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16 dicembre 2025

Dlgs correttivo al TU FER

Alert energy
INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo 26 novembre 2025, n. 178, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26 novembre 2025, n. 275, è entrato in vigore in data 11 dicembre 2025 (il Correttivo al TU FER).

Il Correttivo al TU FER si muove lungo una direttrice dichiaratamente orientata al rafforzamento della certezza giuridica e alla razionalizzazione del quadro procedimentale. In questa prospettiva, il legislatore ha tentato di incidere in modo puntuale sui termini dei procedimenti autorizzativi, nonché di riallineare alcune previsioni che, nella versione originaria del TU FER, avevano dato luogo a incertezze applicative e a letture disomogenee da parte delle amministrazioni competenti.

Per esempio, è stata aumentata la potenza massima da 10 MW a 12 MW per l'applicazione della PAS agli impianti fotovoltaici ubicati in area idonea o in zone di accelerazione. 12 MW è la soglia prevista sotto la quale il progetto è esente da valutazioni ambientali e sopra la quale il progetto è da sottoporre il progetto a screening VIA.

Il Correttivo al TU FER interviene su diversi aspetti: definizioni, regimi autorizzativi, aree idonee, semplificazioni, digitalizzazione e contenziosi, introducendo un meccanismo alternativo per risolvere in via extragiudiziale le controversie afferenti gli iter autorizzativi e il dimezzamento di tutti i termini processuali, salvo quelli per la notificazione del ricorso, del ricorso per motivi aggiunti, del ricorso incidentale e dell'appello cautelare e quelli espressamente previsti dallo stesso art. 119 c.p.a..

Tuttavia, accanto a tali elementi di razionalizzazione, il decreto introduce anche alcuni inasprimenti di particolare rilievo, che meritano un’attenta valutazione critica. In particolare, talune nuove previsioni – soprattutto laddove incidono sui poteri di verifica, sui presupposti di legittimità dei titoli o sui meccanismi di controllo successivi al rilascio – rischiano di produrre effetti destabilizzanti su titoli già rilasciati o su procedimenti in fase avanzata, esponendo gli operatori a margini di incertezza difficilmente compatibili con il principio di tutela dell’affidamento.

Il rischio è che, nel tentativo di rafforzare l’effettività del sistema, si finisca per introdurre elementi di rigidità o di retroattività sostanziale tali da compromettere investimenti già pianificati o in corso di realizzazione, con possibili ricadute anche sul piano contenzioso. Si tratta di un profilo che dovrà essere attentamente monitorato, sia nella fase di prima applicazione amministrativa sia nella successiva lettura giurisprudenziale, al fine di evitare che le finalità di semplificazione e certezza si traducano, paradossalmente, in nuove fonti di instabilità regolatoria.

Le previsioni del Correttivo al TU FER si aggiungono a quelle introdotte con Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175 (noto come DL Energia). Si rinvia al nostro Alert.

Il presente Alert illustra le novità introdotte dal Correttivo al TU FER fornendo al lettore una chiave interpretativa dell'integrazione o del correttivo introdotto da tale D.Lgs.

 

PRINCIPALI NOVITA'

a. Estensione applicativa del TU FER agli impianti di accumulo ed elettrolizzatori

L'art. 1 del Correttivo al TU FER chiarisce che l'ambito di applicazione del TU FER si estende anche agli impianti di accumulo e gli elettrolizzatori, comportando l'estensione delle semplificazioni anche a tali infrastrutture. Conseguentemente, il TU FER conterrebbe la disciplina anche di tali impianti.

b. Definizioni di “Impianto ibrido”, “interventi edilizi”, “opere connesse”, “infrastrutture indispensabili” e “revisione della potenza”.

