
21 maggio 2025 • 9 minuti di lettura
Il Decreto Bollette
INTRODUZIONE
In data 30 aprile 2025 è entrato in vigore il Decreto-Legge 28 febbraio 2025, n. 19 (noto come "Decreto Bollette") recante "Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza", come recentemente convertito con Legge 24 aprile 2025, n. 60, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2025, n. 98.
Per quanto rileva in questa sede, tale disciplina contiene rilevanti modifiche alla disciplina normativa concernente le Comunità Energetiche Rinnovabili di cui al D.Lgs. 199/2021 ("CER") e i regimi autorizzativi introdotti dal D.Lgs. 190/2024 ("TU FER") per la costruzione e l'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
REQUISITI PER LE CER E AMMISSIONE AGLI INCENTIVI
I. Ampliamento delle categorie di soci delle CER
In primo luogo, il Decreto Bollette ha ampliato il novero dei soggetti che possono essere soci di una CER aggiungendo le PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriale per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, consorzi di bonifica, aziende pubbliche di servizi alla persona, organismi di ricerca e formazione, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali.
Ancora, con la sostituzione della lett. d) del comma 1 del D.Lgs. 199/2021, i poteri di controllo all'interno della CER possono essere esercitati dai soci e dalle categorie di soggetti di cui al punto precedente che sono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione.
II. Agevolazione per l'accesso agli incentivi per le CER
Possono essere ammessi agli incentivi previsti per le CER gli impianti asserviti alle CER entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del D.M. 7 dicembre 2023, n. 414 (relativo agli incentivi per le configurazioni di autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili) anche nel caso in cui la CER non fosse ancora regolarmente costituita al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto.
Si tratta di una novità rilevante in quanto, prima di tale modifica, le CER potevano accedere agli incentivi previsti dal D.M. 7 dicembre 2023, n. 414 solo nel caso in cui fossero già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti.
A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Bollette, come convertito, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, su proposta del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., aggiorna le regole operative approvate ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.M. 7 dicembre 2023, n. 414.
MODIFICHE AL TU FER
Passiamo ora all'analisi delle modifiche introdotte dal Decreto Bollette al TU FER.
I. Sistemi di accumulo e accumulatori elettrici termomeccanici
In primo luogo, al fine di favorire lo sviluppo di un'adeguata capacità di accumulo di energia da fonte rinnovabile non programmabile, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per l'anno 2025, potrà avvalersi del supporto operativo del GSE S.p.A. in relazione ai procedimenti di autorizzazione dei sistemi di accumulo, mediante la stipulazione di un'apposita convenzione.
Ancora, il Decreto Bollette ha equiparato i regimi autorizzativi previsti per i sistemi di accumulo elettrochimici anche agli accumulatori elettrici termomeccanici.
Pertanto, gli allegati B e C del TU FER contenenti l'elenco degli interventi soggetti, rispettivamente, alla PAS e all'autorizzazione unica, comprendono ora anche gli accumulatori elettrici termomeccanici.
II. Modifiche al regime autorizzativo degli impianti agrivoltaici
È stato modificato il regime autorizzativo per la costruzione e l'esercizio di impianti agrivoltaici. Nello specifico, non è più applicabile agli impianti agrivoltaici la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'art. 8 del TU FER.
Conseguentemente, la costruzione e l'esercizio di impianti agrivoltaici potrà essere autorizzata come segue:
- gli impianti agrivoltaici aventi potenza non superiore a 5 MW sono soggetti al regime di attività libera di cui all'art. 7 del TU FER;
- gli impianti agrivoltaici aventi potenza pari o superiore a 5 MW sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'art. 9 del TU FER.
III. Impianti eolici off-shore
Il Decreto Bollette ha aggiunto la regione costiera interessata tra gli enti competenti al rilascio del parere nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico per la costruzione e l'esercizio di impianti eolici off-shore di cui all'art. 9, comma 13 del TU FER.
Pertanto, la regione costiera interessata viene solamente "sentita" e il relativo parere deve intendersi come non vincolante ma solamente obbligatorio.
IV. Nuova categoria per la PAS relativa agli impianti idroelettrici
Il Decreto Bollette ha modificato l'Allegato B del TU FER introducendo una nuova categoria di interventi soggetti alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'art. 8 del TU FER.
In particolare, sono soggetti alla PAS anche gli impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 500 kW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.
V. Progetti di potenziamento o rifacimento di impianti eolici esistenti fino a 30 MW
Infine, è stato oggetto di modifica l'Allegato IV contenente l'elenco dei progetti da sottoporre alla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale.
