPA in cui gli indici di riferimento sono già i prezzi zonali anziché il PUN, saranno meno impattati, o non saranno impattati, dal cambio normativo);
  1. le clausole che disciplinano la modifica di legge (change in law) / la modifica del mercato dell’energia (change in market design) / il verificarsi di un evento di turbativa del mercato (market disruption event), al fine di determinare se il PPA già contiene una disciplina per la descritta modifica di legge.
    A tal proposito, segnaliamo che il PPA potrebbe già disciplinare gli effetti della modifica di legge / di mercato, prevedendo che, nel caso in cui l'indice di riferimento dei prezzi (PUN) non venga più calcolato: (a) le parti debbano negoziare e concordare in buona fede un indice sostitutivo (eventualmente, deferendo la questione ad un esperto terzo ed indipendente); o (b) il PUN venga automaticamente sostituito dal nuovo prezzo di riferimento che verrà calcolato dal GME (ossia il medesimo ente che attualmente calcola il PUN).
    Ove il PPA già preveda la disciplina di tali eventi, un rifiuto ingiustificato di una delle parti di applicare il nuovo indice o di conformarsi alla procedura contrattualmente prevista per la determinazione dello stesso potrebbe essere considerato un inadempimento contrattuale, ovvero una violazione del principio, cristallizzato nell’ordinamento civilistico italiano, di esecuzione del rapporto contrattuale in buona fede preservando i diritti dell’altra parte;
  1. verificare se la modifica di legge sia in grado di determinare uno squilibrio sostanziale degli interessi e dei benefici delle parti, come definiti alla data sottoscrizione del relativo PPA (ad esempio, la modifica di legge può influire sia sul beneficio finanziario del PPA che sulla finalità di copertura della fluttuazione del PUN), facendo in modo che la parte maggiormente impattata possa invocare l’eccessiva onerosità sopravvenuta e/o gli ulteriori rimedi previsti della legge italiana per ristabilire l’equilibrio di interessi esistente alla data di sottoscrizione del PPA, ovvero per recedere / risolvere anticipatamente il contratto;
  1. verificare se il PPA è stato espressamente qualificato come “contratto aleatorio”, ovvero se è presente una ripartizione dei rischi economici che possa, implicitamente, qualificare il PPA come contratto aleatorio ai sensi dell'articolo 1469 del Codice Civile. Ove il PPA contenga tale indicazione, i rimedi a disposizione delle parti sarebbero limitati (ad esempio, il rimedio dell’eccessiva onerosità sopravvenuta menzionato al punto che precede non sarebbe applicabile);
  1. il metodo di calcolo dell'importo di risoluzione (termination amount) e/o delle penali (liquidated damages) da ritardo e/o mancata produzione (underperformance) dell'impianto, qualora presenti nel PPA.

 

Valutazione degli impatti della modifica di legge in considerazione della natura del PPA

Come sopra anticipato, gli impatti contrattuali della modifica di legge possono variare a seconda della particolare natura di ciascun PPA.

Da un punto di vista generale, la finalità di copertura ricercata dalla parte acquirente tramite la sottoscrizione di un PPA potrebbe essere ostacolata dalla modifica di legge, e tale circostanza potrebbe essere rilevante o meno, a seconda della struttura e del testo del PPA, che devono essere valutati attentamente:

  • nell'ambito di un PPA virtuale/finanziario, l’acquirente mira a ricevere il pagamento di un differenziale da parte del venditore nell’eventualità in cui il PUN sia superiore al prezzo fisso (PPA virtuale a prezzo fisso), ovvero a ricevere lo sconto concordato sul PUN (PPA virtuale basato su uno sconto sull'indice). A partire dal 1° gennaio 2025: (i) l’acquirente pagherà il prezzo zonale al suo fornitore di energia quale forma di corrispettivo per l’energia consumata; ma (ii) il riferimento di copertura per l’acquirente ai sensi del PPA virtuale sarà ancora il PUN (ovvero il “nuovo” indice che sostituirà il PUN). Gli effetti e la rilevanza giuridica di questo disallineamento possono variare caso per caso a seconda del wording del relativo PPA (g., la natura aleatoria del PPA o il riferimento alla rilevanza del consumo effettivo da parte dell'acquirente);
  • nell'ambito dei PPA fisici, i PPA a prezzo fisso o a prezzo zonale possono continuare produrre i propri effetti senza che siano necessarie modifiche, mentre i PPA indicizzati al PUN possono essere soggetti ad impatti;
  • per quanto concerne i PPA negoziati e sottoscritti sulla base di un modello di EFET che contemplano una componente di prezzo legata al PUN, il modello EFET già disciplina l'indisponibilità oggettiva temporanea o permanente del relativo prezzo di riferimento (e., il PUN per i clienti italiani) e potrebbe reputarsi applicabile la clausola di “Market Disruption Event”, ai sensi della quale le parti dovranno negoziare in buona fede un indice diverso il più possibile simile a quello utilizzato in passato (che può essere l’indice sostitutivo che verrà emesso dal GME o un indice convenzionale calcolato dalle parti sulla base degli stessi criteri utilizzati per il calcolo del PUN).

 

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto e tenendo in considerazione che: (i) gli effetti del cambio di legge inizieranno ad avere un impatto solo a partire dal 1° gennaio 2025; e (ii) successivamente a tale data sarà in vigore un meccanismo transitorio di perequazione, quello attuale potrebbe essere il momento ideale per una valutazione del portafoglio di PPA di produttori, traders o banche finanziatrici al fine di stabilire gli effetti della modifica di legge, i rimedi disponibili e l’eventuale necessità di modifiche al PPA per conformità alla nuova normativa di mercato.


1 Il Decreto Legge n. 181 del 9 dicembre 2023, convertito con modifiche nella Legge n. 11 del 2 febbraio 2024 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 febbraio 2024, ha introdotto alcune modifiche all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 210 dell'8 novembre 2021 (che attua in Italia la Direttiva UE 2019/944 e i Regolamenti UE 941/2019 e 943/2019).