L'art. 3 del Correttivo al TU FER aggiunge alcune definizioni e nello specifico quella di:

  • impianto ibrido”: un impianto che combina diverse fonti di energia rinnovabile oppure un impianto di produzione di energia da una o più fonti rinnovabili combinato con un impianto di accumulo ovvero con un elettrolizzatore;
  • interventi edilizi”: gli interventi e le opere soggette al regime di cui agli articoli 6, 6-bis, 10, 22 o 23 del D.P.R. n. 380/2001;
  • opere connesse”: le opere di connessione dell’impianto alla rete elettrica di distribuzione ovvero alla rete di trasmissione nazionale necessarie all’immissione nelle predette reti dell’energia prodotta o accumulata, nonché le opere di connessione alla rete di distribuzione del gas naturale o di idrogeno per gli impianti di produzione di biometano o di idrogeno, fatta eccezione per gli interventi edilizi;
  • infrastrutture indispensabili”: le opere o le installazioni, anche temporanee, necessarie alla costruzione ovvero all’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo asserviti ai medesimi, fatta eccezione per gli interventi edilizi;
  • revisione della potenza”: il ripotenziamento ovvero il rifacimento, anche parziale, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo.

c. Eliminazioni della salvaguardia alla disciplina urbanistica e alla normativa tecnica del DPR 380/2001 per le opere connesse e infrastrutturali

L'art. 1 del Correttivo al TU FER ha rimosso il secondo e il terzo periodo dell'art. 1 del TU FER eliminando la salvaguardia alla disciplina urbanistica e alla normativa tecnica del DPR 380/2001 per le opere connesse e infrastrutturali. Ciò significa che tale disciplina deve essere integrata nei regimi amministrativi.

d. Intangibilità delle aree idonee individuate e delle zone di accelerazione.

L'art. 2 del Correttivo al TU FER modifica l’art. 3 del D.Lgs. 190/2024 prevedendo l'inapplicabilità di ulteriori discipline regolamentari alle aree idonee individuate ovvero alle zone di accelerazione individuate ai sensi dell’articolo 12 del TU FER.

e. Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici

Ai sensi dell'art. 5 del TU FER, come modificato dall'art. 4 del Correttivo al TU FER, la piattaforma unica digitale per gli impianti FER (la Piattaforma SUER), fornisce ai soggetti proponenti e alle amministrazioni interessate una guida e assistenza per ciascuna fase relativa ai procedimenti autorizzativi di cui agli artt. 7, 8 e 9 del TU FER. Tale piattaforma è interoperabile con gli strumenti informatici afferenti la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili operativi in ambito nazionale, provinciale o comunale.

Per quanto riguarda i modelli unici semplificati di cui all'art. 7 del TU FER, questi sono resi disponibili dal soggetto proponente alla Piattaforma SUER, in modalità telematica, entro cinque giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto. Tale disposizione pone un dubbio interpretativo relativo al momento in cui tale modello debba essere presentato, atteso che, secondo le disposizioni previgenti, fosse pacifico che il modello unico dovesse essere presentato prima dell'avvio dei lavori per la costruzione dell'impianto. Con tale nuova disposizione, sembra che il modello unico per gli interventi soggetti al regime dell'attività libera di cui all'art. 7 del TU FER debba essere presentato entro 5 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto.

Invece, il nuovo comma 3 dell'art. 5 del TU FER ha introdotto i modelli unici anche per quanto riguarda i regimi autorizzativi della procedura abilitativa semplificata e dell'autorizzazione unica di cui agli artt. 7 e 8 de TU FER. In particolare, con uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 281/1997, sono adottati i modelli unici per la presentazione:

  • degli interventi sottoposti alla procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 8 del TU FER (la PAS);
  • delle istanze di autorizzazione unica di cui all'art. 9 del TU FER.

I modelli unici previsti per la PAS e per l'istanza di autorizzazione unica dovranno esser presentati mediante la Piattaforma SUER.

Ciò posto, nelle more dell'operatività della Piattaforma SUER, la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi di cui agli allegati B e C (i.e. progetti soggetti alla PAS e all'autorizzazione unica), avviene in modalità digitale mediante le forme utilizzate dall'amministrazione competente.

L’amministrazione competente diventa il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, anziché il Ministero della Pubblica Amministrazione come previsto inizialmente. 

