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31 ottobre 202424 minuti di lettura

Labour News

DDL Lavoro e Legge di Bilancio 2025

A cura di Alessandra Giorgi, Mattia Buglione, Giusy Stella.

DDL Lavoro: Stato attuale della proposta

Aggiornamento sullo stato della proposta di legge e sui principali punti di discussione

Il c.d. DDL Lavoro è stato approvato dalla Camera e trasmesso al Senato in data 9 ottobre 2024. Successivamente è stato assegnato alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede referente l'11 ottobre 2024. Attualmente risulta in corso di esame in Commissione.

Aggiornamenti: Parlamento Italiano - Disegno di legge S. 1264 - 19ª Legislatura

Tema Novità Riferimento normativo
Sicurezza sul lavoro
  • Viene riconosciuta la possibilità di svolgere la visita medica preventiva anche in fase preassuntiva.
  • Viene previsto che la visita medica dopo 60 giorni di assenza è obbligatoria solo se ritenuta necessaria dal medico competente.
  • Viene stabilito che la visita preassuntiva deve essere effettuata esclusivamente dal medico competente dell’azienda (e non anche dall’ASL).
  • Viene designata la ASL come autorità competente per i ricorsi contro i giudizi del medico competente.
  • Viene meno il requisito delle particolari esigenze tecniche per lo svolgimento di lavori in locali chiusi, sotterranei o semisotterranei.
  • Art. 1, co. 1, lett. D, n. 1.1
  • Art. 1, co. 1, lett. D, n. 1.3
  • Art. 1, co. 1, lett. D, n. 2
  • Art. 1, co. 1, lett. D, n. 5
  • Art. 1, co. 1, lett. E
Integrazioni salariali Viene introdotta la possibilità per il lavoratore in cassa integrazione di svolgere attività lavorativa, sia come dipendente che come autonomo, previa comunicazione tempestiva all'INPS dell'inizio della nuova attività. Durante il periodo in cui svolge tale attività, il lavoratore è sospeso il diritto al trattamento di integrazione salariale. Art. 6
Somministrazione di lavoro
  • Viene superato il regime transitorio riferito alle missioni a termine dei lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato dalle APL, tramite l’abrogazione del quinto e sesto periodo dell’art. 31, co. 1, del D. lgs n. 81/2015.
  • Vengono esclusi dal calcolo dei limiti quantitativi previsti per la somministrazione a tempo determinato (attualmente pari al 30% del numero di lavoratori a tempo indeterminato dall’utilizzatore) i lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore e quelli esenti dai limiti percentuali previsti per i contratti a termine di cui all’art.23, comma 2, del D. lgs. 81/2015.
  • Viene esclusa l’applicabilità delle causali di cui all’art. 19 d. lgs n. 81/2015 per la somministrazione di:
    • Soggetti disoccupati da almeno sei mesi che godono di trattamenti di disoccupazione o ammortizzatori sociali
    • Lavoratori svantaggiati o molto svantaggiai ex art. 2, n. 4) e 99) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’art. 31, comma 2, del presente decreto.
  • Art. 10, co. 1. lett. A, n. 1
  • Art. 10, co. 1, lett. A, n. 2
  • Art. 10, co. 1, lett. B
Attività stagionali Viene dettata un’interpretazione autentica di “attività stagionali”, definite come – oltre a quelle espressamente individuate dalla legge - “le attività organizzate per fronteggiare intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, oppure le esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dal Ccnl, inclusi quelli già vigenti, stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria”. Art. 11
Periodo di prova Interviene in materia di durata del periodo di prova, in particolare nei contratti a tempo determinato prevedendo che “Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi”. Art. 13
Lavoro agile Regolamenta i termini per le comunicazioni inerenti allo smart working – prima incerti – prevedendo che il datore di lavoro debba comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori, insieme alla data di inizio e fine delle prestazioni di lavoro in modalità agile, entro 5 giorni dall’avvio del periodo; comunicazione che, inoltre, deve essere effettuata anche entro 5 giorni successivi in caso di modifiche alla durata o cessazione del periodo di lavoro agile Art. 14
Apprendistato
  • Le risorse destinate annualmente esclusivamente all'apprendistato professionalizzante vengono estese a tutte le tipologie di apprendistato.
  • Viene previsto che l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, una volta ottenuta la qualifica o il diploma professionale, possano essere trasformati in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca.
  • Art. 16
  • Art. 18
Contratti misti Prevede una deroga al divieto di regime forfettario per i contratti misti (lavoratore e un datore di lavoro divengono parte, contemporaneamente, di un contratto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro autonomo)  è più una norma fiscale, che lavoristica. Art. 17
Risoluzione consensuale / dimissioni Viene equiparata l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta per oltre 15 giorni alle dimissioni, salvo che il lavoratore dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza. A tal proposito, il datore è obbligato a comunicare all’INL l’assenza, per la verifica della veridicità della comunicazione. Art. 19
Conciliazioni telematiche Viene previsto che i procedimenti di conciliazione di cui agli artt. 410, 411 e 412-ter c.p.c. potranno svolgersi in modalità telematica. Art. 20

