Le novità del Testo Unico Fonti Rinnovabili
Il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, noto come "Testo Unico sulle Fonti Rinnovabili" (TU FER), entrato in vigore a partire dal 30 dicembre 2024, ha introdotto significative novità nei regimi autorizzativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia.
Il team Energy di DLA Piper ha messo a punto un alert che approfondisce le principali novità contenute nel TU FER.
Di seguito ne pubblichiamo un estratto, contattaci per ottenere la copia completa dell'alert.
Introduzione
Il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, noto come "Testo Unico sulle Fonti Rinnovabili" (di seguito per celerità, TU FER), entrato in vigore a partire dal 30 dicembre 2024, introduce significative novità nei regimi autorizzativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia.
Le principali innovazioni sono:
Riduzione dei Regimi Amministrativi a tre categorie:
- Attività Libera, per gli interventi elencati nell'Allegato A sempre che ricorrano determinati requisiti e condizioni.
- Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), per gli interventi elencati nell'Allegato B e per quelli per cui non trova applicazione il regime dell'Attività Libera.
- Autorizzazione unica (AU) o Provvedimento Ambientale Unico Regionale (PAUR), ove opzionato per gli interventi di competenza regionale, per gli interventi elencati nell'Allegato C.
Eliminazione della Dichiarazione di Inizio Attività (DILA) e della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA): Il decreto elimina la DILA e la CILA, con l'intento di snellire le procedure e uniformare i requisiti normativi su tutto il territorio nazionale.
Introduzione delle "Zone di Accelerazione": Sono previste aree specifiche destinate a velocizzare le autorizzazioni e semplificare le procedure per l'installazione di impianti rinnovabili da individuarsi da parte di ciascuna Regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano entro il 21 febbraio 2026 sulla base della mappatura del territorio nazionale effettuata dal Gestore dei Servizi energetici – GSE S.p.A. e delle aree idonee ex art. 20 del D.lgs 199/2021 individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per impianti FER e relative infrastrutture e impianti di stoccaggio.
Digitalizzazione delle Procedure: Viene introdotta la piattaforma SUER (Sportello Unico Energie Rinnovabili), per gestire in modo integrato e digitale i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nei processi autorizzativi.
Analizziamo le novità rispondendo ai quesiti che ci sono stati posti dagli operatori a seguito dell'entrata in vigore del TU FER.
A quali interventi si applica il TU FER?
Il TU FER si applica ai seguenti interventi:
- costruzione e gestione di nuovi impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
- interventi di modifica;
- interventi di potenziamento;
- interventi di rifacimento totale o parziale;
incluso le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi interventi.
È utile osservare che gli interventi a cui trova applicazione il TU FER sono elencati negli Allegati A, B e C, a seconda del regime amministrativo applicabile.
In tali elenchi, si trovano anche impianti come pompe di calore, elettrolizzatori e impianti di accumulo elettrochimici (BESS) e impianti idroelettrici.
Da quale data trova applicazione il TU FER?
L'art. 17 prevede che il TU FER entri in vigore il 30 dicembre 2024.
L'art. 15 del TU FER prevede che, da tale data, le disposizioni elencate nell'allegato D (tra cui anche gli artt. 4, 5, 6, 6bis, 7bis e 8bis del D.lgs 28/2011 e l'art. 12 del D.lgs 387/2003 e s.m.i.) sono abrogate.
Esiste un regime transitorio?
La disciplina previgente resta applicabile alle procedure in corso (i.e., procedure abilitative e autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta al 30 dicembre 2024), salva la facoltà del proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni del TU FER.
Sulla base della disposizione di cui all'art. 1 comma 3, l'applicazione delle previsioni del TU FER sembra differita decorsi 180 giorni atteso che si prevede che si applichi la normativa previgente fino a quando (e comunque non oltre 180 giorni, i.e., entro il 28 giugno 2025), le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali si adeguino ai principi stabiliti dal TU FER e possano stabilire regole particolari per l'ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi anche consistenti nell'innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli Allegati A e B.
Resta fermo che le categorie di opere per le quali è prescritta la valutazione ambientale e/o la valutazione di incidenza trovano applicazione sin dalla data di entrata in vigore del TU FER (i.e., 30 dicembre 2024).
Quali sono le ulteriori disposizioni di coordinamento che dovranno essere attuate in applicazione del TU FER?
Viene previsto che entro 120 giorni dal 30 dicembre 2024, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) adotta il decreto, di concerto con il Ministro della cultura e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per adeguare le linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 alle disposizioni del TU FER.
Sempre entro 120 giorni dal 30 dicembre 2024, il decreto adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 6-bis, del D.Lgs. 199/2021 (con cui sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica) è adeguato alle disposizioni del TU FER.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disciplinare l'effetto cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti della medesima tipologia e contesto territoriale e per contrastare l'artato frazionamento, fermo restando che dovrà ritenersi come unica domanda ove le differenti istanze riguardino interventi nella medesima area ovvero siano presentato dal medesimo soggetto identificabile come unico centro di interessi (cfr art. 6 comma 3). La previsione non è scritta bene in quanto: (i) sotto il profilo letterale, la dizione "dovendosi reputare come unica la domanda invece parcellizzata e avente ad oggetto la medesima area, ovvero presentata dal medesimo soggetto identificabile come unico centro di interessi" di cui all'art. 6, comma 3 sembrerebbe presupporre che sussista il frazionamento degli interventi anche solo se le istanze siano presentate dal medesimo soggetto a prescindere dalla collocazione delle iniziative nella medesima area; (ii) sotto il profilo sistematico, gli artt. 7, comma 3 (in tema di Attività Libera) e 8, comma 3 (in tema di PAS), nel prevedere che "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare l'effetto cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale", rinviando alla disciplina dell'effetto cumulo stabilita ai sensi dell'art. 6, comma 3, sembrano presupporre che, in ogni caso, ai fini del frazionamento degli interventi rilevi il medesimo contesto territoriale e la medesima tipologia impiantistica dei progetti. A nostro avviso, non può che essere quest'ultima l'interpretazione preferibile.
Per quanto concerne i modelli unici semplificati, l'art. 7 comma 10 del TU FER prevede che entro 60 giorni il MASE previa intesa in Conferenza unificata emani il decreto per estendere il modello unico semplificato a tutti gli interventi soggetti al regime dell'Attività Libera.
I gestori di rete renderanno disponibili alla piattaforma SUER i modelli unici semplificati. Nelle more dell'operatività della piattaforma SUER, si applica la modalità digitale secondo le forme utilizzate dall'amministrazione competente.