Questo dovrebbe rendere le autorizzazioni più rapide, trasparenti e uniformi su tutto il territorio nazionale.

f. Cumulo delle potenze ai fini dell'individuazione del regime amministrativo

L'art. 5 del Correttivo al TU FER ha corretto un refuso e ha modificato il comma 3 dell'art. 6 del TU FER, prevedendo che, ai fini della qualificazione dell'intervento e del regime amministrativo applicabile, un progetto si intende unico qualora contempli più interventi relativi alla medesima fonte localizzati in aree vicine e riconducibili a uno stesso centro di interessi. A tal fine, la potenza del progetto è pari alla somma della potenza riferita ai singoli interventi.

g. Acque meteoriche

Per la realizzazione degli interventi di cui agli allegati A, B e C, il soggetto proponente è tenuto a predisporre appositi sistemi di raccolta per le acque meteoriche intercettate dalle nuove superfici impermeabilizzate, temporanee e permanenti, derivanti dai medesimi, ivi comprese quelle relative a locali tecnici, piazzali o alla viabilità di accesso. La progettazione di tali sistemi deve tenere conto delle precipitazioni intense conseguenti anche ai cambiamenti climatici.

h. Modifiche al regime amministrativo dell'attività libera

Conformità norme tecniche: è stato chiarito che gli interventi in regime di attività libera devono essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni. Viene dunque inserito un richiamo esplicito alla conformità tecnica.

Conformità urbanistica ex lege delle aree idonee e zone di accelerazione: è stato introdotto un nuovo quarto periodo nel comma 1 dell'art. 7 del TU FER secondo cui gli interventi soggetti all'attività di edilizia libera che ricadono in aree idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell'art. 12 del TU FER sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonché compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti.

Tale disposizione ha sostanzialmente introdotto la compatibilità ex lege con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti dei progetti che devono essere realizzati in aree idonee o in zone di accelerazione.

Necessità del preventivo titolo per la realizzazione degli interventi edilizi: è stato stabilito che prima dell'avvio dei lavori occorre, ove necessario, aver effettuato la comunicazione o aver acquisito il titolo occorrente per la realizzazione degli interventi edilizi.

Esclusa l'attività libera nel caso di area vincolata e applicabilità della PAS: Al comma 2 dell'art. 7 del TU FER, il secondo periodo è stato sostituito con una disposizione secondo cui, qualora gli interventi di cui all'Allegato A (i.e. interventi soggetti al regime dell'attività libera) insistano su

  • beni, sulle aree o sui siti ricadenti sui beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda e terza del codice dei beni culturali e del paesaggio; o
  • in aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o dalle leggi regionali, o all'interno di siti della rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 o che possono avere incidenze significative sui predetti siti ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; o
  • su beni che interferiscono con uno dei vincoli afferenti la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi.

Proroga per integrazioni documentali: l'attività libera è applicabile qualora gli interventi elencati all'allegato A insistano su aree o su immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del codice medesimo. In questo caso, la novità introdotta dal Correttivo al TU FER consiste nel fatto che il soggetto proponente può chiedere la proroga per integrare la documentazione trasmessa e l’autorità preposta alla tutela del vincolo o, per il tramite di quest’ultima, la Soprintendenza, in ragione dell’entità degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie, possono prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori quindici giorni, il termine assegnato al soggetto medesimo.

Nuove categorie di opere soggette ad attività libera: è stato introdotto nella sezione I dell'allegato A il punto c-bis) relativo agli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante su aree bagnate e bacini artificiali privi di vincoli, con occupazione della superficie bagnata inferiore al 20 per cento.

Nella Sezione II dell'Allegato A (Interventi su impianti esistenti soggetti all'attività di edilizia libera), sono stati inseriti i seguenti punti e modifiche riportate in grassetto/corsivo:

a-bis) ripotenziamento, rifacimento, ovvero ricostruzione, anche integrale, di impianti solari fotovoltaici esistenti, abilitati o autorizzati, a condizione che non incrementino il volume e la superficie occupati e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all'impianto originario, a prescindere dalla potenza risultante;

d) modifiche, ivi incluso il potenziamento o ripotenziamento, su impianti eolici esistenti, abilitati o autorizzati che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli esistenti, abilitati o autorizzati e sono realizzati nello stesso sito dell'impianto esistente. Ai fini della presente lettera:

  1. nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto esistente, abilitato o autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;
  2. nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni;
  3. i nuovi aerogeneratori presentano un'altezza massima (h2) raggiungibile dall'estremità delle pale rispetto al suolo pari al prodotto tra l'altezza massima dell'aerogeneratore esistente, abilitato o autorizzato (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1);
  4. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori (n1) non supera il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1), laddove d2 è il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore;
  5. nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso dove:
    5.1. d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;
    5.2. n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
    5.3. d2: diametro rotori dei nuovi aerogeneratori.

