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16 gennaio 20254 minuti di lettura

Arbitro Assicurativo: una nuova procedura stragiudiziale per la risoluzione di alcune controversie assicurative

Con il Decreto 6 novembre 2024, n. 215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero della Giustizia, ha istituito presso l'IVASS l'Arbitro Assicurativo.

Si tratta di un nuovo organismo indipendente per la risoluzione stragiudiziale di alcune controversie in ambito assicurativo, che (laddove applicabile) si porrà come alternativa alla mediazione tradizionale.

L'obiettivo è garantire rapidità, economicità e una tutela effettiva dei consumatori.

 

Ambito di applicazione

L’Arbitro Assicurativo è competente per le controversie derivanti da contratti assicurativi, incluse richieste di risarcimento e l’accertamento di diritti, obblighi o facoltà inerenti alle prestazioni assicurative. Rientrano tra le controversie ammissibili anche i reclami relativi all’inosservanza delle norme di comportamento previste dal Codice delle Assicurazioni Private (Capitolo IX, Sezioni IV, III-bis e III-ter).

Sono invece escluse: (i) le controversie relative ai grandi rischi (i.e. art. 1, c. 1, lett. r), del Codice delle Assicurazioni); (ii) i sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia e della Strada e (iii) le controversie sottoposte alla competenza della CONSAP.

La domanda può avere ad oggetto anche la corresponsione di una somma di denaro, purché essa non superi i seguenti limiti.

  • Per i rami vita, è previsto un limite massimo di Euro 150.000 ovvero Euro 300.000 nel caso di polizze di ramo I con prestazioni dovute solo in caso di decesso.
  • Quanto ai rami danni, invece, è previsto un limite di: (i) Euro 2.500 per controversie relative al risarcimento del danno per responsabilità civile e l'azione è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta ed (ii) Euro 25.000 per tutte le altre controversie.

 

Condizione per l'accesso e procedura

Per accedere all'Arbitro Assicurativo, il ricorrente deve aver presentato un reclamo scritto all'impresa o all'intermediario assicurativo, ai sensi del Regolamento IVASS 24/2008, entro i dodici mesi precedenti. In caso di mancata risposta o risposta insoddisfacente, è possibile presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo.

Il ricorso deve essere presentato entro dodici mesi dalla risposta al reclamo o dalla scadenza dei termini di risposta.

In ogni caso, non è ammissibile il ricorso avente ad oggetto fatti accaduti oltre tre anni prima della presentazione del reclamo.

Per reclami antecedenti all'avvio del sistema, il termine è prorogato di dodici mesi dalla data a partire dalla quale l'Arbitro Assicurativo diverrà operativo.

Il ricorso deve includere la prova della presentazione del reclamo e la documentazione a supporto della pretesa avanzata.

La procedura per accedere all'Arbitro Assicurativo è analoga a quella prevista per l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), prevedendo condizioni e termini simili per la presentazione del ricorso.

La procedura è interamente telematica e il ricorso può essere presentato direttamente dall'interessato, senza necessità di assistenza legale, o, in alternativa, per mezzo di un procuratore o un’associazione di consumatori.

Le controversie trattate devono essere esclusivamente documentali (ferma restando, in alcuni limitati casi, la facoltà dell'Arbitro di sentire le parti). Non è prevista l’acquisizione di perizie tecniche o testimonianze orali.

Le decisioni dell’Arbitro devono essere emesse entro 90 giorni, termine prorogabile solo in casi complessi.

 

Adesione da parte di imprese e intermediari

Le imprese di assicurazione e gli intermediari operanti in Italia aderiscono automaticamente al nuovo sistema arbitrale per effetto dell'iscrizione agli albi nazionali (i.e., Albo delle imprese e Registro Unico degli intermediari/Elenco annesso al Registro).

Tuttavia, le imprese estere che operano in regime di libera prestazione di servizi o in libertà di stabilimento possono comunicare all'IVASS la propria facoltà di non aderire, indicando contestualmente il sistema ADR alternativo riconosciuto nello Stato Membro di origine al quale invece aderiscono.

 

Conseguenze del mancato adempimento alla decisione dell'Arbitro

Le decisioni dell’Arbitro Assicurativo, pur non essendo equiparabili a quelle di un giudizio ordinario, possono comportare conseguenze reputazionali in caso di mancato adempimento.

L’inadempimento, infatti, viene reso noto sul sito dell’Arbitro Assicurativo per un periodo di 5 anni e per i 6 mesi successivi l’impresa o l’intermediario inadempiente devono pubblicare l’informazione nella home page del proprio sito web, dandone prova alla segreteria tecnica dell'Arbitro.

 

Entrata in vigore

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto, è richiesto ad IVASS di adottare, entro 4 mesi dall’entrata in vigore del regolamento (9 gennaio 2025), quindi entro il 9 maggio 2025, le disposizioni tecniche ed attuative con le quali verranno regolati alcuni aspetti pratici, tra cui: le modalità di adesione; gli adempimenti per la presentazione del ricorso; la procedura di nomina dei componenti del collegio arbitrale, etc.

L’operatività dell’Arbitro sarà disposta da un provvedimento IVASS, pubblicato sul sito, entro 5 mesi dalla pubblicazione delle disposizioni tecniche (i.e., il termine di entrata in funzione del nuovo sistema dovrebbe dunque essere il 9 ottobre 2025).