In particolare, sono ora soggetti alla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale i progetti di rifacimento ovvero di ripotenziamento di impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati, da realizzare nello stesso sito dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, e che comportano un incremento di potenza superiore a 30 MW.
Dal momento che la disposizione si riferisce a "progetti di rifacimento ovvero ripotenziamento", l'incremento di potenza superiore a 30 MW deve riferirsi al singolo progetto di rifacimento o ripotenziamento.
ALTRE NOVITA' NORMATIVE
I. Modifica delle categorie di soggetti produttori di un SSPC
E' stata ampliata la definizione di sistema semplice di produzione e consumo (SSPC) consentendo anche a soggetti terzi diversi dal consumatore e dal produttore esistente la possibilità di assumere qualifica di produttore.
Pertanto, la definizione di SSPC è ora come segue: "Al fine di incrementare il livello di concorrenza nell'approvvigionamento energetico favorendo la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica per i clienti finali è classificato come sistema semplice di produzione e consumo il sistema in cui una linea elettrica collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona fisica o giuridica o da persone giuridiche diverse, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario."
In sostanza, in un SSPC possono coesistere due o più produttori diversi anche non appartenenti al medesimo gruppo societario del consumatore e/o di altri produttori nella medesima configurazione di autoconsumo.
II. Contributo al disaccoppiamento della remunerazione di lungo termine della produzione esistente da fonti rinnovabili dal prezzo formantesi nel mercato elettrico a pronti nel rispetto del market coupling europeo
Sono previste due distinte procedure concorsuali da eseguirsi in successione per la stipula di contratti per differenza a due vie o come segue:
- (I) la prima procedura concorsuale dal lato della domanda cui partecipano le imprese, quali consumatori finali residenti nel territorio dello Stato, e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, e aggregatori.
- (II) la seconda procedura concorsuale al ribasso dal lato dell’offerta, a cui partecipano i produttori di impianti da fonte rinnovabile esistenti per la stipula contratti per differenza a due vie, che conferiscono il diritto a regolare le differenze tra il prezzo del mercato del giorno prima e un prezzo contrattuale di esercizio in modo da coprire esclusivamente i costi residuali per l’esercizio degli impianti nel corso dei contratti per differenze. Tali contratti, stipulati su base volontaria, hanno durata di cinque anni e sono riferiti all’energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale. La sottoscrizione dei contratti non è compatibile con altri schemi di supporto per fonti rinnovabili esistenti o futuri per tutta la durata del contratto. I volumi attesi degli impianti rinnovabili sottesi ai contratti sono commisurati alla produzione storica dei medesimi impianti.
Viene prevista l'emanazione di un decreto ministeriale da parte del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica con cui verranno stabilite (i) le procedure relative al controllo degli adempimenti e per la verifica dei volumi prodotti nel corso della durata contrattuale, (ii) la possibilità di presentare offerte obbligatorie progressive in termini di prezzo per lotti di energia, (iii) i criteri per garantire la completa copertura del GSE tra diritti assegnati dal lato della domanda e diritti acquisiti dal lato dell’offerta, fermo restando che una quota pari al 50 per cento dei diritti acquisiti dal GSE tramite le procedure concorsuali lato offerta è attribuita alle imprese assegnatarie, anche in forma aggregata, in ragione dell’ammontare dei diritti acquisiti dal GSE rispetto ai predetti diritti assegnati alle imprese. I volumi oggetto delle richieste sono commisurati ai consumi storici delle singole imprese assegnatarie.
E' anche prevista l'emanazione da parte del GSE delle regole tecniche che prevederanno, inter alia, il consolidamento del diritto del GSE solo alla conclusione delle procedure concorsuali dal lato dell’offerta.
Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati sistemi di garanzia a cui attinge il GSE, prevedendo il concorso delle imprese assegnatarie e degli operatori dell’offerta alla costituzione e al finanziamento integrale del sistema di garanzia.
III. Nuova agevolazione per i progetti di repowering
Infine, il Decreto Bollette ha previsto che non si applicano le decurtazioni degli incentivi previsti dal D.L. 145/2013 ai progetti di ripotenziamento che comportino un incremento della potenza pari almeno al 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo.
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Il presente Alert illustra le principali previsioni, senza pretesa di esaustività, della disciplina contenuta nel Decreto-Legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con Legge 24 aprile 2025, n. 60.