e) modifiche su impianti idroelettrici o di accumulo idroelettrico esistenti, abilitati o autorizzati che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, comportano variazioni in aumento della volumetria delle strutture e dell'area occupata dall'impianto esistente e dalle opere connesse non superiori al 15 per cento;

f-bis) sostituzione di impianti solari termici che non incrementino il volume occupato e rispettino le misure di mitigazione eventualmente stabilite in sede di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale in relazione all'impianto originario, a prescindere dalla potenza risultante dalla sostituzione medesima;

n) modifiche su impianti di accumulo elettrochimico esistenti, abilitati o autorizzati da realizzare all'interno dell'area già occupata dall'impianto che non comportino aggravi degli impatti acustici ed elettromagnetici, incrementi di potenza superiori al 20 per cento, incrementi dell'altezza dei manufatti superiori al 50per cento, né incrementi delle volumetrie superiori al 30 per cento;

i. Modifiche al regime amministrativo della PAS

Conformità urbanistica ex lege delle aree idonee e zone di accelerazione: Come per l'attività di edilizia libera, anche nell'ambito della PAS è stato introdotto, dopo il secondo periodo del comma 2 dell'art. 8 del TU FER, un nuovo periodo secondo cui, gli interventi sottoposti al regime della PAS di cui all'Allegato B del TU FER che ricadono in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell'art. 12 del TU FER, sono non contrastanti con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti. Ne deriva che tale disposizione ha introdotto anche per la PAS la compatibilità ex lege con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi vigenti dei progetti che devono essere realizzati in aree idonee o in zone di accelerazione.

Osservanza della disciplina di tutela idrogeologica, sismica e vulcanica: è stato introdotto un nuovo ultimo periodo nel comma 2 dell'art. 8 del TU FER, secondo cui resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela idrogeologica, sismica e vulcanica, ivi compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, secondo le modalità di cui all'art. 8 del TU FER. Pertanto, come per l'attività libera, si conferma la rilevanza del vincolo idrogeologico per l'installazione di impianti FER, con la conseguenza che, ai fini dell'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio degli impianti mediante la PAS, è necessario ottenere gli atti di assenso da parte degli enti preposti alla tutela idrogeologica, sismica e vulcanica.

Competenza del Comune su cui insiste la maggior porzione dell'impianto: viene chiarito che il comune procedente è quello sul cui territorio insistono gli interventi di cui al comma 1, che costituisce il punto di contatto ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018. Qualora gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano più comuni, il comune procedente, che costituisce il punto di contatto, è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell’impianto da realizzare. Ai fini dell’individuazione del comune procedente nei casi di cui al secondo periodo, il soggetto proponente tiene conto della percentuale di area occupata rispetto all’unità fondiaria di cui dispone il soggetto medesimo.

Modifiche relative alla documentazione da allegare alla PAS: Con riferimento alla documentazione da presentare unitamente alla PAS, sono state introdotte le seguenti modifiche e/o precisazioni:

  • la disponibilità giuridica dei terreni interessati dalla realizzazione degli interventi può essere dimostrata anche mediante contratti preliminari;
  • ove necessario, deve essere allegata la comunicazione o la segnalazione di cui agli artt. 6-bis e 22 del D.P.R. 380/2001 per la realizzazione degli interventi edilizi;
  • nei casi in cui sussistono vincoli afferenti il patrimonio culturale e paesaggistico, la tutela del rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi inclusa la tutela del rischio sismico, vulcanico e la prevenzione incendi, nonché vincoli che richiedano l'acquisizione del titolo edilizio per l'eventuale realizzazione di ogni opera necessaria alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, dovranno essere trasmessi gli elaborati tecnici necessari all'adozione dei relativi atti di assenso.

Conformità norme tecniche: è stato chiarito che gli interventi in regime di attività libera devono essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni. Viene dunque inserito un richiamo esplicito alla conformità tecnica.