 

 

Legge di Bilancio 2025: Stato attuale della proposta

Aggiornamento sullo stato della proposta di legge e sui principali punti di discussione

Il testo della Legge di Bilancio 2025, approvato lo scorso 15 ottobre dal Quirinale, a partire da lunedì 28 ottobre, arriverà in Commissione Bilancio alla Camera per un primo giro di audizioni. Il termine per la presentazione degli emendamenti dovrebbe cadere nella settimana successiva tra l’8 e il 10 novembre.

La versione definitiva del testo, da approvare entro il 31 dicembre per scongiurare l’esercizio provvisorio, non dovrebbe subire profondi cambiamenti.

Il testo contiene 144 articoli, che comprendono varie misure fiscali e, relativamente alla materia del lavoro, si riportano di seguito le principali novità.

Aggiornamenti: XIX Legislatura - Lavori - Progetti di legge - Scheda del progetto di legge 

Tema Novità Riferimento normativo
Taglio del cuneo fiscale e aliquote IRPEF
  • L’accorpamento su 3 scaglioni di reddito delle aliquote IRPEF è così definito:
    • fino a 28.000EUR: aliquota del 23%;
    • oltre 28.000EUR e fino a 50.000€: aliquota del 35%;
    • oltre 50.000EUR: aliquota del 43%.
    È stabilizzato l’innalzamento della base delle detrazioni sul lavoro da 1.880 a 1.955EUR.
    Quindi, il taglio del cuneo fiscale-contributivo si estende con una nuova formula ai redditi sino a 40.000EUR, con un abbassamento delle aliquote contributive per redditi fino a 35.000EUR.
  • L'aumento dell’imponibile ha comportato un lieve incremento delle tasse per i redditi vicini a tale soglia, creando un effetto scalone.
    Per mitigare questo effetto, è stata introdotta una nuova formula per l'applicazione. Fino a 20.000€ di reddito, è riconosciuto un bonus non tassabile, che varia in base al guadagno:
    • 7,1% fino a 8.500EUR;
    • 5,3% tra 8.500 e 15.000EUR;
    • 4,8% tra 15.000 e 20.000EUR.
  • Superato questo importo, si applicano detrazioni aggiuntive in busta paga: 1.000EUR tra 20.000EUR e 32.000EUR, con un décalage fino a 40.000EUR.
  • Art. 2, co. 1
  • Art. 2, co. 3
  • Art. 2, co. 5
Incentivo al mantenimento in servizio I lavoratori con i requisiti per l’accesso a Quota 103 (62 anni di età + 41 di contributi, oltre al periodo di finestra mobile) che scelgono di continuare a lavorare possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico; tale quota verrà invece erogata in busta paga. Il datore di lavoro provvederà a versarla come parte della retribuzione, essendo così esonerato dal versamento di tale quota all’Inps. Art. 24
Pensioni minime Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo, ci sarà un incremento del 2,2% nel 2025 e dell'1,3% nel 2026. Le pensioni arriveranno a 617,9EUR (dai 614,77EUR attuali): la base di calcolo è quella precedente all'aumento del 2,7% dato l'anno scorso, maggiorata con il recupero dell'inflazione pari all'1%. Art. 25
Sussidio di disoccupazione ai rimpatriati La L. n. 402/1975, che prevede un trattamento ordinario di disoccupazione (per un periodo pari a 180 giorni) per i lavoratori italiani rimpatriati, così come per i transfrontalieri, non si applicherà alle cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute a partire dal 1.1.2025. Art. 29
Congedi parentali Viene rafforzata la disciplina in materia di congedi parentali, con due interventi:
1.per i genitori dipendenti che hanno terminato il congedo di maternità o paternità dal 1.1.2024, è stabilito, a partire dal 2025, un aumento all'80% dell’indennità di congedo per il secondo mese e fino al sesto anno della retribuzione (in sostituzione del 60% attualmente previsto);