Necessità del preventivo titolo per la realizzazione degli interventi edilizi e della preventiva valutazione di incidenza: è stato stabilito che prima dell'avvio dei lavori occorre, ove necessario, aver effettuato la comunicazione o aver acquisito il titolo occorrente per la realizzazione degli interventi edilizi. Nel caso di progetti che necessitino di interventi edilizi da realizzare ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 380 del 2001, il proponente deve acquisire il relativo titolo prima della presentazione al comune del progetto stesso. Nei casi di progetti che rientrino anche nel campo di applicazione della valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357 del 1997, la valutazione medesima è preventiva all'acquisizione del titolo edilizio.

Precisazioni sul range e sulle modalità di calcolo del valore delle compensazioni territoriali al comune interessato: nel caso di interventi con potenza superiore a 1 MW, il programma per la realizzazione di misure di compensazioni territoriali al comune interessato non deve essere inferiore all'1 % e non superiore al 3 % del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata.

Proroga per integrazioni documentali: è stato confermato che, su richiesta del soggetto proponente, in ragione dell’entità degli approfondimenti istruttori o delle integrazioni necessarie, il comune può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato al soggetto medesimo.

Prorogato a due anni il termine di avvio dei lavori con possibilità di far valere cause di forza maggiore: Il termine di decadenza del titolo abilitativo in caso di mancato avvio dei lavori per la realizzazione dell'impianto è stato modificato da un anno a due anni. Invece, è rimasto invariato il termine di tre anni dall'avvio dei lavori per la conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto. Ai fini del decorso di tali termini non si tiene conto degli impedimenti derivanti da cause di forza maggiore.

Categorie di opere soggette alla PAS: la PAS si applica ora anche agli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, anche artificiali.

È stata mantenuta la PAS per impianti solari fotovoltaici di potenza pari o superiore a 5 MW e fino a 15 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

Sono state introdotte alcune modifiche alle categorie esistenti e nuove categorie di interventi soggetti a PAS. Nello specifico, le modifiche sono riportate qui di seguito in grassetto/corsivo:

  • impianti idroelettrici con capacità di generazione pari o superiore a 500 kW e fino a 1 MW di potenza di concessione, realizzati su condotte esistenti, senza incremento né della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, né comportino aumento delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici (lett. i-bis);
  • impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 250 kW di potenza di concessione realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata (lett. i-ter);
  • impianti idroelettrici con capacità di generazione fino a 250 kW ai fini di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (lett. i-quater);
  • per le sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva superiore a 50 kW è stata aggiunta la soglia inferiore a 500 kW, con profondità non superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e non superiore a 250 metri dal piano di campagna, se verticali;
  • impianti di accumulo elettrochimico o elettrici termomeccanici ubicati esclusivamente all'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, o all'interno di aree di cava o di produzione e trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, per i quali  la realizzazione dell'impianto di accumulo non comporta l'aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiede variante agli strumenti urbanistici adottati;
  • modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento, ila riattivazione e la ricostruzione, anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica esistenti, abilitati o autorizzati, fatta eccezione per gli impianti di produzione di biometano, a condizione che non comportino un incremento dell'area occupata dall'impianto esistente superiore al 20 per cento, a prescindere dalla potenza elettrica risultante.

j. Allineamento della potenza degli impianti fotovoltaici soggetti a PAS e screening VIA

Il Correttivo al TU FER ha modificato la lett. b) dell'Allegato B del TU FER aumentando la potenza massima da 10 MW a 12 MW per l'applicazione della PAS agli impianti fotovoltaici ubicati in area idonea o in zone di accelerazione. Tale intervento normativo si è reso necessario al fine di allineare di nuovo le potenze degli impianti fotovoltaici ai fini dell'applicazione della PAS e della procedura ambientale dello screening VIA, con la conseguenza che ora l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici ubicati in aree idonee o in zone di accelerazione con potenza fino a 12 MW è soggetta esclusivamente alla PAS, non essendo necessaria l'espletamento della procedura di screening VIA.

Pertanto, nella sezione I dell'Allegato B, al punto b), la categoria di riferimento è quindi ora “gli impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della sezione I dell'allegato A e da quelli di cui alla presente sezione, di potenza inferiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 11-bis e nelle zone di accelerazione individuate ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto, ivi comprese le zone di accelerazione individuate ai sensi del medesimo articolo 12, comma 5”.

k. Modifiche al regime amministrativo dell'autorizzazione unica

Necessità della preventiva valutazione ambientale e fissazione di un termine di 90 giorni: Nel comma 1 dell'articolo 9 del TU FER è stato introdotto un nuovo secondo periodo, secondo cui, la verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente, precede l'avvio del procedimento autorizzatorio unico e ha una durata non superiore a 90 giorni decorrenti dalla conclusione della fase di verifica della completezza documentale di cui all'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

Acquisizione del titolo edilizio nell'ambito del procedimento unico: nel caso di interventi soggetti al regime dell'autorizzazione unica che richiedano la realizzazione di interventi edilizi, il relativo titolo di cui al D.P.R. 380/2001 è acquisiti nell'ambito della conferenza dei servizi di cui al comma 10 dell'art. 9 del TU FER.

Con riferimento alla documentazione da allegare all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, si segnala che la dichiarazione di legittima disponibilità della superficie interessata dall'impianto è dimostrata anche sulla base di contratti preliminari.

Sospensione del termine di conclusione del procedimento per la VINCA per non più di 120 giorni: nel caso di progetti sottoposti sia a VIA che a valutazione di incidenza ambientale, la sospensione del termine di conclusione della conferenza non può superare 120 giorni.

Contenuto minimo della determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico: viene esplicitato che la determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi debba comprendere:

  • il provvedimento di VIA, ove occorrente;
  • la Vinca, ove occorrente;
  • tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi, ivi inclusi gli eventuali titoli per la realizzazione degli interventi edilizi;
  • ove occorra, la costituzione di variante allo strumento urbanistico;
  • ove occorra, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità;
  • l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, l'indicazione delle garanzie finanziarie e del termine entro il quale il soggetto proponente è tenuto a prestarle, comunque non oltre centoventi giorni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio stesso,
  • le compensazioni territoriali ovvero ambientali a favore dei comuni stabilite in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento.

Precisazioni sul range e modalità di calcolo del valore delle compensazioni territoriali al comune interessato: le compensazioni territoriali ovvero ambientali non possono essere inferiori all'1% e superiori al 4% del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata. Le garanzie finanziarie e le misure compensative non sono dovute nel caso di interventi realizzati su superfici edificate ovvero sulle strutture di copertura ricadenti nei parcheggi.

Termine di un anno per l'esecuzione al decreto di esproprio: è stato introdotto il nuovo comma 10-bis dell'art. 9 del TU FER, secondo cui l’esecuzione del decreto di esproprio deve avere luogo entro il termine perentorio di un anno dalla relativa adozione.

Termine minimo di 5 anni di efficacia dell'autorizzazione unica e decadenza della determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi: il provvedimento autorizzatorio unico ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, stabilita nella determinazione conclusiva del procedimento unico, tenuto conto dei tempi occorrenti per la definizione di eventuali procedure espropriative, nonché di quelli previsti per la realizzazione del progetto. L'autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini stabiliti nella determinazione conclusiva. L'autorizzazione decade altresì in caso di mancata prestazione delle garanzie finanziarie entro il termine stabilito dalla determinazione e comunque non oltre 120 giorni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio stesso.

Competenza del MASE. Qualora le singole tipologie di opere ricadono in sezioni diverse dell'Allegato C l'amministrazione procedente è il MASE (cfr art. 14, comma 9 del TU FER)

l. Accelerazione del procedimento di autorizzazione unica per interventi di revisione della potenza o per l'installazione di pompe di calore

È stato introdotto il nuovo art. 9-bis del TU FER, rubricato “Accelerazione del procedimento di autorizzazione unica per interventi di revisione della potenza o per l'installazione di pompe di calore“). Tale nuovo articolo prevede una significativa riduzione dei termini di conclusione del procedimento per interventi di modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento, riattivazione e ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti o autorizzati (interventi di cui all’allegato C, sezione I lettera z) o sezione I, lettera e), di potenza inferiore a 50 MW, e sezione II lettera v), che determinano una revisione della potenza aggiuntiva non superiore al 15 per cento. In sintesi, tale disposizione prevede il dimezzamento di tutti i termini del procedimento unico e del termine per la conclusione del procedimento viene ridotto da 120 giorni a 40 giorni.

m. L'obbligo di acquisire preventivamente la concessione di occupazione di suolo pubblico non riguarda le servitù di passaggio o elettrodotto

E' stato chiarito che le previsioni di cui all'art. 10 del TU FER non si applicano nel caso di servitù relative ad attraversamenti, interferenze con opere e infrastrutture esistenti, sottoservizi od opere puntuali per la rete aerea.