2.per i genitori dipendenti che hanno terminato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1.1.2025, è previsto un aumento dell’indennità di congedo al 80% della retribuzione per un mese aggiuntivo, utilizzabile entro il sesto anno di vita del bambino.
Art. 34
Decontribuzione lavoratrici madri Viene esteso anche alle lavoratrici autonome (che non hanno optato per il regime forfettario) l’esonero contributivo previsto per le lavoratrici dipendenti, in presenza delle seguenti condizioni:
(i) essere madri di due o più figli;
(ii) fino ai 10 anni del figlio più piccolo e, a partire dal 2027, se madri di 3 o più figli, fino ai 18 anni del figlio più piccolo;
(iii) retribuzione/reddito imponibile ai fini previdenziali non deve essere superiore all’importo di 40.000 € su base annua.
Art. 35
Premi di produttività Viene prorogato per il triennio 2025-2027 la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate a titolo di premio di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa. Art. 67
Misure fiscali per il welfare aziendale
  • Per i neoassunti dal 1.1.2025 al 31.12.2025 (i) titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000€ nell’anno precedente all’assunzione e che (ii) hanno trasferito la residenza oltre 100km tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro – le somme erogate/rimborsate dai datori di lavoro per canoni di locazione o manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti a tempo indeterminato non concorrono al reddito per i primi 2 anni, fino a un massimo di 5.000EUR annui. L’esenzione non rileva ai fini contributivi e ISEE.
  • Viene prorogata la deroga all’art. 51, co. 3, del TUIR per il 2025-2027. Non concorre alla formazione del reddito, fino a 100EUR, il valore di beni e servizi ai lavoratori dipendenti, nonché rimborsi da parte del datore di lavoro per utenze (acqua, energia, gas) e affitti/mutui per l’abitazione principale. Il limite di 1.000EUR è innalzato a 2.000EUR per i lavoratori con figli alle medesime condizioni del 2024.
  • Art. 68, commi 1-3
  • Art. 68, co. 5
Agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi Dal 1.1.2025 al 30.9.2025, (i) per i lavoratori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e (ii) per i lavoratori del comparto del turismo e stabilimenti termali, titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000EUR nel periodo d'imposta 2024, è previsto un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Tale importo non concorre alla formazione del reddito. Art. 69
Incentivi occupazionali Viene previsto il rifinanziamento della Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024 e degli esoneri contributivi del DL Coesione per giovani, donne e la ZES unica Mezzogiorno per il periodo 2024-2027 Art. 72
Modifica al c.p.c.: introduzione dell’art. 307-bis c.p.c. Il nuovo art. 307-bis c.p.c. si applicherà anche al rito del lavoro: è prevista l’estinzione del processo per omesso o parziale pagamento del C.U. Alla prima udienza, il giudice assegnerà il termine di 30 giorni per il versamento o l’integrazione del C.U., rinviando l’udienza a data immediatamente successiva. In caso di mancato pagamento nel termine assegnato, il giudice dichiarerà l’estinzione del giudizio. Il giudice potrà altresì dichiarare l’improcedibilità della domanda cui si riferisce l’inadempimento per la proposizione, fra le altre, della domanda riconvenzionale o per la chiamata in causa. Art. 105