Pertanto, il procedimento per l'ottenimento della concessione di suolo pubblico può essere svolto in parallelo a quello per il rilascio della soluzione tecnica di allacciamento ed è stato altresì chiarito che i relativi oneri concessori sono dovuti solo a partire dal centoventesimo giorno dal rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio.

n. Risoluzione alternativa delle controversie

Il correttivo al TU FER introduce il nuovo art. 12-bis del TU FER, rubricato “Risoluzione alternativa delle controversie”, recante una disciplina organica di risoluzione alternativa delle controversie applicabile a tutti i procedimenti.

La nuova disposizione prevede che:

  1. ARERA, sentita l’Acquirente Unico (AU) e il MASE, adotti uno o più provvedimenti, volti a disciplinare meccanismi alternativi, gestiti dall'Acquirente Unico S.p.A., a carattere decisorio per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, assicurando (i) il rispetto del contraddittorio; (ii) la gratuità; e (iii) tempi certi; (iv) modalità digitale.
  2. Tali meccanismi alternativi si applicano alle controversie riguardanti esclusivamente:
    a) la presentazione telematica dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi;
    b) l'accertamento circa la sussistenza dei vincoli afferenti la tutela paesaggistica e dei beni culturali, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, ivi compresa la tutela dal rischio sismico, dal rischio vulcanico e la prevenzione incendi;
    c) la verifica della completezza della documentazione a corredo della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica;
    d) l'applicazione della disciplina semplificata per gli interventi, che insistano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione;
    e) l'individuazione del regime amministrativo applicabile per gli interventi.
  3. La decisione di risoluzione extragiudiziale della controversia può essere impugnata dinnanzi al competente tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

o. Coordinamento con le categorie soggette a VIA

L'art. 14 del Correttivo al TU FER modifica l'art. 13 correggendo le seguenti categorie di opere soggette a valutazione ambientale.

La soglia di 30 MW oltre la quale si applica la VIA di competenza statale di cui all'Allegato II del D.Lgs. 152/2006 trova applicazione agli impianti fotovoltaici ubicati in aree idonee o in zone di accelerazione.

Lo screening VIA di competenza statale si applica anche agli impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, anche artificiali, e alle sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore a 500 kW e con profondità superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e superiore a 250 metri dal piano di campagna, se verticali.

Lo screening VIA di competenza regionale si applica agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW non solo nelle aree classificate idonee ma anche nelle zone di accelerazione.

p. Coordinamento delle Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010

È stato modificato il comma 5 dell'art. 14 del TU FER ed è stato previsto che le linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, siano adeguate alle disposizioni del TU FER ma anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

q. Risorse geotermiche

Per le risorse geotermiche, il Correttivo al TU FER ha sottoposto al regime dell'autorizzazione unica gli impianti geotermici di potenza fino a 300 MW, esclusi gli impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22, abrogando la disciplina di cui agli artt. 10, commi 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 7-bis del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 recante “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche“.

r. Introduzione del rito abbreviato ai sensi dell'art. 119 c.p.a.

Infine, è stato modificato l'art. 119 c.p.a. ed è stata introdotta la lett. l-bis) secondo cui, si applica il rito abbreviato alle “controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in relazione ai progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili di cui agli Allegati A, B e C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190”.

Pertanto, tutti i termini processuali ordinari relativi a tali contenziosi sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1 c.p.a. e quelli espressamente previsti dallo stesso art. 119 c.p.a.

Le disposizioni di cui all'art. 119 c.p.a. si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.

Il presente Alert illustra le principali previsioni, senza pretesa di esaustività, della disciplina contenuta nel D.Lgs. 26 novembre 2025, n. 178, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26 novembre 2025, n. 275, ed entrato in vigore in data 11 dicembre 2025.

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